Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 21/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19350 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.19992/11 proposto da:

Karl NINZ ( c.f. NNZ KRL 54M26 A952M);
S.p.a. NINZ ( p. IVA 01566290225)
La seconda, in persona del suo legale rappresentante Karl Ninz; parti entrambe
rappresentate e difese dall’avv. Gennaro Borriello, in forza di procura estesa a margine
del ricorso; domiciliate ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione
– Ricorrenti –

Contro

– Ministero dell’Interno
-Intimato —

avverso la sentenza n. 34/2011 del Tribunale di Rovereto, depositata il 9 febbraio
2011 e notificata il 13 giugno 2011.
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
/64.4.«.c1cA4A.-tA.< Data pubblicazione: 21/08/2013 "1 — Con distinti ricorsi, poi riuniti, Karl Ninz in proprio e quindi come legale rappresentante della spa Ninz, propose opposizione avverso il verbale di contestazione del 5 settembre 2008 elevato dalla Polizia stradale di Trento con il quale era stato contestato al Ninz quale guidatore della vettura Ferrari F430 ed alla società quale 1992/385 2 — Costituitasi la Sezione di Polizia Stradale di Bolzano a contrastare le deduzioni del Ninz, l'adito Giudice di Pace di Rovereto respinse l'opposizione e determinò in € 74,00 la relativa sanzione pecuniaria. 3 — Il Tribunale di Rovereto , adito in sede di impugnazione dal Ninz nella duplice qualità, rigettò l'appello ritenendo che, pur in maniera sintetica, il contestato verbale avesse descritto in maniera esauriente la condotta di guida oggetto di rilievo amministrativo — consistita nell'aver proceduto, a velocità elevata e non commisurata alle caratteristiche di tempo e di luogo , quali curve, intersezioni stradali, centro abitato, ore notturne e pioggia con strada bagnata, creando pericolo per la propria ed altrui incolumità- non rinvenendo alcuna deroga al principio della specificità della contestazione nel fatto che quanto illustrato nel verbale coincidesse con la descrizione di alcune delle ipotesi descritte nella fattispecie normativa e , per altro verso, non dando esclusivo credito alle tabelle , prodotte dall'appellante , delle condizioni meteorologiche locali al momento della infrazione — dalle quali sarebbe risultata l'assenza di precipitazioni proprietaria del mezzo, la violazione descritta dall'art. 141, ottavo comma del d.lgs piovose- attese: la contraria attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante; la non esclusività dimostrativa dei predetti documenti e la sufficienza comunque, ai fini del perfezionamento della coi dotta sanzionata, dell'accertata sussistenza delle altre infrazioni. 4 - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ninz nella duplice qualità; il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. 5 - Con unico motivo viene denunziata ad un tempo, la sussistenza dei vizi descritti nell'art. 360, I comma nn. 3,4 e 5 assumendosi la violazione dell'art. 141 d.lgs 385/1992; A 4~411~4-'14 della legge 241/1990 e dell'art 383 d.P.R. 495/1992 portante il regolamento di esecuzione al Codice della Strada, esponendo la parte ricorrente le circostanze di fatto che avrebbero dovuto far ritenere il verbale non illustrante fedelmente l'effettivo svolgersi dei fatti contestati, deducendo una valutazione del tutto soggettiva — eppertanto non verificabile- 5.a — Ad avviso del relatore il motivo è inammissibile non solo perché viola il principio di chiarezza che deve possedere la censura , essendosi dedotti cumulativamente vitia in judicando ed erro res in procedendo senza che nello svolgimento argomentativo, gli stessi abbiano trovato compiuta e distinta trattazione , ma anche perché il mezzo è diretto a conseguire da parte della Corte una valutazione delle circostanze di fatto diversa da quella operata dal giudice dell'impugnazione, dunque attribuendo alla Corte una funzione che non le è propria. 6 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato." 7 - La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero; ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non essendo state articolate successive difese — mediante memorie illustrative- né esposte in sede di adunanza collegiale del 6 giugno 2013 — alla quale la ricorrente non ha partecipatodifferenti valutazioni che potessero fornire spunti per una diversa decisione. 8- Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto difese. P.Q.M. La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della Suprema Corte di Cassazione. quella posta a base della contestazione.

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