Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10889-2019 proposto da:

IMMOBILIARE RONCHETTO SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato PANZARANI MASSIMO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERGAMI FEDERICO,

POTOTSCHNIG CRISTINA;

– ricorrente-

contro

SPV LINEA M4 SPA – M4 SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI

51, presso lo studio dell’avvocato DI NAPOLI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende;

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MONTAGNANI AMENDOLEA ALESSANDRA, COZZI PAOLA, MANDARANO

ANTONELLO;

– controricorrenti –

contro

A.T.I. GEOCONSUOLT SERVICE SRL – SINTESIL SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza RG 2553/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza n. cronol. 362/2019, depositata il 26/1/2019, in controversia promossa dalla Immobiliare Ronchetto srl (società confiscata, il cui 97% delle quote sono di proprietà dello Stato), nei confronti del Comune di Milano, della SPV Linea M4 spa e della ATI Geoconsult Service srl, avente ad oggetto opposizione alla stima, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, dell’indennità di occupazione temporanea relativa ad area di mq 1.991, sita in Milano, loc. Ronchetto sul Naviglio, di proprietà della società omonima, occupata, dalla SPV4 Linea M4 spa, dal dicembre 2015, per la realizzazione della prima tratta (San Cristoforo-Linate) della Linea 4 della Metropolitana di Milano, – ha rideterminato in Euro 19.645,23, oltre interessi legali dal giorno dell’occupazione fino al deposito della somma, l’indennità di occupazione temporanea annua, dovuta dai convenuti, in solido, all’attrice. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato, sulla base della consulenza tecnica espletata, che: a) l’area occupata ricade all’interno dell’Ambito di Trasformazione Urbana n. 12 – Ronchetto sul Naviglio, sul quale è stata prevista solo la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, con indice di utilizzazione territoriale dello 0,35 mq; b) doveva ritenersi congruo, sulla base del vigente PGT, della destinazione urbanistica ivi contemplata e delle condizioni del mercato immobiliare al 2016, un valore di Euro 118,40 al mq, non potendosi condividere quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al maggior valore al mq stimato dall’Agenzia del Demanio, in data 30/11/2007, ai fini IMU (Euro 373,98 al mq), sulla base del medesimo metodo, analitico sulla base del valore di trasformazione, non essendo applicabili nè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 nè il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 7, norme introduttive di meccanismi riduttivi o maggiorativi dell’indennità di espropriazione, nei casi in cui il valore dichiarato dall’espropriato ai fini ICI risultasse inferiore o superiore rispetto a quello accertato in sede di determinazione dell’indennità, che l’ha sostituito, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale, da parte della Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 338/2011; c) non poteva riconoscersi un coefficiente di 0,15% mq/mq di “edilizia residenziale libera”, non risultando dimostrato che l’indice territoriale previsto sia incrementabile per tale percentuale per l’indicata tipologia di edilizia (ulteriore rispetto all’Edilizia Residenziale Sociale); d) non risultava neppure dimostrato un decremento di valore della restante parte della proprietà non oggetto di occupazione ovvero che non possa essere avviato un piano di sviluppo attuativo dell’intera area.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Immobiliare Ronchetto srl in liquidazione volontaria propone ricorso per cassazione, notificato il 27/3/2019, affidato ad unico plurimo, nei confronti del Comune di Milano e della SPV Linea M4 spa (che resistono con separati controricorsi) e della ATI Geoconsult Service srl (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, e art. 50, in relazione al mancato rispetto del criterio del valore venale del bene occupato, ai fini del calcolo dell’indennità, non essendosi presi in considerazione la determinazione del valore dell’area, seppure redatta, nel gennaio 2016, ai fini IMU dal Comune di Milano (Euro 2.300.000,00), un possibile incremento volumetrico della capacità edificatoria dell’area con una quota di edilizia libera, il decremento di valore della residua area non soggetta ad occupazione

2. La plurima censura è inammissibile

Invero, la Corte d’appello ha chiaramente affermato che, riguardo alla principale doglianza mossa dalla società Ronchetto, in ordine alla necessaria applicabilità della valutazione a fini IMU per la determinazione del valore venale dell’area, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 ed all’art. 37 TUE non potevano applicarsi, anche se a vantaggio della parte espropriata, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale con ordinanza n. 338/2011 della Corte Costituzionale (conformemente a Cass. 18163/2017 ed a Cass. 15045/2013).

Tale statuizione non risulta efficacemente censurata.

Assume la ricorrente, in memoria, che essa non ha posto a fondamento tali disposizioni normative, avendo invocato solo la valutazione estimativa del valore venale già espressa in documento ufficiale di provenienza dello stesso Comune, cosicchè la Corte di merito avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nelle nome richiamate a costituire motivo di doglianza.

Resta comunque il fatto che, nel motivo, non si censura tale ratio decidendi ma solo la ritenuta ininfluenza del documento redatto dall’Agenzia del Demanio, in quanto rappresentante non una stima del valore dell’area ma “un mero parere di congruità”.

Quanto poi al dedotto omesso esame, peraltro non sviluppato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, della relazione di stima predisposta dall’Agenza del Demanio, la Corte di merito ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla sua non conferenza, essendo stata predisposta sulla base di uno strumento urbanistico risalente (il PRG, che contemplava una diversa tipologia di costruzioni, edilizia residenziale libera e terziario), superato dal successivo strumento in vigore al 2015-2016 (PGT e NTA).

In relazione all’incremento dovuto alla potenziale realizzazione di edilizia residenziale libera nell’area, la Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla mancata dimostrazione di tale potenzialità edificatoria, in quanto la versione delle NTA del Piano di Governo del Territorio utilizzata dal consulente di parte privata era diversa da quella vigente al momento dell’occupazione temporanea per cui è causa.

In ultimo, in ordine al decremento delle porzioni di residua proprietà rimaste nella piena disponibilità della Ronchetto, perchè non occupate, la Corte di merito ha confermato il giudizio del consulente tecnico di non dimostrazione di un concreto decremento di valore.

A fronte di tale compiuta ed esaustiva motivazione, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, di spettanza del giudice del merito, ormai censurabile nei soli limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua attuale formulazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna in solido, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., del liquidatore della società ricorrente, in difetto dei gravi motivi richiesti, da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2. (Cass. SU 5398/1988; Cass. 20878/2010; Cass. 9203/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA