Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 705-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

N 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA SPIGOLON

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE VALCONCA SOC COOP PER AZIONI, in persona del

Presidente pro-tempore, avv. MASSIMO LAZZARINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, V LE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO DE PASCALE giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1537/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositaLa il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare di Valconca nel 2005 propose azione revocatoria ordinaria nei confronti di T.M. e S.R..

Dedusse che il primo, debitore della banca per 230.000 Euro circa, il 20.1.2004 aveva venduto al secondo un immobile, pregiudicando le ragioni di essa creditrice.

2. Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 1200 del 2010 rigettò la domanda, ritenendo che la vendita era esecutiva di un preliminare del 2000, e che al momento della stipula di esso non era provato che il promissario acquirente S.R. sapesse del debito del venditore verso la banca.

3. La Corte d’appello di Bologna con sentenza 17.9.2015 accolse il gravame della Banca, e dichiarò l’atto di vendita inefficace. Ritenne la Corte d’appello che il preliminare era privo di data certa; e che al momento della stipula del definitivo esistevano indizi concorrenti dimostrativi della scientia fraudis in capo all’acquirente S..

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.R. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la Banca Popolare di Valconca.

5. Con atto datato 27.3.2017, e debitamente sottoscritto, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.

PQM

 

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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