Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/08/2017), n. 19350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 705-2016 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI
N 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA SPIGOLON
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE VALCONCA SOC COOP PER AZIONI, in persona del
Presidente pro-tempore, avv. MASSIMO LAZZARINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V LE PARIOLI 180, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO DE PASCALE giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1537/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositaLa il 17/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Banca Popolare di Valconca nel 2005 propose azione revocatoria ordinaria nei confronti di T.M. e S.R..
Dedusse che il primo, debitore della banca per 230.000 Euro circa, il 20.1.2004 aveva venduto al secondo un immobile, pregiudicando le ragioni di essa creditrice.
2. Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 1200 del 2010 rigettò la domanda, ritenendo che la vendita era esecutiva di un preliminare del 2000, e che al momento della stipula di esso non era provato che il promissario acquirente S.R. sapesse del debito del venditore verso la banca.
3. La Corte d’appello di Bologna con sentenza 17.9.2015 accolse il gravame della Banca, e dichiarò l’atto di vendita inefficace. Ritenne la Corte d’appello che il preliminare era privo di data certa; e che al momento della stipula del definitivo esistevano indizi concorrenti dimostrativi della scientia fraudis in capo all’acquirente S..
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.R. con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la Banca Popolare di Valconca.
5. Con atto datato 27.3.2017, e debitamente sottoscritto, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017