Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1935 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31251/2007 proposto da:

V.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MELIS Alessandro, MURTAS CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PISANO Giuseppe, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 145/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

4/05/07, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.I. impugna sentenza del Corte di appello Cagliari n. 145/07 depositata il 25/6/07. Resiste con controricorso la parte intimata, C.E. e M.A..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte resistente ha depositato memoria.

All’udienza camerale la Procura Generale ha concluso in conformità all’avviso del consigliere relatore.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore che di seguito si riporta.

“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. S.U. 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.

Osserva, inoltre, che manca anche l’esposizione del fatto. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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