Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1935 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1935 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 1529-2017 proposto da:
DALLIGNA ENZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLA
STELLA;

– ricorrente CIMETD

GEST IN SPA;

– intimata avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VICENZA depositata il
18/10/2016 e la sentenza del GIUDICE DI PACE di Vicenza in data
23/1/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2017 dal Consigliere .ALBERTO GIUSTI.

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Data pubblicazione: 25/01/2018

Ritenuto che Enzo Dall’Igna ha evocato in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Vicenza la s.p.a. Gest In, chiedendo la revoca del
decreto ingiuntivo n. 1067/11 emesso per la somma di euro 4.821,69,
oltre interessi legali e spese del procedimento;
che la convenuta si è costituita, resistendo;

ha rigettato l’opposizione;
che il Giudice di pace di Vicenza ha ritenuto: infondata l’eccezione
di prescrizione; provati la sussistenza del contratto di finanziamento e
il mancato pagamento delle somme dedotte nel ricorso per
ingiunzione; prive di riscontro probatorio le argomentazioni
dell’opponente svolte nell’atto introduttivo;
che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter
cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l’appello, giudicando
l’impugnazione priva di ragionevoli probabilità di essere accolta;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace e
dell’ordinanza del Tribunale il Dall’Igna ha proposto ricorso, con atto
notificato il 27 dicembre 2016, sulla base di un motivo;
che l’intimata non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che con l’unico mezzo il ricorrente deduce “violazione
dell’art. 1815 cod. civ. per applicazione di interessi usurari sul
finanziamento, e quindi in nessun caso dovuti, sia corrispettivi che
moratori”, rilevando che “sul punto la sentenza tace”, mentre
“l’ordinanza difetta di sufficiente motivazione in quanto non esamina il

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che l’adito Giudice di pace, con sentenza in data 27 febbraio 2014,

contratto (prova dell’interesse usurario) e così travisa l’essenza del
contratto, e la prova contenuta nel contratto”;
che il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale ex artt. 348-bis e
348-ter cod. proc. civ. è inammissibile, giacché il soccombente che si è
visto dichiarare inammissibile l’appello con l’ordinanza ex artt. 348-bis

avverso la sentenza di primo grado (ai sensi del terzo comma dell’art.
348-ter cod. proc. civ.), non rientrando l’impugnazione proposta tra i
casi in cui — secondo il diritto vivente di questa Corte (Cass., Sez. Un.,
2 febbraio 2016, n. 1914) — può configurarsi un’autonoma ricorribilità
in cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello;
che quanto alla impugnativa della sentenza di primo grado del
Giudice di pace, vi è un’intima contraddizione nel motivo di censura,
posto che esso prospetta un error in iudicando sugli interessi usurari nel
mutuo per violazione dell’art. 1815 cod. civ., ma non indica quale
sarebbe l’errore nella interpretazione o nella applicazione di tale norma
di legge e piuttosto lamenta un vizio in procedendo per omessa pronuncia
(“sul punto la sentenza tace “);
che a ciò aggiungasi che il ricorso per cassazione non è supportato
da una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a dar conto delle
ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo veicolate dal Dall’Ig-na con
l’atto introduttivo del giudizio, e quindi non soddisfa la prescrizione
formale dettata dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.;
che il ricorso è inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata
svolto attività difensiva in questa sede;
che l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina
l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del
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e 348-ter cod. proc. civ. può proporre ricorso per cassazione soltanto

d.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12
(Cass., Sez. lav., 2 settembre 2014, n. 18523; Cass., Sez. VI-5, 22 marzo
2017, n. 7368).

P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile.

Civile, il 15 dicembre 2017.
Il Presidente i
V\

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione

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