Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1935 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 138-2013 proposto da:

S.A.A.R. S.R.L., (p.i (OMISSIS)), già S.A.A.R. S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l’avvocato LORENZO

ATTOLICO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPIETRO QUIRICONI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

SEBASTIANELLO 9, presso l’avvocato ARTURO LEONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FULVIO MELLUCCI, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2449/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati G. QUIRICONI e L. ATTOLICO che

si riportano;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato F.V. MELLUCCI che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva dinanzi al tribunale di Milano la Saar s.r.l., per avere, senza autorizzazione, fatto uso della propria immagine e per aver prodotto e distribuito brani musicali in formato CD e musicassetta. Radicatosi il contraddittorio, il tribunale accertava l’illiceità delle condotte e condannava la società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con inibitoria e ordine di ritiro del materiale fonografico e pubblicitario immesso sul mercato.

La sentenza veniva impugnata in via principale dalla Saar e in via incidentale da C..

La corte d’appello di Milano rigettava l’appello principale e accoglieva l’incidentale, elevando la condanna a titolo di risarcimento del danno da illecita distribuzione dei brani musicali in considerazione della maggiore notorietà raggiunta dall’artista e della conseguente possibilità di incrementare le percentuali di guadagno in ipotesi di stipula di un nuovo contratto.

Per quanto in effetti rileva, la corte distrettuale osservava che le domande proposte non avevano configurato, diversamente da quanto eccepito dalla Saar, l’ipotesi di responsabilità contrattuale discesa dal contratto di prestazione artistica risalente agli anni ‘60, asseritamente inquadrabile nell’art. 409 c.p.c., n. 3 e devoluta, quindi, al giudice del lavoro. Difatti l’attore, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (testo anteriore al 2006), aveva legittimamente precisato la domanda qualificandola come volta a far valere la responsabilità extracontrattuale della società.

Osservava poi che il contratto inter partes, registrato nell’anno 1964, era cessato allorchè, in base alla legge, erano decaduti i termini previsti per i diritti di esclusiva del produttore e per i diritti economici di esclusiva dell’artista. Di conseguenza riteneva che il prolungamento della durata dei diritti di utilizzazione economica, di cui alla L. n. 52 del 1996, non aveva determinato, ai sensi dell’art. 17, l’automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico; e che, avendo i rapporti regolati dalla scrittura privata dell’anno 1964 già esaurito i loro effetti al momento dell’entrata in vigore della legge citata, le opere prima coperte da esclusiva erano divenute di pubblico dominio tra il 1990 e il 1994; per cui lo sfruttamento dei diritti di privativa per il periodo ulteriore, e in ogni caso l’uso dell’immagine, avrebbero richiesto una nuova manifestazione del consenso dell’artista, mancata la quale gli stessi erano da considerare illeciti.

Per la cassazione della sentenza, depositata il 4-7-2012 e notificata il 19-10-2012, la Saar ha proposto ricorso affidandosi a sei motivi.

L’intimato ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso la Saar denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e degli artt. 1218 e 2043 c.c., per avere la corte di merito superato l’eccezione di incompetenza funzionale qualificando la domanda come attinente a una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Attesa la divergenza tra le due ipotesi di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – la corte d’appello avrebbe invece dovuto considerare nuova la domanda in quel senso emendata dall’attore.

Col secondo, connesso, motivo, la ricorrente denunzia in ogni caso la violazione o falsa applicazione degli artt. 409 e 426 c.p.c., in quanto il giudizio era stato introdotto per sentir accertare una presunta utilizzazione illecita dell’immagine di C. in alcuni fonogrammi e una presunta commercializzazione illecita dei medesimi in formato CD e musicassetta.

Sicchè nessuna diversa domanda poteva e doveva essere esaminata nel giudizio.

2 – I motivi possono essere unitariamente esaminati perchè avvinti da tesi sovrapposte.

Essi sono inammissibili prima ancora che infondati.

La ricorrente insiste nel far riferimento a una questione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro.

Non considera, però, che la corte d’appello ha desunto dalla natura aquiliana dell’azione la soggezione del processo al rito ordinario, ferma la competenza del tribunale; e dunque ha definito la questione come, appunto, di rito, non di competenza.

Ciò ha fatto non solo perchè la conclusione era coerente col tipo di azione desumibile dalla precisazione fatta dall’attore ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ma anche specificamente uniformandosi al consolidato principio secondo cui, quando una controversia lavoristica sia stata trattata col rito ordinario, la relativa pronuncia non è viziata da incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata – come nella specie la corte ha affermato non esservi stata – una violazione dei diritti di difesa delle parti (Sez. 3^ n. 8721-10, cui adde Sez. 3^ n. 8947-06).

Tale concorrente ratio della statuizione – peraltro pienamente da condividere non è stata oggetto di censure.

3. – Ciò precisato può osservarsi che è inesatto lo sviluppo del ragionamento della ricorrente in ordine al rapporto tra l’azione contrattuale e quella extracontrattuale di danni ai fini della valutazione come nuova della domanda che la corte d’appello ha ritenuto, invece, legittimamente precisata, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., sul piano qualificatorio.

Invero, rispetto alla indicazione proveniente dalla sentenza, la ricorrente non ha neppure dedotto che, in memoria ex art. 183, vi fosse stata un mutazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Tanto determina il superamento di ogni questione, dal momento che è pacifico che va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti – introducendo così nuovi temi di indagine – dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica (v. Sez. 3^ n. 2746-07).

In sostanza, così come non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che – fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni – ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, allo stesso modo non incorre in mutatio la parte che si limiti a precisare la sola qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali essa si fonda.

La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, e non può esservi un mutamento della domanda se l’attore invoca a fondamento della pretesa un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, perchè in tal caso resta invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela (cfr. da ultimo Sez. 1^ n. 9333-16).

4. – Col terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., quanto alla presunta inefficacia del contratto discografico, avendo C. agito in giudizio per far accertare il presunto inadempimento di quel contratto.

Il motivo non ha fondamento.

E’ risolutivo osservare che la questione dell’efficacia o meno del contratto di cui si tratta rientrava nell’oggetto del giudizio per il fatto di essere stato proprio quel contratto ritenuto efficace dalla società, onde presidiare la legittimità della condotta afferente l’uso dell’immagine e la distribuzione dei brani musicali.

5. Possono essere a questo punto esaminati unitariamente il quarto e il quinto motivo di ricorso, che rappresentano il cuore della controversia.

Con tali motivi la società denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 52 del 1996, art. 17 e degli artt. 1, 2 e 72 L. aut., nonchè l’eventuale contrasto dell’avversa interpretazione con la direttiva CE-2011/77.

I motivi sono fondati nel senso che segue.

6. – La corte d’appello di Milano ha accertato che col contratto inter partes era stato conferito alla Saar “il diritto di iniziare, sospendere, riprendere o cessare definitivamente la produzione, la riproduzione, la vendita, l’utilizzazione o la pubblica esecuzione” dei brani registrati da C. nel periodo corrente tra il 1960 e il 1964. Ha altresì accertato che – “come riconosciuto da entrambe le parti” i diritti di esclusiva erano decaduti “tra il 1980 e il 1984”, dopo la scadenza dell’originario termine ventennale di protezione dei diritti dell’artista (art. 85 L. aut.). Sicchè in definitiva ha accolto la tesi di C. secondo cui Saar era divenuta, a partire da tale scadenza, utilizzatrice delle registrazione in pubblico dominio.

Come conseguenza la corte d’appello ha ritenuto non estensibile alla fattispecie l’elevazione a cinquant’anni del termine di protezione dei diritti dei produttori di opere fonografiche, considerato che la L. n. 52 del 1996, art. 17 presuppone, al comma 1, un’esplicita pattuizione al riguardo e precisa, al comma 2, che i termini di maggior durata si applicano purchè le opere, per effetto di tali termini, ricadano in protezione alla data del 30 giugno 1995.

In tal senso la corte territoriale ha ritenuto dirimente la circostanza che, al momento dell’entrata in vigore della citata legge (1 luglio 1995), i rapporti regolati tra le parti a mezzo della scrittura privata dell’anno 1964 avevano già esaurito i loro effetti e le opere erano diventate di pubblico dominio “tra il 1990 e il 1994”.

7. – Sennonchè il ragionamento appena sintetizzato contrasta con l’ambito della norma di cui si discute, giacchè non considera che tale norma ha, in generale, efficacia retroattiva.

In proposito deve essere sottolineato l’errore interpretativo commesso dal giudice a quo in ordine alla L. n. 52 del 1996, art. 17, comma 1, (legge comunitaria 1994), da cui è stata desunta la necessità di una nuova pattuizione per elevare la durata della protezione accordata dalla legge.

L’inciso della disposizione, per cui “in nessun caso l’elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l’automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell’ingegno effettuata dai loro autori”, attiene al rapporto tra il produttore e l’autore dell’opera. E nell’impugnata sentenza non si rinviene alcun accenno al fatto se nella specie si fosse trattato di brani di cui C. era autore o – come sembra anche in base al controricorso – semplice interprete.

Consegue che la ratio dell’impugnata sentenza è deficitaria, dovendo affermarsi il principio per cui la necessità di nuova manifestazione di consenso, cui allude il citato art. 17, comma 1 non si estende al di là dell’ambito letterale della disposizione attinente al rapporto tra il produttore fonografico e l’autore dell’opera.

8. – Quanto invece al rapporto con gli artisti, interpreti esecutori, il prolungamento dei termini di protezione a cinquant’anni, desunto dalla norma medesima, rileva automaticamente all’unica condizione che le opere e i diritti di cui si discute siano ancora in protezione alla data del 29 giugno 1995 (art. 17, comma 2). Tanto si desume da una planare ricostruzione del dato normativo, che possiede evidente carattere retroattivo teso a recuperare la protezione anche per le opere in pubblico dominio.

Va rammentato che la L. n. 52 del 1996, dopo l’emanazione di diversi decreti legge più volte reiterati, ha dato applicazione alla direttiva UE n. 93/98 sulla durata dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Ciò ha fatto appunto stabilendo (art. 17, comma 2) che i termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere e ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti.

La modifica conseguente alla L. n. 650 del 1996, art. 54, che ha aggiunto, al citato comma 2, l’inciso di chiusura (“semprechè, per effetto dell’applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995″), è da associare al contenuto della direttiva citata. La quale ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1 luglio 1995.

Il carattere retroattivo della norma in esame è dunque evidente, come questa corte ha già affermato rispetto al termine relativo alle opere cinematografiche (v. Sez. 1” n. 24972-11).

Di esso costituiscono conferma le ulteriori disposizioni contenute nei commi successivi del medesimo art. 17 in ordine alla salvaguardia degli atti e dei contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, alla legge sul diritto d’autore, e dei diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi atti e contratti.

Ne viene legittimata la conclusione che il legislatore ha riconosciuto il ritorno in protezione di opere e diritti già caduti in pubblico dominio, per la durata così estesa, purchè quelle opere e quei diritti rientrino alla data del 30-6-95 nel predetto prolungato termine di cinquant’anni a decorrere dal momento in cui iniziava la loro protezione.

Nel caso di specie si evince dalla sentenza che la protezione aveva avuto inizio tra il 1960 e il 1964.

E’ quindi logico inferire che al 30-6-1995 il termine retroattivamente prolungato non era ancora decorso.

9. – Resta assorbito il sesto motivo di ricorso, teso a eccepire la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in punto di quantificazione dei danni. L’impugnata sentenza va infatti cassata in relazione ai sopra mentovati quarto e quinto, con rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, diversa composizione, la quale provvederà ai conferenti accertamenti di fatto uniformandosi ai principi sopra esposti.

Essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e il quinto motivo, assorbito il sesto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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