Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19349 del 21/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19349 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

amministrative

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PESAVENTO Paolo (PSV PLA 66H15 A465A), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Giuseppe Renzo Villanova e Sabina Ciccotti, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo, via Lucrezio
Caro n. 62;

ricorrente
contro

COMUNE DI SCHIO, in persona del Sindaco pro tempore;

intimato

avverso la sentenza del Giudice di pace di Schio n. 178 del
2011, depositata il 27 giugno 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

(4991)

Data pubblicazione: 21/08/2013

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha osservato sulla relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto che Pesavento Paolo, con ricorso del 15 settembre

Locale Alto Vicentino notificati per violazione, rispettivamente, degli artt. 142 e 186 C.d.s., e avverso ordinanza della
Prefettura di Vicenza con la quale era stata ordinata la sospensione della patente di guida per un periodo di 6 mesi;
che il Giudice di Pace di Schio, con sentenza n. 178 del
2011, annullava il verbale n. 34178/V, relativo alla violazione dell’art. 142 C.d.s., rigettava, invece, l’opposizione avverso il verbale n. 34266/V, relativo alla violazione
dell’art. 186 C.d.s. e dichiarava cessata la materia del contendere relativamente all’ordinanza del Prefetto di Vicenza n.
3597/2010, non avendone il ricorrente chiesto in precedenza la
sospensione ed avendo essa già esaurito i suoi effetti;
che il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato
a quattro motivi, limitatamente al mancato accoglimento del
ricorso riguardo al verbale n. 34266/V e all’ordinanza prefettizia, non annullati dal Giudice di Pace;
che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360, n. 4) cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza in relazione all’art. 156, comma 2, cod. proc.
civ.: la motivazione della sentenza, in cui si spiegano le ra-

2010, proponeva opposizione avverso due verbali della Polizia

gioni del mancato annullamento del verbale n. 34266/V e
dell’ordinanza prefettizia n. 3597/2010, sarebbe in aperta
difformità con il dispositivo letto in udienza, il quale sembrerebbe invece accogliere in toto il ricorso;

al verbale n. 34266/V, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art.
360, n. 5 cod. proc. civ.), poiché il Giudice di Pace ha posto
a fondamento della sua decisione un fatto che non risultava
dal predetto verbale;
che con il terzo motivo il ricorrente censura, relativamente al Provvedimento del Prefetto di Vicenza, la violazione di
legge in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo la

permanenza del suo interesse a vedere annullato tale provvedimento permarrebbe nonostante la scadenza del periodo di sospensione della patente;
che con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia,
con riguardo all’ordinanza del Prefetto, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo
per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.);
che il Comune di Schio non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

3

che con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, riguardo

Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«[ (_)] Il ricorso è inammissibile.
La sentenza in questione non poteva costituire oggetto di ri-

pello. Ai sensi dell’art. 23 della legge n 689 del 1981, così
come modificato dal d. lgs. n. 40 del 2006, il ricorso diretto
per cassazione è esperibile soltanto nei confronti
dell’ordinanza del Giudice di Pace che dichiara inammissibile
l’opposizione alla sanzione amministrativa per proposizione
del relativo ricorso oltre il termine di cui all’art. 22 della
legge n. 689 del 1981, mentre sono appellabili le ordinanze di
cui all’art. 23, quinto comma, e le sentenze.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per
la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere
ivi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375, n. 1)»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

corso per cassazione, ma doveva essere impugnata mediante ap-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10

maggio 2013.

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