Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19349 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19349 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 20/07/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta
e difende.
-ricorrente-contro
SPADACENTA RODOLFO, rappresentato e difeso per procura in
calce al controricorso dall’Avv.Gaetano Novara presso il cui studio
in Milano, viale Monza 40 è domiciliato.
-controricorrentee nei confronti di
INTESA SAN PAOLO s.p.a.
-intimataavverso la sentenza n.174/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il 27.05.2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28.03.2018 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

“)\

Dott.Stefano Visonà che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo, assorbiti gli altri;
udito per la ricorrente l’Avv.Lucrezia Fiandaca.
Fatti di causa
Rodolfo Spadacenta, già dipendente del Banco di Napoli, premesso che alla data di cessazione del rapporto di lavoro (a
seguito di accettazione di proposta di esodo incentivato) in virtù
di accordo con il datore di lavoro gli era stato corrisposto un

all’INPS a titolo di contribuzione volontaria necessaria per
raggiungere i minimi contributivi della pensione di anzianità) e
che, in relazione a tale importo, aveva rilasciato delega per il
versamento al Banco di Napoli ma che quest’ultimo aveva incluso
l’importo dell’assegno tra i redditi a tassazione ordinaria e non a
tassazione separata come dovuto- propose ricorso avverso il
silenzio rifiuto opposto all’istanza con la quale chiedeva il
rimborso delle maggiori imposte versate come derivanti dalla
riliquidazione dell’Irpef anno 2004, a seguito del riconoscimento
della deduzione del contributo Inps versato per suo conto dal
Banco.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso
inammissibile in quanto il contribuente non aveva quantificato
l’importo chiesto a rimborso.
L’appello proposto dal contribuente avverso questa
decisione veniva accolto, con la sentenza indicata in epigrafe,
dalla Commissione di secondo grado la quale, premesso che
l’assegno de quo era assoggettato ad imposta sul reddito delle
persone fisiche, con il favore della tassazione separata, riteneva
che la procedura seguìta dal sostituto di imposta (che aveva
sommato l’assegno in questione al coacervo di redditi soggetti a
tassazione ordinaria) aveva comportato un’incidenza fiscale
superiore al dovuto, con la conseguenza che il contribuente aveva
diritto al rimborso delle somme trattenute in eccesso rispetto al
carico fiscale risultante da una corretta determinazione del reddito
imponibile, al quale non andavano sommati i redditi già
assoggettati a tassazione separata. Ordinava, pertanto,
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assegno (corrispondente all’importo dei contributi da versare

all’Agenzia delle entrate territoriale il ricalcolo della imposta.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso
su quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso ulteriormente
illustrato con memoria depositata ex art.378 cod.proc.civ.
Intesa San Paolo s.p.a. (incorporante il Banco di Napoli)
non ha svolto attività difensiva.
Ragione della decisione

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione
degli artt.18, corna 2, lett.d, 19, comma 1, lett.c, 68 comma 2, in
relazione all’art.360 n.4 c.p.c., laddove la C.T.R. si era
irritualmente surrogata al contribuente (il cui ricorso introduttivo
era stato dichiarato inammissibile dal primo Giudice non
essendosi indicato il

quantum

della pretesa) nel sanare

l’indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
1.1.La censura è infondata. La domanda di rimborso non
può dirsi inammissibile essendo presente la

causa petendi

(illegittima sottoposizione a tassazione ordinaria dell’assegno una
tantum da parte del sostituto di imposta con impossibilità della
deduzione della somma versata a titolo di contribuzione
volontaria) e del petitum (rimborso derivante dalla riliquidazione
dell’Irpef dovuta) laddove, di contro, le circostanze addotte
dall’Agenzia delle Entrate relative, soprattutto, alla mancata
indicazione del

quantum,

attengono al merito ed alla stessa

sussistenza del diritto del chiesto rimborso.
2.Con il secondo motivo sì deduce, in subordine al mancato
accoglimento del primo, la violazione dell’art.2697 c.c. in
combinato disposto con l’art.38 d.p.r. n.602/73 e con l’art.2,
comma bis d.p.r. n.322/98 laddove la C.T.R. non si era avveduta
che, in assenza dì prova contraria da parte del contribuente, il
reddito in questione non era mai stato assoggettato a tassazione,
né ordinaria né separata, e ciò in quanto non era compatibile
sostenere da un lato la tesi della lordízzazione (presupponente la
tassazione ordinaria) e dall’altro la tesi della richiesta di
tassazione separata.
3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.360, I
3

3L5,

comma, n.5 cod. proc.civ., la sentenza impugnata di omessa
motivazione laddove il Giudice di appello, a fronte della specifica
eccezione sollevata dall’Ufficio in ordine alla mancanza di prova
dell’effettuazione delle ritenute da parte del Banco di Napoli, non
aveva motivato, affermando apoditticamente che la procedura
seguita dal sostituto di imposta aveva comportato una maggiore
incidenza fiscale.
4.Infine, con il quarto motivo si deduce la violazione

cod.proc.civ. laddove la C.T.R. non aveva esplicitato la ragione
sottostante all’affermazione di fondatezza dell’eccezione con la
quale si era dedotto che la detrazione dell’incentivo andava
considerata onere deducibile dal reddito al netto del reddito
assoggettato a tassazione separata.
5.11 secondo ed il terzo motivo, esaminati congiuntamente
siccome connessi, sono fondati con assorbimento del quarto.
Secondo quanto riportato, già con l’istanza di rimborso, dallo
stesso controricorrente, la somma in questione sarebbe stata, dal
Banco di Napoli, aggiunta ai redditi a tassazione ordinaria al netto
e poi detratta sempre al netto, senza operare sulla stessa alcuna
tassazione. D’altra parte, il contribuente non ha indicato tale
somma nella sua dichiarazione tra i redditi a tassazione separata
sicché, come rilevato dall’Agenzia delle entrate, nella specie
mancherebbe, e sul punto la motivazione risulta del tutto
insufficiente se non omessa, l’effettuazione di ritenuta alcuna da
chiedere a rimborso. In mancanza di tale prova, non può
procedersi, come invece ordinato dal Giudice di appello, alla
riliquidazione dell’imposta per l’intangibilità delle dichiarazioni e
del Banco e del contribuente il quale, invocando in definitiva il
riconoscimento di una deduzione, avrebbe, peraltro, potuto
accedere all’emenda della dichiarazione ai sensi dell’art.2, comma
8 bis d.p.r. n.322/1998, mentre a ciò non risulta abbia
tempestivamente provveduto (v.in senso analogo in fattispecie
simile Cass. n.25565/2013).
5.Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del terzo
motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il quarto, la
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dell’art.132 cod.proc.civ. in relazione all’art.360, I comma, n.4

sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con
rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania la
quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al
regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso,
rigettato il primo ed assorbito il quarto, cassa, nei limiti dei motivi
accolti la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria

di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
osi deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda

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