Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19349 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6842-2016 proposto da:

COMUNE DI ARCORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO

PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO WALTER

VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3730/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con l’impugnata sentenza n. 3730/15, depositata il 3/9/2015, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto l’appello del Comune di Arcore, confermava in toto la decisione di primo grado che, in accoglimento dei riuniti ricorsi di S.E., aveva dichiarato non dovuta la imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2006, 2007 e 2008, in relazione a fabbricato sito in località “(OMISSIS)”, al quale l’Agenzia del Territorio, in data 1/10/2012, aveva attribuito la categoria A/8, così rettificando l’accatastamento (A/6) proposto dal contribuente con Docfa, in data 12/10/2012, giusta provvedimento notificato a quest’ultimo il 26/11/2012, trattandosi di fabbricato “rurale” precedentemente iscritto nel catasto terreni e sino al 17/10/2011 (data di iscrizione nel Catasto Fabbricati) privo di rendita propria.

Affermava la CTR, sul punto, che l’assoggettamento ad ICI del ridetto fabbricato discende dalla “irretroattività della nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio in data 2011”, essendo essa efficace, secondo le regole generali, “a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali”, stante il chiaro tenore del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Contro la sentenza, il Comune propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, avendo la CTR erroneamente ritenuto che la questione centrale della controversia fosse quella della irretroattività della nuova rendita catastale (A/8) attribuita dall’Agenzia del Territorio, in ragione della data di notifica della stesa al contribuente, senza considerare che l’allora appellante aveva anche denunciato la violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, avuto riguardo alla dedotta assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità, sicchè non era affatto preclusa l’applicazione della nuova rendita alle annualità pregresse.

Con il secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione concernente l’insussistenza dei presupposti di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, per fruire della esenzione dall’ICI sol perchè il fabbricato era precedentemente iscritto nel catasto terreni, trascurando di considerare che il contribuente non era imprenditore agricolo e che neppure utilizzava il bene come propria abitazione.

Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23,comma 1 bis, conv. con modifiche, in L. n. 14 del 2009, avendo la CTR erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti per fruire della esenzione dal pagamento dell’ICI e, comunque, avendo le domande di variazione catastale, presentate dagli interessati per ottenere l’annotazione di ruralità degli immobili, effetto retroattivo limitato al quinquennio antecedente (ipotesi, peraltro, nella fattispecie neppure ricorrente).

Le censure che precedono, dipendendo tutte dalla soluzione delle medesime questioni, possono essere trattate congiuntamente e nei termini di seguito meglio precisati sono meritevoli di accoglimento.

La sentenza della CTR, come si è dato conto in narrativa, afferma in maniera univoca che il fabbricato in questione è stato iscritto nel catasto edilizio urbano in categoria A/8, essendo stato così rettificato l’accatastamento in categoria A/6 proposto con la procedura Docfa del 12/10/2012, e tanto giusta provvedimento dell’Agenzia del Territorio notificato al contribuente il 26/11/2012, che si trattava di immobile precedentemente iscritto come “rurale” nel catasto terreni, dunque, non assoggettabile ad ICI, e che la nuova rendita, frutto del suddetto accatastamento in categoria A/8, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, non è l’utilizzabile per le annualità pregresse, tra le quali, appunto, quelle (2006, 2007 e 2008) oggetto di causa.

Va, tuttavia, ricordato che il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 – bis, conv. in L. n. 14 del 2009, così recita (va): “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni”.

Ebbene, le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 18565/2009, preso atto della natura di disposizione esplicitamente avente natura interpretativa, e quindi con efficacia retroattiva, hanno affermato il principio per cui, “In tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 – bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.”.

Ne discende che l’esclusione dalla imposta presuppone l’accertata ricorrenza dei requisiti previsti dal suindicato D.L. n. 557 del 1993, art. 9, nel caso di specie contestata, requisiti che non risultano affatto dimostrati dal contribuente, il quale ha incentrato le proprie difese su altri argomenti, quali appunto la mancata attribuzione di rendita catastale prima del 17/10/2011, trattandosi di immobile iscritto nel catasto terreni, e l’efficacia non retroattiva della nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia delle Entrate a seguito di procedura Docfa attivata dal contribuente.

Quanto a tale ultimo profilo è appena il caso di ricordare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.” (ex multis, Cass. n. 14402/2017; S.U. n. 3160/2011).

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dei gradi di merito, stante il consolidarsi nel tempo della giurisprudenza richiamata, sono compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito del giudizio e condanna il controricorrente al pagamento di quelle di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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