Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19349 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27666-2015 proposto da:

C.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA ESPOSITO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R., C.F., C.A.;

– intimati –

Nonchè da:

C.A., C.F., I.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA 56, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO DI GIORGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO BARBATO giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3066/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.C. nel 2006 venne dichiarato padre naturale di C.G., e condannato a pagargli gli alimenti dalla data della domanda (introdotta con ricorso, notificato a gennaio 2003).

Con atto del 6.1.2003, trascritto il 13.2.2003, C.C. stipulò con la moglie I.R. un atto di scioglimento della comunione legale coniugale. Con tale atto i dividenti divisero i beni comuni in due lotti: una costituita da beni immobili, che fu assegnata a I.R.; l’altra dal saldo attivo d’un deposito bancario in conto corrente, che fu assegnata a C.C..

2. Con atto consegnato per la notifica il 9.2.2008 C.G. (a quell’epoca minorenne, che fu in giudizio rappresentato dalla madre, D.S.M.R.) convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Portici, C.C. e I.R., chiedendo ex art. 2901 c.c. la revocatoria dell’atto di scioglimento della divisione.

3. Il Tribunale di Napoli con sentenza 17.2.2012 n. 136 dichiarò prescritta l’azione. Giunse a questa conclusione facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data della stipula dell’atto di divisione.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Napoli ritenne che il credito a garanzia del quale era stata chiesta la revocatoria dell’atto di divisione fosse sorto 9314 con la nascita del figlio naturale (ovvero il 15.7.1990), e fosse dunque anteriore all’atto dispositivo.

Di conseguenza, la prescrizione doveva farsi decorrere dalla data di trascrizione dell’atto di divisione (13.2.2003), e non dalla sua stipula (6.1.2003).

Nondimeno la Corte d’appello confermò la statuizione di prescrizione dell’azione revocatoria, affermando che l’interruzione del relativo termine doveva ritenersi avvenuta non al momento della consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario (9.2.2008), ma al momento di perfezionamento della notificazione (18.2.2008).

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso I.R. (sia in proprio che nella qualità di erede di C.C., deceduto nelle more del giudizio) e le due figlie di C.C., quali eredi del medesimo (ovvero C.F. ed C.A.). Le controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2903 e 2943 c.c.; artt. 143 e 149 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere interrotta la prescrizione al momento del perfezionamento della notifica, e non al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

1.2. Il motivo è fondato.

Le sezioni unite di questa corte, componendo i preesistenti contrasti, hanno alfine stabilito che “la regola della scissione degli effetti della notificazione per notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario. (Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015).

Il diritto alla conservazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore, alla cui tutela è preordinato l’articolo 2901 del codice civile, non può essere fatto valere se non con l’atto di citazione introduttivo dell’azione revocatoria: e dunque la prescrizione di quel diritto è interrotta dalla consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di citazione introduttivo dell’azione revocatoria.

E non sarà superfluo ricordare che la sentenza delle sezioni unite sopra ricordata è stata pronunciata proprio in un caso in cui si discuteva se la prescrizione dell’azione revocatoria dovesse ritenersi interrotta al momento del perfezionamento della notifica dell’atto di citazione, ovvero nel precedente momento di consegna del suddetto atto all’ufficiale giudiziario.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata su questo punto, con rinvio alla corte d’appello di Milano la quale tornerà ad esaminare il gravame di C.G. alla luce del principio di diritto affermato dalle sezioni unite.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nell’esaminare l’eccezione di prescrizione, che era stata sollevata solo da uno dei litisconsorti necessari ( I.R.), in quanto l’altro litisconsorte era rimasto contumace in primo grado.

2.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il ricorso incidentale.

3.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, I.R. e le altre eredi di C.C. lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che il Tribunale aveva dichiarato prescritta l’azione revocatoria sul presupposto che il credito vantato da C.G. era posteriore all’atto dispositivo, e che in tal caso l’art. 2903 c.c. fa decorrere la prescrizione dalla data dell’atto.

La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che il credito vantato dall’attore fosse anteriore all’atto dispositivo, perchè sorto ope legis per il fatto stesso della nascita, ed aveva di conseguenza ravvisato il dies a quo della prescrizione nella trascrizione dell’atto di divisione.

In tal modo tuttavia – proseguono le ricorrenti incidentali – la Corte d’appello avrebbe violato il vincolo del giudicato interno, perchè l’appellante non aveva mai impugnato la statuizione di primo grado con la quale si era stabilito che il suo credito fosse posteriore all’atto dispositivo. L’appellante, infatti, col proprio atto di gravame si era limitato ad invocare che la prescrizione dovesse farsi decorrere anche nel caso di specie dalla trascrizione dell’atto di divisione.

3.2. Il motivo è infondato.

Nel giudizio introdotto da C.G. l’organo giudicante era chiamata a stabilire se il diritto ad ottenere la pronuncia revocatoria ex art. 2901 c.c. fosse prescritto o meno.

I fatti materiali sui quali fondare la relativa decisione (la data di nascita dell’attore, la data di passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale, la data di stipula dell’atto di divisione, la data della sua trascrizione, la data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo dell’azione revocatoria) erano pacifici tra le parti.

Il tribunale dichiarò tuttavia prescritto il diritto dell’attore non in virtù di un accertamento in fatto, ma sulla base di una valutazione in diritto: e cioè che il diritto agli alimenti nei confronti del proprio padre naturale sorgesse al momento del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità naturale, e non al momento della nascita.

Ne consegue che, impugnata da C.G. l’affermazione della avvenuta prescrizione del diritto, tanto bastava affinchè la Corte d’appello, in virtù del principio jura novit curia, potesse individuare anche d’ufficio la regola giuridica applicabile al caso di specie, ed individuare un diverso exordium praescriptionis (in senso analogo, sia pure con riferimento all’individuazione del termine di prescrizione applicabile, si veda già Sez. 3 -, Sentenza n. 3539 del 10/02/2017, secondo cui “in materia di impugnazione, quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d’appello procede d’ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda).

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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