Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19348 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19348 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

amministrative

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLE INVEST s.a.s.

di Raggi Gian Pietro & C. (P.I.

00645000226) (già CAPO REAMOL s.r.1.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Maria Rosa
Visintin, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

ricorrente

contro
ANAS s.p.a. Compartimento della viabilità della Lombardia, in
persona del legale rappresentante pro tempore;

intimata

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Salò depositata in
data 6 ottobre 2011.

Data pubblicazione: 21/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene-

zione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto che la società Sole Invest s.a.s. di Raggi Gian
Pietro & C. ricorre contro Anas S.p.A., Compartimento della
viabilità della Lombardia per la cassazione della ordinanza
del Giudice di Pace di Salò del 6 ottobre 2011;
che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione di
legge,

insufficiente motivazione oltre a totale travisamento

dei fatti ed eccesso di potere, per avere il Giudice di Pace
emesso ordinanza con la quale dichiarava l’inammissibilità del
ricorso per intempestività dello stesso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«E (-)] Il ricorso è inammissibile.
Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile, per tardività,
l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente, non in limine

2

rale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha osservato sulla rela-

/itis, ma dopo aver dato corso allo svolgimento del giudizio
di opposizione.
Orbene, occorre premettere che, per effetto delle modificazioni introdotte nel testo dell’art. 23 della legge n. 689 del

zione solo l’ordinanza di inammissibilità che il Giudice
dell’opposizione a sanzione amministrativa adotti ai sensi
dell’art. 23, primo comma, e cioè

in limine litis,

prima di

disporre la fissazione dell’udienza e la comparizione delle
parti. Tutti gli altri provvedimenti adottati dal Giudice
dell’opposizione, invece, sono ora appellabili.
Il provvedimento impugnato rientra all’evidenza tra i provvedimenti appellabili, ancorché adottato nella forma
dell’ordinanza, in quanto non riconducibile allo schema di cui
all’art. 23, primo comma, essendo stato emesso dal Giudice di
pace non in Limine /itís ma all’udienza del 6 ottobre 2011,
dopo aver disposto la comparizione delle parti e dopo aver
provveduto a rinviare la causa per diverse udienze. Si è quindi in presenza di un provvedimento idoneo a definire il giudizio che, pur se adottato nella forma dell’ordinanza, ha natura
di sentenza ed era quindi suscettibile di impugnazione unicamente con l’appello.
Per questi motivi, si propone la trattazione del ricorso in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod. proc.

1981 dal d.lgs. n. 40 del 2006, è ormai ricorribile per cassa-

civ., in quanto lo stesso appare manifestamente inammissibile»;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10
maggio 2013.

che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA