Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19348 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28993-2013 proposto da:

COMUNE DI CASORIA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati GIOVANNI CRESCI, MAURO IAVARONE;

– ricorrente –

contro

SCANDISUD DI G.V. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 163/31/13, depositata in data 15/4/2013, dichiarò inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal Comune di Casoria, avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla Scandisud s.r.l., avente ad oggetto l’impugnazione di diversi avvisi di accertamento emessi per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), con conseguente condanna dell’appellante al pagamento della spese processuali;

che il Comune propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, mentre l’intimata contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di ricorso il ricorrente Comune lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 51, nonchè dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e dell’art. 285 c.p.c., in quanto dal combinato disposto di dette norme discende che la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, può essere eseguita “in mani proprie” nella residenza o sede legale dichiarata, solo in mancanza di notifica al domicilio eletto;

che il ricorso proposto dal Comune di Casoria è fondato e merita di essere accolto;

che, in tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di affermare che siffatto processo ha un regime di notificazione degli atti suo proprio, così come risultante dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, i quali ammettono in ogni caso la consegna dell’atto a mani proprie della parte, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio (Cass. n. 1528/2017);

che, infatti, l’art. 16, comma 2, regolando le “comunicazioni e notificazioni”, detta una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell’Amministrazione Finanziaria (Cass. n. 18936/2015; n. 13969/2001 e n. 10474/2003), richiama le norme del codice di procedura civile, ma fa “salvo quanto disposto dall’art. 17” del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992;

che quest’ultima disposizione, in tema di luoghi delle notificazioni e comunicazioni (“Luogo delle comunicazioni e notificazioni”), anzitutto, fa “salva la consegna a mani proprie”, risultando testualmente previsto, al comma 1, prima parte, che: “Le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”;

che, inoltre, come precisato dalla Corte, “Per la corretta esegesi di questa disciplina, attesa la sua natura di norme processuale e, per di più, speciale, si impone una stretta interpretazione letterale. Orbene, l’espressione “mani proprie” non può non riferirsi esclusivamente alla parte. E, comunque, dal complessivo contesto normativo è dato evincere che la salvezza della consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti, alla quale si può sempre ricorrere.” (Cass. n. 5504/2007);

che, con altre decisioni, sempre In tema di contenzioso tributario, è stato anche evidenziato che ” è nulla la notifica del ricorso in appello effettuata mediante presentazione al protocollo del Comune, con la consegna dell’atto al dipendente addetto, non potendo tale formalità considerarsi equipollente alla notifica a mani proprie, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, la quale presuppone che l’atto sia consegnato al rappresentante legale dell’ente.” (Cass. n. 9493/2008), mentre, in applicazione dell’anzidetto principio, la Corte ha escluso l’idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione alla notifica di una sentenza eseguita, nei confronti di una società, mediante consegna non al suo legale rappresentante della società, ma al portiere presso la sede della stessa (Cass. n. 7059/2014);

che, nella specie, la sentenza n. 603/7/2010 della CTP, pubblicata il 21/10/2010, non è stata notificata a mani proprie del rappresentante legale del Comune, ma “al Comune di Casoria in persona del Sindaco pro tempore”, presso l’ufficio del protocollo comunale, in data 11/11/2010, “a dipendente incaricato di ricevere le notifiche”, per cui non trova applicazione il termine d’impugnazione di giorni sessanta decorrente dall’avvenuta notificazione ad istanza di parte (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51) e l’atto di appello, notificato a mezzo del servizio postale in data 5/12/2011;

che, quindi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania affinchè, ritenuto tempestivo l’appello proposto dal Comune, si pronunci in ordine ai motivi di gravame proposti; oppure per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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