Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19348 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15207-2015 proposto da:

D.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati LAURA TETI, SABATINO CIPRIETTI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGC SOCIETA’ GESTIONE CREDITI SRL, in persona del Consigliere di

Amministrazione Dott. D.P.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34 presso lo studio

dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCIO STENIO DE BENEDICTIS giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 1998 la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. chiese ed ottenne dal Tribunale di Pescara un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di D.M.N., per l’importo di Lire 218.911.834; in virtù di tale decreto iscrisse ipoteca sui beni immobili dell’intimato.

2. D.M.N. propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo tra l’altro la sproporzione tra il credito per il quale la banca aveva iscritto ipoteca (125.000 Euro circa) e il valore dei beni sui quali l’ipoteca era stata iscritta (4,5 milioni di Euro circa).

Chiedeva pertanto la riduzione dell’ipoteca a spese del creditore e la condanna di questi al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

3. Con sentenza 16 maggio 2007 n. 982 il Tribunale di Pescara accolse parzialmente l’opposizione, ma rigettò la domanda di risarcimento del danno.

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 22 aprile 2014 n. 404 confermò, sul punto, la sentenza di primo grado. Il giudice d’appello, in particolare, ritenne che:

– il danno lamentato dall’opponente non era stato provato;

– la prova richiesta a tal fine era generica;

– le spese per la riduzione dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 2877 c.c., possono porsi a carico del creditore solo quando la garanzia fosse stata iscritta a garanzia d’un credito eccedente l’importo effettivamente dovuto; nel caso di specie invece l’ipoteca era stata iscritta per l’importo effettivamente dovuto, sebbene su beni di valore eccedente il credito.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.M.N. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Società Gestione Crediti SGC s.r.l., che ha dichiarato di agire nella veste di mandataria e rappresentante volontaria della società SPV Venezia s.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112,116 e 342 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato interno, per avere ritenuto che i beni ipotecati dalla banca fossero di valore eccedente il credito. Su tale questione, infatti, secondo il ricorrente si era formato il giudicato, dal momento che la suddetta eccedenza era stata accertata dal Tribunale di Pescara con sentenza non definitiva, che non era stata tempestivamente impugnata.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata infatti, come accennato al p. 3 dello “Svolgimento del processo” che precede, si fonda su più rationes decidendi: e tra queste, sulla ritenuta insussistenza della prova dell’esistenza d’un danno risarcibile.

E poichè, come si dirà, tale statuizione non è validamente censurata, diventa irrilevante stabilire se davvero si fosse formato un giudicato interno sulla questione dell’eccedenza del valore dei beni pignorati rispetto al credito vantato dal creditore pignorante.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2043 c.c.; artt. 96,115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Articola, al riguardo, un ragionamento così riassumibile:

– la Corte d’appello non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale risultava l’evidente eccedenza del valore dei beni pignorati (4,5 miliardi di Lire) rispetto al credito vantato dalla banca (250 milioni di Lire); l’evidenza di tale sproporzione rendeva manifesta la responsabilità della banca;

– ergo, il danno nella specie doveva ritenersi “in re ipsa”, ed ha errato la Corte d’appello nel ritenerlo non provato.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato: stabilire se un danno esista o non esista è questione di fatto, non di diritto.

In ogni caso va ricordato che l’eventuale errore di valutazione delle prove da parte del giudice di merito non costituisce, di per sè, violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che:

(a) il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove non è censurabile in sede di legittimità;

(b) la violazione, da parte del giudice di merito, dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

(c) la violazione dell’art. 116 c.p.c. può dirsi sussistente, e può essere esaminata in sede di legittimità, solo quando il giudice di merito ritenga di attribuire valore legale ad una prova che ne sia priva, ovvero all’opposto valuti secondo il suo prudente apprezzamento una prova dotata di un particolare regime legale (ad esempio, l’atto redatto dal pubblico ufficiale: così Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non lamenta nè l’uno, nè l’altro, dei suddetti vizi: semplicemente, si duole del fatto che il giudice di merito avrebbe ritenuto non provata una circostanza oggettiva (l’esistenza del danno) della quale invece vi era prova. E’ dunque evidente che, con tale censura, il ricorrente sollecita da questa Corte una nuova e diversa ricostruzione dei fatti materiali posti dal giudice di merito a fondamento della propria decisione, richiesta che ovviamente esula dal perimetro dei poteri attribuiti dall’ordinamento a questa Corte.

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, il motivo è inammissibile, per varie e indipendenti ragioni. In primo luogo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il motivo si fonda su atti e documenti (i dati catastali dei beni pignorati, il loro valore, il valore delle preesistenti iscrizioni ipotecarie su tali beni) dei quali non è indicato quando siano stati depositati, e dove si trovino.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile perchè generico.

Infatti la deduzione del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, anche se non richiede formalismi o formule sacramentali, esige pur sempre che il ricorrente indichi quattro elementi essenziali:

(a) quale fatto non è stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perchè era decisivo (così come stabilito dalla sentenza n. 8053 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte).

Nel caso di specie il ricorso incidentale, nell’illustrare alle pp. 11-13 il secondo motivo, non assolve i suddetti oneri, ed in particolare quelli di cui alle lettere (b), (c), e (d).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2877 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Osserva, al riguardo, che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di rifusione delle spese di riduzione dell’ipoteca, sul presupposto che il credito a garanzia del quale fu iscritta l’ipoteca fosse corrispondente al credito effettivamente vantato.

Tale valutazione ad avviso del ricorrente fu erronea, in quanto:

(a) l’ipoteca era stata iscritta per 350 milioni di Lire, mentre il credito vantato era di 250 milioni di Lire;

(b) avendo il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo opposto, alla data di iscrizione dell’ipoteca la somma portata dal decreto ingiuntivo “non era dovuta”.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Dal contenuto della sentenza impugnata, infatti, non emerge che la questione posta dal ricorrente col terzo motivo di ricorso sia stata mai dibattuta nei gradi di merito.

Era dunque onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, indicare se, quando tale questione fosse stata tempestivamente dedotta in primo grado. Onere che è dettato a pena di inammissibilità, e che nel nostro caso non risulta correttamente assolto.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna D.M.N. alla rifusione in favore di Società Gestione Crediti SGC s.r.l., quale mandataria della SPV Venezia s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2,comma 2; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.M.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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