Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19347 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Province 114/b/23, presso lo studio dell’avv. Paola D’Amico,

rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Manfellotto per mandato a

margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier,

presso lo studio degli avv.ti Carla Cartoni ((OMISSIS)) e Maurizio

Poloni ((OMISSIS)), dai quali èrappresentato e difeso dall’avv.,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6385/2013 della Corte di appello di Roma,

emessa il 6 novembre 2013 e depositata il 27 novembre 2013, n. R.G.

3348/2013;

Rilevato che in data 12 maggio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L.R.F. chiedeva la separazione giudiziale dal marito, D.C., con dichiarazione di addebito a suo carico, e attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore. D.C. si costituiva in giudizio e chiedeva, a sua volta, che la responsabilità della separazione venisse addebitata alla moglie; instava, inoltre, perchè la determinazione dell’assegno mensile di mantenimento non fosse superiore a Euro 1.700,00.

2. Con sentenza del 2.03.2011 il Tribunale di Roma pronunciava sentenza non definitiva di separazione e, successivamente, respingeva le reciproche richieste di addebito, attribuiva la casa coniugale al Sig. D., sul presupposto che il figlio L., intendeva vivere con lui. Stabiliva un assegno di mantenimento di Euro 2.500,00 a decorrere dalla data della sentenza.

3. Con ricorso depositato il 14.06.2011 la Sig.ra L. ha proposto appello avverso la predetta sentenza ribadendo le proprie domande.

4. Si è costituito in giudizio D.C., che ha chiesto il rigetto dell’appello e ha proposto appello incidentale in punto di addebito della separazione e di quantificazione dell’assegno di mantenimento.

5. La Corte di appello ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento parziale di quello incidentale, ha rideterminato l’assegno di mantenimento in Euro 1,700.00 a decorrere dalla decisione di primo grado.

6. L.R.F. ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: motivazione difforme dai motivi di appello. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

b) Violazione dell’art. 156 c.c. e art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.: insufficienza e contraddittorietà intrinseca della motivazione sui principali fatti controversi e decisivi per il giudizio. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Si difende con controricorso D.C..

8. Con il primo motivo di ricorso L.R.F. deduce che il giudice d’Appello non ha tenuto conto di alcuni elementi (in particolare rileva la mancata considerazione dell’utilizzo del TFR e della necessità di mantenere il figlio maggiorenne e di locare un’immobile a (OMISSIS)). Ritiene, inoltre, che la decisione presa dà erroneamente risalto alla condizione di salute del D., non dedotta quale motivo di appello e lamenta che il giudice di merito ha preso in considerazione fatti estranei al gravame e con riferimento ai quali non vi è stato contraddittorio incorrendo nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

8. Con il secondo motivo di ricorso deduce che la ricognizione sui suoi depositi bancari è generica e fuorviante. Afferma, infatti, la ricorrente, che in primo grado era stata spiegata e documentata la destinazione delle pervenute disponibilità.

Ritenuto che:

9. Il ricorso è inammissibile. A parte l’impropria deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente si limita infatti a criticare la motivazione della sentenza sulla base di una divergente valutazione degli elementi istruttori.

10. Sussistono, pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.

La Corte letta la memoria difensiva della ricorrente rileva che la decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui se pure l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, tale principio, che attiene soltanto al profilo dell’an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il quantum dell’assegno, alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (Cass. civ. sez. 1^, n. 17199 dell’11 luglio 2013). E’ altresì conforme alla giurisprudenza secondo cui l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c. (Cass. civ., sez. 1^, n. 9079 del 20 aprile 2011) mentre l’assegno di mantenimento è inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma non alla perequazione dei coniugi.

La Corte ritiene pertanto condivisibile la relazione sopra riportata con conseguente rigetto del ricorso e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.200 di cui 100 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dell’art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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