Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19347 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E.P.S.A. – SOCIETA’ ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI ANONIMA S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso

l’avvocato MAGRI’ ENNIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., S.P. (C.F. (OMISSIS)),

S.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SCOTTI GALLETTA NICOLA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2117/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE VITO PISCICELLI ALESSANDRO,

per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia è la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà dei signori N., S. e S.P. di mq. 2340, disposta inizialmente per un periodo di due anni dall’immissione in possesso avvenuta il 21 novembre 1979, e prorogata di tre anni con Decreto 29 luglio 1981, per l’esecuzione di opere della Ferrovia Cumana da parte della Società Esercizio Pubblici Servizi s.p.a. (S.E.P.S.A. s.p.a.).

Con decreto del Commissario di governo per le zone terremotate 13 dicembre 1985, parte del terreno, per mq. 1.110, fu occupata il 31 dicembre 1985 dall’Acquedotto di Napoli, e l’area occupata dalla S.E.P.S.A. si ridusse a mq 1.240. Con verbale 29 luglio 1988 le parti concordarono la restituzione del suolo ancora occupato, ad esclusione di mq. 290, ancora interessati dai lavori in corso, e la messa a disposizione dei proprietari di un passaggio alternativo a quello preesistente, che era impedito dalla preesistente occupazione dei residui mq. 290.

2. Con citazione 25 maggio 1986 i proprietari, perdurando l’occupazione del suolo e sul presupposto che il periodo di occupazione autorizzata fosse scaduto senza emissione del decreto di espropriazione, chiesero al Tribunale di Napoli la condanna della S.E.P.S.A. al pagamento delle somme loro dovute per tali fatti. Con altra citazione in data 11 aprile 1997 gli stessi attori, allegando l’inadempimento della S.E.P.S.A. all’obbligo contrattualmente assunto di procurare un passaggio alternativo per l’accesso alla porzione di mq. 1.000 restituita ma di fatto interclusa, chiesero il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima occupazione anche dell’area di cui al verbale di restituzione 8 luglio 1988.

3. Con sentenza 8 agosto 2003, il tribunale condannò la S.E.P.S.A. al pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima del terreno sino alla scadenza della medesima, in data 29 agosto 1984, e dei danni da occupazione illegittima dell’intera area da quella data al 31 dicembre 1985 (data di occupazione di mq. 1.100 da parte dell’Acquedotto di Napoli), e dell’area residua fino alla data della decisione, non potendosi tener conto della parziale restituzione, a causa dell’inadempimento della società all’obbligo di procurare un accesso alternativo.

4. La Corte appello di Napoli, decidendo con sentenza 5 luglio 2005 sui contrapposti gravami delle parti, confermò la statuizione della cessazione dell’occupazione legittima in data 29 agosto 1984, non potendosi applicare le proroghe di legge emanate nel periodo pertinente perchè riferite all’occupazione in forza della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 2 e perciò preordinate all’espropriazione e non anche esclusivamente – come nella fattispecie all’esecuzione dei lavori; ritenne che la restituzione dell’area di mq 1.100, avesse effettivamente fatto cessare l’occupazione di essa, ma che il danno cagionato dall’inadempimento della società all’obbligo di procurare un accesso alternativo all’area medesima fosse liquidabile in misura equivalente all’occupazione dell’area.

5. Per la cassazione di questa sentenza, notìficata il 10 agosto 2005, ricorre la S.E.P.S.A. s.p.a. con atto affidato a due motivi e illustrato anche con memoria.

I proprietari resistono con controricorso notificato il 29 dicembre 2005, e con memoria.

6. Il ricorso, spedito il 14 novembre 2005 a mezzo posta a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 54 è tempestivo, ancorchè ricevuto dai destinatari solo il 23 novembre 2005, perchè il principio per cui la notificazione a mezzo posta si considera perfezionata per il notificante alla data della consegna dell’atto da notificare si applica anche in questo caso (Cass. 30 luglio 2009 n. 17748).

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la disapplicazione delle norme di legge che avevano prorogato i termini di occupazione legittima in corso.

7.1. La doglianza sarebbe astrattamente fondata, perchè la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 2, la cui durata è stata ripetutamente prorogata, si applica anche “alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal D.L. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247”, secondo quanto dispone l’ultimo comma, aggiunto dalla L. 28 gennaio 1977 n. 14, art. 14. La conseguente applicabilità, per la liquidazione dell’indennità virtuale di espropriazione, della L. n. 359 del 1993, art. 5 bis, comma 1, tuttavia, è ora impedita dalla sentenza della corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348, che ha dichiarato illegittima quella disposizione. L’equiparazione dei criteri di determinazione dell’indennità di occupazione e di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità materiale dell’area rende problematico l’interesse della ricorrente, che doveva essere illustrato, e in difetto di tale illustrazione rende inammissibile il motivo.

8. Con il secondo motivo d’impugnazione, posto sotto la rubrica mista dell’art. 2697 c.c., del vizio di motivazione e della violazione delle norme sull’interpretazione del contratto “ex artt. 1362 ss.

c.c.” nonchè della violazione dell’art. 112 c.p.c., si censura la statuizione concernente l’accertamento della responsabilità da inadempimento del contratto e la condanna alla liquidazione del danno conseguente. Dalla lettura dell’atto – del cui testo in motivazione non si sarebbe tenuto conto – si ricaverebbe che l’accesso era stato effettivamente procurato e consentito dalla SEPSA, sicchè dovevano essere i proprietari a dimostrare la limitazione al passaggio opposta dalla SEPSA. La condanna al danno per mancato completamento della consegna non era stata richiesta, e sarebbe stato violato l’art. 1363 c.c. per la mancata considerazione complessiva dell’accordo, della riconsegna effettuata e dell’accesso all’area garantito dalla SEPSA. 8.1. Il motivo, di contenuto plurimo ed eterogeneo, contenente il richiamo a mezzi d’impugnazione diversi e contraddittori non consente di identificare la censura sottoposta alla corte, ed è pertanto inammissibile.

9. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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