Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19347 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 17/09/2020), n.19347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso n. 19106/2018 proposto da:

S.R., quale titolare dell’impresa individuale

AUTOTRASPORTI S.R., e F.A., elettivamente

domiciliati in Roma, via Buccari n. 11, presso lo studio dell’Avv.

Pierluigi Tiburzi, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Paolo

Tomasi giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5602/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22 dicembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

luglio 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Sondrio di accoglimento del ricorso di F.A. (quale autore della violazione) e S.R. (quale titolare dell’omonima impresa di autotrasporto e obbligato in solido) contro l’atto di contestazione delle sanzioni amministrative n. 7631 notificato il 25 maggio 2015, emesso nei loro confronti a seguito dei controlli effettuati nel periodo 2009-2012 dalla tenenza della Guardia di Finanza di Passo Foscagno dai quali era emerso, nel periodo considerato, il mancato assolvimento dei maggiori diritti (di cui all’avviso di accertamento notificato nel novembre 2013) per accise e IVA all’importazione di carburante dal territorio extra-doganale di Livigno eccedente la franchigia limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali ex art. 107 del regolamento n. 1186/2009/CE del Consiglio del 16 novembre 2009 sul regime comunitario delle franchigie doganali;

2. ha ritenuto la CTR che: a) la sentenza della Corte di Giustizia UE 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, ha chiarito “al di là di ogni ragionevole dubbio” l’interpretazione dell’art. 107 cit. nel senso che “solo i serbatoi normali e cioè quelli istallati normalmente dalla casa produttrice possono usufruire della franchigia”; b) gli accertatori hanno constatato l’illecita introduzione di carburante in Italia senza l’assolvimento delle accisa e dell’IVA in serbatoi anomali (in quanto di capacità maggiore) ai sensi del citato regolamento, a nulla rilevando l’omologazione dei serbatoi; c) sussiste l’elemento soggettivo della ripetuta violazione contestata, essendovi un’omessa o quanto meno carente dichiarazione doganale da parte dell’autista alla Guardia di Finanza in merito alla quantità di gasolio nei serbatoi eccedente la franchigia; d) la sanzione è stata correttamente calcolata per ogni dichiarazione doganale, scontando ciascuna introduzione illegittima di gasolio la relativa sanzione;

3. avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione F.A. e S.R., nelle rispettive dette qualità, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE: la norma andrebbe interpretata nel senso che deve “considerarsi normale ogni serbatoio che possa essere montato su un automezzo nei limiti previsti dalla legge. (…) il discrimine posto dalla norma rispetto alla normalità del serbatoio non è costituito dalla fase di omologazione del veicolo” (p. 9 del ricorso);

4.1. il mezzo è infondato, secondo l’indirizzo già espresso dalla Sezione in casi analoghi quanto alla nozione di “serbatoio normale”;

4.2. l’art. 107, par. 1, lett. a), del reg. n. 1186/2009/CE prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli, – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; il successivo par. 2, lett. c), prevede che “Ai sensi del paragrafo 1, si intende: (…) c) per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”;

4.3. quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento all’art. 112, n. 2, lett. c), del reg. n. 918/83/CEE, come modificato dal reg. n. 1315/88/CEE (di cui il reg. n. 1186/2009/CE rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu così risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt nei termini che seguono: “(…) quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20). (…) la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante (…) all’art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88, (…) è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”;

4.4. orbene, non v’è motivo, ad avviso del collegio, per discostarsi da tali principi che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit.;

4.5. per completezza va precisato che una diversa conclusione non potrebbe essere sostenuta mercè il richiamo alla successiva sentenza della Corte di Giustizia, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte: tale decisione ha chiarito, in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui all’art. 24, par. 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), che la nozione deve essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi;

4.6. i detti principi, e in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi, non sono infatti applicabili al diverso campo dei dazi doganali: come si legge ai parr. 33 e 34 della motivazione, “33. (…) tale conclusione non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt (…). Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 della direttiva 2003/96, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, (…), punto 40). 34. Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (…), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5: secondo i ricorrenti, la CTR avrebbe errato nel ritenere sussistente la colpa, non essendo a tal fine sufficiente la negligenza, imprudenza o imperizia poichè occorrerebbe altresì la prevedibilità ed evitabilità della violazione della regola cautelare da parte dell’agente, elementi nella specie insussistenti alla luce della regolare omologazione degli automezzi, come tali conformi alla normativa italiana e comunitaria;

5.1. il mezzo è infondato;

5.2. esso infatti risulta palesemente segnato dal fraintendimento della portata precettiva della norma invocata: invero, ai sensi dell’art. 5 cit., ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, il quale è pertanto onerato della prova dell’assoluta assenza della colpa (Sez. 5, 13 settembre 2018, n. 22329 ed altre conformi);

5.3. ciò posto, nessun particolare rilievo può riconnettersi all’invocata omologazione degli automezzi: come chiarito in sede di esame del primo motivo di ricorso, il riferimento ai “serbatoi normali” di cui all’art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE dev’essere interpretato restrittivamente per esigenze di certezza del diritto, conformemente alla formulazione della norma che pertanto non può essere applicata, in contrasto con il suo tenore letterale, a prodotti diversi da quelli ivi menzionati, sicchè sono “normali” i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo di quello considerato, con esclusione di quelli, diversi, apposti anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell’acquirente ancorchè in sede di prima immatricolazione, compatibili con l’autoveicolo e omologati.

6. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10: il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo poichè emesso in violazione dei precetti costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva, nonchè del principio di affidamento di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, non applicato dalla CTR nonostante il contribuente non avesse ricevuto rilievi per l’intero periodo contestato da parte della Guardia di Finanza, così maturando la convinzione di operare correttamente, convinzione del resto rafforzata dal ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto ad effettuare i controlli poi sfociati nell’avviso di accertamento;

6.1. il mezzo è infondato;

6.2. esso infatti collide con consolidati principi – cui il collegio intende dare seguito – quali quelli per cui: i) il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Sez. 5, 18 maggio 2016, n. 10195; Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 370); ii) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dall’art. 5, n. 2, del reg. n. 1697/79/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall’art. 220, par. 2, lett. b), del reg. n. 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992, norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre, però, che il comportamento dell’autorità non sia stato – come nella specie – meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Sez. 5, 18 giugno 2010, n. 14812); iii) se la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, esclude l’irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, è pur vero che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva, del contribuente” (Sez. 5, 1 giugno 2012, n. 8825, in motivazione, punto 5.2., ultimo cpv.);

7. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 “circa la sussistenza dell’incertezza oggettiva della norma”, essendo incerto l’esatto ambito applicativo dell’art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE, suscettibile di interpretazioni divergenti;

7.1. il mezzo è infondato;

7.2. esso non si confronta con i consolidati principi in tema di incertezza della legge tributaria, secondo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3;

7.3. sull’interpretazione di tale complesso disciplinare questa Corte (tra le altre, Sez. 5, 13 luglio 2018, n. 18718) ha infatti ribadito – con costante indirizzo cui il collegio intende dare continuità – che l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, “richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (cfr. anche Sez. 5, 28 novembre 2007, n. 24670; Sez. 5, 16 febbraio 2012, n. 2192; Sez. 5, 26 ottobre 2012, n. 18434; Sez. 5, 11 febbraio 2013, n. 3245; Sez. 5, 22 febbraio 2013, n. 4522; Sez. 5, 23 novembre 2016, n. 23845; Sez. 5, 1 febbraio 2019, n. 3108); in altre parole, una siffatta incertezza normativa oggettiva tributaria “è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito”, quindi in senso oggettivo (con conseguente esclusione di “qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali” atteso che “l’incertezza normativa, in quanto esiste in sè, opera nei confronti di tutti”): l’incertezza normativa oggettiva, pertanto, “non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria” (Sez. 5, 11 settembre 2009, n. 19638); inoltre, trattandosi di un’esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, su quest’ultimo grava l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione (incertezza inevitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria), qualora effettivamente esistenti, secondo le regole generali in materia di onere della prova (Sez. 5, 7 dicembre 2017, n. 29368; Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 440);

7.4. ulteriori specificazioni del concetto risultano da Sez. 5, 13 giugno 2018, n. 15452: “In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente”;

7.5. il fondamento degli enunciati che precedono è di tutta evidenza: la valutazione in ordine alla sussistenza dell’esimente in parola non può essere lasciata al mero apprezzamento soggettivo, esigendo invece essa lo scrutinio dell’incertezza normativa in termini rigorosamente oggettivi e in stretta attinenza alle specifiche allegazioni del contribuente, ciò che radicalmente difetta nella specie;

8. infine, con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15: la statuizione di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello sarebbe “oltremodo gravatoria ed ingiusta, in quanto in primo grado il ricorso proposto dai ricorrenti era stato integralmente accolto” (p. 28 del ricorso);

8.1. la censura è all’evidenza inammissibile poichè affatto generica: è appena il caso di osservare, infatti, che è principio consolidato quello secondo cui “la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini” (tra le tante, Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14542).

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione; doppio contributo unificato a carico di parte ricorrente, sussistendone i presupposti di legge.

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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