Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19346 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19346 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 11136-2017 proposto da:
VIVANI CARLO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DEI PARIOLI 77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO
SQUILLANTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6647/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/11/2016;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non parteciRata del 20/06/2Q18 dal Consiglie,Le Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Carlo Felice Viviani — ex dirigente ENEL – propone ricorso
per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che, in sede di ottemperanza,
aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere il versamento
del rimborso accertato con autorità di giudicato;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 70, commi
7° ed 8° D.Lgs n. 546/1992, 6 I. n. 482/1985 e 2909 c.c., con
riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente
negato il diritto riconosciuto dal dictum irrevocabile azionato,
che aveva accertato in modo definitivo il diritto del
contribuente al rimborso della differenza fra quanto versato
all’Erario dal sostituto d’imposta e quanto effettivamente
dovuto dal contribuente;
che, in particolare, non sarebbe stata necessaria la prova del
rendimento derivante da investimenti sul mercato del capitale
accantonato„ applicandosi la, ritenuta del 12,50% anche ai
rendimenti derivanti dalla capitalizzazione dei versamenti;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni
tributarie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il
potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere
Ric. 2017 n. 11136 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

esercitato

entro

i

confini

invalicabili

dell’oggetto

della

controversia„definita con il gimdicato, atteso ce non possono
essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a
quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo
enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da

29/07/2016;
che la CTR ha ritenuto che la sentenza soggetta ad
ottemperanza, come integrata dalla pronunzia di questa Corte,
non avrebbe contenuto rendimenti derivanti da “investimenti
sul mercato finanziario del capitale accantonato”, per i quali
reputare applicabile l’imposta all’aliquota del 12,50 °h;
che, in tal modo, la CTR non ha considerato che – avendo la
Corte di Cassazione rigettato il ricorso dell’Agenzia con la
pronunzia n. 2378 del 17 febbraio 2012 – era passata in
giudicato la sentenza della CTR n. 115/10/2007, che a sua
volta aveva confermato quella della CTP n. 113/46/2003;
che, tenuto conto dei predetti passaggi, il diritto del
contribuente risultava definitivamente acquisito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

Ric. 2017 n. 11136 sez. MT – ud. 20-06-2018
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eseguire, chiarendone il reale significato (Sez. 5, n. 15827 del

Così deciso in Roma il 20 giugno 2018

Il Presidente
obellis

Dr. Marcello

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