Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19346 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17370-2011 proposto da:

ANTELUPI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 138/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Antelupi s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, che ha rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di rettifica IVA, per l’anno 1996, con il quale veniva contestata, tra l’altro, l’indebita detrazione dell’IVA mediante l’utilizzo di fatture riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziaria fornito prova che le fatture erano state emesse da una c.d. “cartiera”, secondo quanto emerso da p.v.c. della Guardia di Finanza;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso riservandosi di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura il capo della impugnata sentenza relativo alla detrazione dell’IVA operata sulle fatture emesse il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), dalla Montaltino s.r.l., con sede in Formia (LT), relativamente all’acquisto di bovini, dall’Ufficio ritenute riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti, giacchè il giudice di appello ha trascurato di considerare l’obiettiva impossibilità di conoscere le condotte fraudolente della controparte contrattuale, dato il contesto pubblico in cui si erano svolte le operazioni commerciali all’interno di un mercato specializzato, quale è quello di Modena, a cui sono ammessi solo operatori autorizzati, nonchè il carattere occasionale e marginale delle stesse operazioni, riguardanti un numero esiguo di animali e puntualmente riportate nella contabilità della società contribuente, che ha ad oggetto proprio la commercializzazione di bestiame, come appurato anche dalla Guardia di Finanza;

che con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 342 c.p.c. e/o all’art. 112 c.p.c., ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, lamenta che il giudice di appello non ha tenuto conto della circostanza, posta in evidenza la pronuncia di prime cure, che la presunzione di colpevolezza utilizzata dall’Ufficio non trova alcun riscontro negli atti di causa, e ciò a fronte della copiosa documentazione comprovante la effettività delle operazioni commerciali;

che con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 2697 c.c. ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, lamenta altresì che il giudice di appello non ha considerato che la possibilità di acquistare a prezzi inferiori di quelli di mercato, e di portare in detrazione IVA corrisposta, non può costituire, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio, argomento indiziario sufficiente a superare la documentata effettività dell’operazione economica, posta in essere nell’ambito di un mercato regolamentato, nè a dimostrare l’esistenza di un accordo fraudolento con la società Montaltino, destinataria dei pagamenti, la quale pure disponeva della merce ceduta; che la ricorrente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, la cui conformità è stata attestata dall’Agenzia delle entrate, che ha aderito, con nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, alla richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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