Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19346 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32995-2006 proposto da:

M.J.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIULIANO ARTURO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/08/2006 r.g.n. 43/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24.10.2005 al Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, M.J. esponeva che dopo essere stato ammesso a prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza (ai sensi della L. 8 luglio 1998, n. 230) aveva interrotto la prestazione, sicchè era stato condannato in sede penale alla multa di 3.420 Euro in sostituzione della prevista pena detentiva a tre mesi di reclusione.

In relazione a tale condanna il ricorrente aveva contestato la legittimità della decisione con la quale l’Ufficio Nazionale Servizio Civile aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la riammissione in servizio al fine di poter beneficiare della causa di estinzione del reato di cui alla L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 6. Il M. aveva quindi chiesto al Tribunale di Bolzano l’accertamento della illegittimità del rigetto fondato sul presupposto che, essendo venuto meno l’obbligo del servizio di leva, era venuto meno anche il servizio civile sostitutivo.

Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva la carenza di giurisdizione dell’AGO, prima dell’infondatezza nel merito, sostenendo che il nuovo assetto assunto dal servizio civile era tale da escludere ogni diritto soggettivo in capo all’istante in relazione all’ammissione. La stessa parte sottolineava l’impossibilità di dare corso alla richiesta del ricorrente, stante la mancanza di ogni struttura compatibile con la sua riammissione in servizio.

Con sentenza del 23.5.2006, il Tribunale di Bolzano aveva riconosciuto il diritto alla riammissione al servizio civile sostitutivo obbligatorio disciplinato dalla L. n. 230 del 1998, osservando che la disciplina applicabile al caso concreto doveva essere quella in vigore al momento in cui il ricorrente era stato ammesso a prestare il servizio civile sostitutivo e non quella vigente alla domanda di riammissione in servizio. Del resto non era ravvisabile alcuna forma di retroattività della disciplina di sospensione del servizio civile di leva obbligatorio, così permanendo – tra l’altro – la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della L. n. 230 del 1998, art. 5, comma 4.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Nazionale Servizio Civile – invocando l’integrale reiezione del ricorso. L’appellante ribadiva le eccezioni formulate in primo grado e censurava la decisione del primo Giudice per non aver considerato che la vigente disciplina del servizio civile su base volontaria era del tutto incompatibile con la richiesta del M. di essere riammesso al servizio civile sostitutivo della leva obbligatoria.

Si costituiva in appello il M. deducendo, in va preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione a causa della inadeguata enunciazione dei motivi di appello, e chiedendo comunque il rigetto nel merito, con conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza del 21.8.2006, la Corte territoriale, respinta l’eccezione sulla carenza di giurisdizione del giudice adito, dichiarava l’inammissibilità della domanda attorea, e compensava le spese di entrambi i gradi tra le parti.

Rilevava il Giudice di appello che il M., condannato con sentenza del febbraio 2004 avrebbe potuto inoltrare utilmente la propria istanza entro il dicembre 2004, con piena garanzia – in assenza di cause ostative – di essere riammesso al servizio civile sostitutivo e di beneficiare della causa di estinzione del reato ai sensi del citato D.P.R. n. 230 del 1998, art. 14, commi 6 e 8 ai sensi dei quali: a) l’imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile, nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia stata già respinta per i motivi di cui all’art. 2″, (comma 6) e, b) l’accoglimento della domanda estingue il reato.

Ricorre per cassazione avverso tale sentenza il M., articolando due motivi, cui replica, con controricorso, l’Ufficio nazionale Servizio Civile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la sentenza di appello:

a) l’infondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellata per mancata specificazione dei motivi di appello. La censura mossa dall’appellante attiene, infatti, alla correttezza e legittimità del criterio interpretativo del quadro normativo seguito dal Tribunale per giustificare l’accoglimento della domanda;

b) l’infondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito: il ricorrente ha chiesto la conferma di un proprio diritto alla riammissione in servizio sulla base della previsione della L. n. 230 del 1998, il cui art. 5 espressamente prevede la giurisdizione ordinaria.

Riepilogato il quadro normativo di riferimento, la Corte di appello ha ricordato il D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 14 recante il ripristino del servizio civile sostitutivo in concomitanza del ripristino del servizio di leva, nonchè la L. n. 226 del 2004 sulla sospensione del servizio di leva (e quindi di quello sostitutivo di cui alla L. n. 230 del 1998 a decorrere dall’1.1.2005, sino al 31.12.2004 per l’ammissione alla leva dei soggetti nati entro il 1985.

Sottolinea altresì la Corte territoriale che il ricorrente, condannato con sentenza del febbraio 2004, avrebbe potuto orientare utilmente la propria azione entro il dicembre 2004, con piena garanzia, in assenza di cause ostative, di essere riammesso al servizio sostitutivo e di beneficiare della causa di estinzione di cui si discute.

Per contro, avendo l’interessato formalizzato la propria richiesta di riammissione soltanto alla fine di luglio 2005, cioè dopo che era divenuta operativa la disposta sospensione del servizio di leva obbligatoria e del correlato sevizio civile sostitutivo (cioè, quando nessuna riammissione era concretamente e sostanzialmente attuabile), la decisione dell’Amministrazione appellante è perfettamente legittima. Ciò in quanto non è prevista l’adozione di un provvedimento puramente dichiarativo del diritto alla riammissione al servizio tale da poter giustificare l’applicazione della causa estintiva del reato.

La sentenza precisa che il M. potrà utilmente attivare la propria richiesta solo in caso di riattivazione della normativa applicabile al servizio sostitutivo, come previsto nel citato D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 14 in quanto solo in questa ipotesi potrà essere richiesto un effettivo provvedimento di riammissione al servizio civile.

Nel ricorso per cassazione, il M. ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno: l’appello di controparte non contiene alcuna censura sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ne consegue che quest’ultima, non essendo “scalfita” da una generica critica, assume di fatto il connotato di un giudicato.

Col secondo motivo – deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di legge (artt. 360 c.p.c., n. 3 e della L. n. 230 del 1998, art. 14 – osserva il ricorrente che la Corte territoriale non spiega per quale motivo non sarebbe più possibile ottenere la riammissione al Servizio civile dopo la sospensione dell’obbligo di leva.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

E’ sufficiente rilevare che la domanda del M. è stata inoltrata alla fine del luglio 2005, successivamente alla sospensione sia del servizio obbligatorio di leva che del correlativo servizio sostitutivo. In questi termini non può che giudicarsi inammissibile la domanda la quale mira ad un risultato che il legislatore ha previsto e disciplinato in stretto e inscindibile rapporto di interoperatività.

Alla infondatezza del ricorso deve aggiungersi una ulteriore ragione di inammissibilità di entrambi i motivi, in riferimento alla impropria formulazione dei medesimi, rispetto alle prescrizione contenuta nell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al giudizio.

I due quesiti di diritto sono, infatti formulati in termini assolutamente generici e non fruibili per risolvere i problemi che potrebbero preventivamente essere risolti, con riferimento al caso di specie, attraverso l’adesione o meno ad una opzione interpretativa sul dettato normativo posto alla base della controversia.

Premesso quanto precede, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal M., con l’attribuzione delle spese di giudizio a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da M. J.A., e pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, pari ad Euro 12,00 oltre ad Euro 1.500,00 per onorari e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA