Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19346 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI MARCO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24268-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MORELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ERGO PREVIDENZA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso 1a sentenza n. 1253/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 P.P. convenne dinanzi al tribunale di Rossano la società Ergo Previdenza Assicurazioni S.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, “la Ergo”), esponendo:

– di avere stipulato con la società convenuta, a novembre 2000, un contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie;

– di essere stato ricoverato nel 2002 a causa di una fibrillazione atriale, che in seguito si scoprirà causata da tubercolosi polmonare;

– l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo, assumendo che la malattia era precedente alla stipula del contratto; che il contratto escludeva la copertura per le malattie antecedenti la stipula; e che comunque l’assicurato aveva taciuto il suo stato di salute.

2. Con sentenza 21 aprile 2009 n. 259 il Tribunale accolse la domanda.

La Corte d’appello di Catanzaro, adita dalla parte soccombente, con sentenza 5 settembre 2014 n. 1253 accolse il gravame e rigettò la domanda dell’assicurato.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.P., con ricorso fondato su un solo motivo. La Ergo non si è difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la sentenza d’appello sarebbe incorsa in una “inesatta ricostruzione fattuale e (nel)l’omesso esame di prova decisiva”.

Nell’illustrazione del motivo spiega il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provata l’anteriorità della malattia per la quale si chiedeva l’indennizzo, rispetto alla stipula della polizza.

Deduce che non vi era alcuna prova idonea a suffragare quanto ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio, e cioè che l’assicurato a luglio del 2000 sarebbe stato ricoverato in una clinica di Crotone; che la ricostruzione dei fatti compiute dalla Corte d’appello era smentita da altre risultanze probatorie; che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare e, soprattutto, correttamente valutare un documento datato 7 dicembre 2006, emesso dalla casa di cura “Villa Gioie” di Crotone, ed allegato al fascicolo di parte.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie il ricorrente, pur formalmente invocando il vizio di “omesso esame d’un fatto”, nella sostanza si duole dell’omesso esame d’una prova, ovvero più in generale del significato che la corte d’appello ha attribuito (o non attribuito) alle prove raccolte in corso di causa.

Il ricorrente, dunque, non lamenta che sia stato trascurato uno dei fatti costitutivi della pretesa, ma sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove, diversa ed ulteriore rispetto a quella A i compiuta dal giudice di merito: il che esula dai poteri di questa Corte.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio della società intimata.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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