Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19345 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19345 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 22076-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ct. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;

– ricorrente contro
RUTA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO RICCIONI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANIA MONTANARO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 425/28/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
TARANTO, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, avverso la sentenza della C.T.R. Puglia
indicata in epigrafe che, respingendo l’appello proposto
dall’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la
quale era stato rideterminato il valore complessivo dei ricavi
conseguiti dalla Ruta Costruzioni s.r.l. in liquidazione nell’anno
di esercizio 2005, ai fini del recupero a tassazione di Iva, Ires
ed Irap.
La parte resiste depositando controricorso ed invoca
l’applicazione dello jus superveniens relativamente alla
quantificazione

della

sanzione

amministrativa

operata

dall’Ufficio.
Il procedimento

può essere

deciso

con

motivazione

semplificata.
Con un unico motivo l’Agenzia

prospetta la nullità della

sentenza ex artt. 36, comma 2, d. Igs. n. 546/1992, 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., lamentando un vizio di motivazione
apparente dovuto all’omissione delle ragioni di fatto e di diritto
che hanno determinato il rigetto dell’appello dell’Ufficio.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza è nulla
“ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali
la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,
Ric. 2016 n. 22076 sez. MT – ud. 07-06-2018
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GIOVANNI CONTI.

estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio
decidendi” (Cass. 28 Giugno 2013, n. 16340).
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
specificato che si è in presenza di una motivazione apparente
quando essa risulta fondata su una mera formula di stile,

concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea
dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli
elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne
rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero
caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7
aprile 2014, nn. 8053 e 8054).
Si è, altresì, chiarito che la sentenza risponde ai requisiti fissati
dagli artt. 132 c.p.c. e 36 d. Igs. n. 546/1992, qualora il
“decisum” risulta supportato da una motivazione al cui interno
vi è una compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno
sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la
verifica “ah externo” dell’esame critico svolto dal giudice di
appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza
impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo
2016, n. 4791).
Orbene, la C.T.R. si è conformata ai principi elaborati da
questa Corte ed ha sufficientemente motivato in ordine al
rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio ritenendo corretta la
scelta dei primi giudici in ordine alla congruità dei valori O.M.I.
ai fini della rettifica del reddito d’impresa.
Passando all’esame della richiesta formulata dalla società
controricorrente di applicazione dello jus superveniens di cui al
Ric. 2016 n. 22076 sez. MT – ud. 07-06-2018
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riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie

d. Igs. 24 settembre n. 158 del 2015 e conseguente
rideterminazione della sanzione applicata con riferimento alla
ripresa cui si riferisce la vicenda giudiziale, deve ritenersi che
vada accolta.
Va premesso che nel giudizio di cassazione sono proponibili le

quanto il giudizio della Corte non è sull’operato del giudice,
bensì sulla conformità all’ordinamento giuridico della decisione
impugnata (Cass., Sez. Un. n. 21691/2016).
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che le
modifiche apportate dal d. Lgs. n. 158 del 2015 non rendono la
sanzione irrogata automaticamente illegale, dovendo escludersi
che la mera deduzione, in sede di legittimità, dello ius
superveniens, senza specifiche allegazioni riferite al caso
concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione
della sanzione entro la cornice edittale, imponga la cassazione
con rinvio della sentenza impugnata (Cass. n. 11434/2018;
Cass. n. 26444/2017; Cass. n. 16128/2017; in senso analogo,
Cass. n. 9505 e n. 19187 del 2017 nonché n. 20141/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, questa Corte ritiene che
l’allegazione difensiva della controricorrente sia conforme ai
criteri individuati da Cass. n. 21253/2017. Ed infatti, la
controriccorrente non si è limitata ad invocare genericamente il
principio del favor rei, ma ha richiamato le pagine dell’avviso di
accertamento

concernenti

l’irrogazione

delle

sanzioni,

evidenziando la misura minima e massima della sanzione
comminata in applicazione del regime sanzionatorio pro
tempore vigente nonché il riferimento legislativo di ciascuna
imposta. Ne discende che la modifica al sistema sanzionatorio
amministrativo in materia tributaria e le deduzioni formulate
dalla controriccorrente impongono la cassazione della sentenza
Ric. 2016 n. 22076 sez. MT – ud. 07-06-2018
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questioni riguardanti la violazione di legge sopravvenuta, in

con riguardo a tale profilo, affinchè la CTR della Puglia rinnovi
la propria valutazione al fine di verificare se il nuovo valore del
minimo previsto per la sanzione conseguente alla contestata
violazione sia adeguato alla specifica fattispecie, in
considerazione degli elementi soggettivi ed oggettivi rilevanti e

sanzionatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso proposto
dall’Agenzia va rigettato. La sentenza va cassata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere alla corretta
quantificazione delle sanzioni irrogate a carico della società,
nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
2°1.3aVo cL,92.xL:
zu-Q-suL e u-i-,»A
Rigetta il ricorso gpi~. ‘,Cassa la sentenza impugnata con
riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato e rinvia per tale
profilo alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui
demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 7 giugno 2018 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile in Roma.
I Priesidente

se risulti favorevolmente modificato il complessivo trattamento

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