Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19345 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32167-2006 proposto da:

P.C.M., L.V.C.A.M., L.V.M.

L.D., L.V.P.D.M., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 87, presso lo studio

dell’avvocato TROCANO PIO MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

NOBILE CARLANTONIO, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo

domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

FERROVIE DEL GARGANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81,

presso lo studio dell’avvocato MALENA MASSIMO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/04/2006 R.G.N. 303/03 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato CARUCCI LUCREZIA per delega MALENA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 21 del 14 febbraio 2002 il Tribunale di Foggia dichiarava la nullità della domanda dell’ing. L.V.M. nei confronti della soc. Ferrovie del Gargano, sua ex datrice di lavoro, per il pagamento di L. 591.107.931 più accessori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti a licenziamento intimatogli il 30 novembre 1971. Il medesimo Tribunale accoglieva parzialmente la contestuale domanda di pagamento di L. 400.000.000 a titolo di ristoro per danni non patrimoniali, condannando la società convenuta al pagamento di Euro 25.882,84 a favore degli eredi dell’attore, oltre alle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello l’indicata società, invocando il rigetto della domanda con il favore delle spese per entrambi i gradi, nonchè gli eredi L.V. questi ultimi chiedendone la riforma sia in punto danno patrimoniale, del quale sollecitavano il pagamento, sia in relazione al danno non patrimoniale, da riliquidare.

La Corte di appello di Bari, richiamava due antefatti concernenti due cause intercorse tra le stesse parti, entrambe influenti ai fini della decisione:

a) la prima causa, si era conclusa con la sentenza del 30 novembre 1983, passata in giudicato, con la quale il Trib. di Bari, aveva accolto la domanda dell’ing. L.V., (all’epoca direttore dei lavori di ripristino di una tratta ferroviaria di pertinenza della società Ferrovie del Gargano) per il risarcimento dei danni – da liquidare in separata sede – connessi al licenziamento in tronco intimatogli dalla società datrice di lavoro;

Detta sentenza era stata pronunciata nel contraddittorio fra l’imprenditore P.V., aggiudicatario dei lavori di ripristino di una tratta ferroviaria di pertinenza della società “Ferrovie del Gargano”, il quale, con citazione del 20 dicembre 1971.

addebitando a quest’ultima l’inadempienza contrattuale consistita nell’aver ingiustificatamente contestato e rifiutato i materiali di cantiere, aveva chiesto la manutenzione dell’appalto ed il risarcimento dei danni. La predetta società, committente, dopo aver ammesso i fatti dedotti dal P., aveva chiamato in garanzia l’ing. L.V., suo dipendente, in qualità di direttore dei lavori appaltati, imputandogli di aver ostacolato senza motivo lo svolgimento dei medesimi.

L’ing. L.V., che aveva negato ogni sua responsabilità, dichiarava di essere stato ingiustamente penalizzato, perchè sollevato dall’incarico e licenziato in tronco.

La sentenza del 30 novembre 1983, passata in giudicato (in esito ad appello, giudizio di legittimità e successivo rinvio), accertò che, essendo tecnicamente inadeguato, il materiale fornito dall’appaltatore era stato a ragione rifiutato dall’ing. L.V., sicchè il Tribunale di Bari rigettò la domanda del P. e, in accoglimento della richiesta formulata dal direttore dei lavori, condannò la società committente a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede.

b) in un precedente contesto parallelo, l’ing. L.V., con citazione del 25 luglio 1972, aveva convenuto in giudizio la medesima società chiedendone la condanna al pagamento di vari corrispettivi di natura retributiva, nonchè il risarcimento dei danni derivati alla sua immagine e professionalità dall’ingiusto licenziamento intimatogli il 1 dicembre 1971: questa controversia si era conclusa con una transazione, previo pagamento della somma di L. 12.500.000 “a tacitazione e saldo di ogni sua pretesa”, transazione non impugnata nè contestata da alcuno.

Premesso quanto sopra, nell’atto di appello del 4 febbraio 2003 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, la società convenuta osservava che, dopo gli interventi appena evocati, non era più possibile discutere di risarcimenti di danni, patrimoniali o non patrimoniali, sicchè la domanda attorea doveva essere rigettata in toto.

Anche gli eredi L.V. proponevano appello, con ricorso del 14 febbraio 2003, sollecitando la riforma della medesima sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, sia in punto danno patrimoniale, del quale chiedevano il pagamento, sia in relazione al danno non patrimoniale, da riliquidare.

Sul punto la Corte di appello di Bari rilevava che “l’intreccio fra le suddette vicende processuali poneva un problema anomalo, dal momento che la decisione del Tribunale di Bari, di condanna generica al ristoro dei danni era intervenuta quando a Foggia le pendenze retributive e risarcitorie fra le stesse parti erano già state definite transattivamente.

La stessa Corte ammetteva di trovarsi di fronte a due fatti giuridici acquisiti, di difficile armonizzazione, ma entrambi da rispettare:

una sentenza che statuisce il principio della meritevolezza della domanda risarcitoria formulato dal lavoratore licenziato, e una transazione per effetto della quale quella pretesa risulta già quantificata su base consensuale e soddisfatta in concreto. Peraltro, quest’ultima circostanza è decisiva perchè comporta che la fattispecie liquidatoria risulta completa, quanto ai fatti che esauriscono i passaggi essenziali di una pronuncia sul quantum debeatur e già attuata. Dette considerazioni – secondo la Corte barese – assorbono le ulteriori doglianze della società Ferrovie del Gargano, concernenti sia la genericità della domanda di danno non patrimoniale, sia il criterio utilizzato dal primo giudice ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sia la divisione per quote del diritto coltivato dagli eredi L.V..

A giudizio della Corte territoriale, uguale sorte andava riservata al principale motivo di appello proposto dagli eredi, il quale appare idoneo a superare la nullità del ricorso introduttivo della lite in punto danno patrimoniale, e comunque, per il generale impedimento dianzi configurato, non può legittimare la liquidazione di somme ulteriori.

In conclusione, la Corte barese, riuniti i giudizi, ha accolto l’appello proposto dalla società Ferrovie del Gargano e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettata la domanda proposta dall’ing. L.V. con il ricorso introduttivo, ha imposto agli eredi di quest’ultimo di restituire alla predetta società quanto (Euro 25.882,84) da quest’ultima versato in ottemperanza alla pronuncia di primo grado (il tutto, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo).

Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli eredi L.V. con due motivi. Replica la soc. Ferrovie del Gargano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo gli eredi L.V. – denunciando la nullità della sentenza di appello per effetto della inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del gravame presso il domiciliatario deceduto (art. 141 c.p.c., comma 2, art. 161 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 4 c.p.c), nonchè violazione e falsa applicazione delle norme relative alla sanatoria di vizio della notificazione che ne importa la nullità e la conseguente rinnovazione – denunciavano violazione del contraddittorio e delle norme del procedimento che ne assicurano l’attuazione.

L’appello promosso dalla società convenuta avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 21 del 2002 è stato notificato agli appellati eredi presso il domicilio eletto dai medesimi nel giudizio di primo grado e cioè nello studio dell’avv. De Rossi in Sansevero. Detta notificazione – secondo i ricorrenti – sarebbe nulla essendo stata eseguita dopo la morte del medesimo avvocato (verificatasi il 25.6.2002, prima, cioè del deposito del ricorso di appello avvenuto il 4.2.2003) anzichè essere eseguita nella residenza dell’intimato (cfr. art. 141 c.p.c., u.c.).

Il motivo non è fondato.

Questa Corte, attenta alla effettività del diritto di difesa, imposte dall’art. 24 Cost. ha sempre manifestato un favor per una lettura non “fiscale” delle prescrizioni del codice di rito in punto di notifiche, tutte le volte in cui appare comunque assicurata la conoscenza o la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.

Sin dalla sentenza del 20 gennaio 1986, n. 370, è stato affermato il principio che, ove la notificazione abbia come destinatario la parte e non il procuratore, e venga effettuata nel domicilio eletto presso lo “studio legale del procuratore” nel quale è costituita una organizzazione atta a realizzare le attività conseguenti, le vicende che possono colpire il procuratore medesimo (morte, radiazione, sospensione) non valgono a rendere invalida quella notifica”.

Più di recente, è stato affermato che la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall’albo dev’essere considerata nulla e non inesistente – e come tale sanabile, nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi considerare lo studio dell’avvocato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sè (Cass., 7 gennaio 2010, n. 58).

In ogni caso, e con specifico riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che ogni dubbio circa la validità della notificazione può essere superato con la costituzione del destinatario (Cass., 1 giugno 2004, n. 10495). Senza trascurare la circostanza ulteriore che nonostante la società resistente avesse chiesto la rimessione in termini per la nuova notifica dell’appello anche a mani proprie, direttamente alla Corte territoriale, questa non ritenne di disporre alcuna rinnovazione della notifica, ritenendo ogni questione superata anche dalla disposta riunione dei giudizi.

Col secondo motivo – deducendo la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di cosa giudicata (art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2909 c.c.) – osservano gli eredi ricorrenti:

La Corte barese ha preso in esame anzitutto la sentenza del Tribunale di Bari depositata il 30.11.1983 la quale, con statuizioni passate in giudicato, condannò la società al risarcimento dei danni richiesti dall’ing. L.V., (da liquidare in separata sede).

La stessa Corte, prese pure in considerazione l’altra domanda – proposta dal L.V. con citazione notificata il 25.7.1972 – avente ad oggetto differenze retributive di varia natura, nonchè risarcimento dei danni alla persona conseguenti al licenziamento in tronco subito il (OMISSIS). Questo secondo giudizio si concluse col verbale di conciliazione sottoscritto dall’originario ricorrente, in data (OMISSIS), “a tacitazione e saldo di ogni sua pretesa”.

Per circa tre anni (1972-1975) c’è stata una pendenza contemporanea di due giudizi davanti a giudici diversi, aventi ad oggetto domande “sovrapponigli” proposte dall’ing. L.V., la prima, in via principale, proposta a (OMISSIS) “in rapporto di continenza rispetto all’altra spiegata a (OMISSIS), in via riconvenzionale, qualche mese prima.

Nella ricerca di un rapporto di possibile armonizzazione dei due giudizi, la Corte barese ha indicato, da una parte, la sentenza del 30.11.1983 che stabilisce il principio di meritevolezza della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente licenziato, e dall’altra, una transazione per effetto della quale quella pretesa risulta già quantificata su base consensuale e soddisfatta in concreto.

A giudizio degli eredi ricorrenti la soluzione adottata dalla Corte barese confliggerebbe con i principi del giudicato in quanto “nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che alcuna di esse deduca nel medesimo la sopravvenuta composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diventa intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare il contenuto dell’accordo transattivo (cfr. Cass., 15 febbraio 2005, n. 3026).

Erroneamente, quindi, la corte barese avrebbe ritenuto che la sentenza del 1983 poteva essere considerata prevalente solo se “si fosse fatta carico di esaminare il rapporto fra la domanda risarcitoria proposta dall’ingegnere in quella controversia e la pregressa transazione, escludendo la preclusione di ulteriori dazioni rinveniente da quest’ultima. In altre parole, la corte barese ritiene che il giudicato successivo sia efficace solo rispetto a quanto sia stato oggetto di specifiche deduzioni e non anche a ciò che, invece, era deducibile, ma non è stato dedotto.

In replica al secondo motivo che precede, la società Ferrovie del Gargano osserva che la richiesta di risarcimento avanzata dall’originario ricorrente – e proseguita dagli eredi in corso di causa – è identica per entrambi i giudizi, mentre la conciliazione non ha travolto il giudicato (riguardante l’an debeatur), ma ha risolto il quantum.

Detto quanto precede, deve considerarsi che questa Corte si trova di fronte a due fatti giuridici acquisiti, di non facile armonizzazione, ma entrambi vincolanti: una sentenza che statuisce il principio dell’ an debeatur relativo alla pretesa risarcitoria formulata dall’ing. L.V. e una transazione per effetto della quale questa pretesa è già quantificata.

L’ampiezza della formula di chiusura della transazione (il ricorrente dichiarò di accettare la somma di L. 12.500.000 a tacitazione e saldo di ogni sua pretesa) non consente di mantenere in vita partite contabili che non trovino riscontri documentali nell’istruttoria di merito. Ciò vale con riferimento non solo alle domande principali – “coperte” dalla sentenza del 30 novembre 1983 del Tribunale di Bari, e dalla transazione sottoscritta il (OMISSIS) – ma anche per l’ulteriore pretesa manifestata dalla società resistente, nei confronti degli eredi L.V., in quanto priva di ogni base documentale o motivazionale nella sentenza impugnata.

Quest’ultima, quindi, merita conferma, con esclusione della condanna degli eredi a restituire alla società resistente quanto quest’ultima avrebbe versato in esecuzione della pronuncia di primo grado.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, nell’ammontare di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate il Euro 34,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari ed altre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA