Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19345 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19345

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18306/2015 proposto da:

M.A., F.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA CARLO POMA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

Z.G.P.L., SOCIETA’ AGRICOLA

Z.G.P.L. E A;

– intimati –

Nonchè da:

Z.G.P.L. in proprio e quale socio

amministratore/legale rappresentante pro tempore di SOCIETA’

AGRICOLA Z.G.P.L. E A. S.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI CAFFU’ giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A., F.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA CARLO POMA giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4573/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 M.A. e F.F. convennero dinanzi al Tribunale di Pavia Z.G.P.L. e la “Società Agricola Z.G.P.L. e figli M. e A. s.s.” (che in seguito muterà ragione sociale in “Società Agricola Z.G.P.L. e A. s.s.”; d’ora innanzi, per brevità, “la Z.”), esponendo che:

– in data 14.7.2008 avevano acquistato, per effetto di divisione, la proprietà di vari fondi agricoli siti nel territorio del Comune di Zinasco;

– questi fondi erano occupati senza titolo dai convenuti;

– l’occupazione senza titolo era stata accertata con sentenza passata in giudicato, la quale aveva stabilito che il contratto di affitto agrario di quei fondi, originariamente stipulato dalla società Z. con il dante causa degli attori, era scaduto il 10.11.2004;

– solo il 4.8.2010, a seguito di esecuzione forzata della suddetta sentenza, gli attori erano riusciti ad entrare in possesso dei fondi di loro proprietà.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del tardivo rilascio dei suddetti fondi.

2. Ambedue i convenuti si costituirono ed eccepirono di avere già adempiuto qualsiasi obbligo nei confronti degli attori.

Soggiunsero che avevano col proprio lavoro e con le proprie spese seminato a riso i fondi oggetto del contendere, e che gli attori, una volta entrati in possesso del fondo, avevano venduto il raccolto intascando il ricavato.

Chiesero perciò in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento in loro favore del ricavato della vendita del raccolto frutto dell’annata agraria 2009/2010.

2. Con sentenza 27.5.2014 n. 548 il Tribunale di Pavia accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale.

Liquidò il danno da occupazione sine titulo facendolo decorrere dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato dalla società Z., ovvero come già detto dal 10.11.2004, e determinò tale danno nella somma di Euro 119.481.

3. La sentenza di primo grado venne appellata in via principale da Z.G.P.L. e dalla società Z., ed in via incidentale da M.A. e F.F..

I primi insistettero nel sostenere che nulla era dovuto agli attori: sia per essere state già adempiute le relative obbligazioni, sia in virtù di compensazione con varii controcrediti.

I secondi si dolsero della sottostima del danno da ritardato rilascio.

4. Con sentenza 15.1.2015 n. 4573/14, la Corte d’appello di Milano accolse in parte l’appello principale, e rigettò quello incidentale.

Ritenne, in particolare, la Corte d’appello che il danno da ritardato rilascio dovesse farsi decorrere solo dalla data della richiesta di rilascio, individuata nel momento di introduzione del relativo giudizio (ovvero nell’anno 2009).

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale da M.A. e F.F., con ricorso fondato su sei motivi; ed in via incidentale da Z.G.P.L. e dalla società Z., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 757 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto di liquidare il danno da ritardato rilascio del fondo de die in diem, facendolo decorrere però non dalla data di scadenza del contratto di affitto (2004), ma dalla diversa data di richiesta di rilascio: in base a questo rilievo, essendo avvenuta la richiesta di rilascio nel 2009, ed essendo stato restituito il fondo nel 2010, il danno era pari alla sola annata agraria 2009/2010.

Ciò sul presupposto che:

(a) gli attori avevano acquistato il fondo per effetto di divisione, e l’efficacia retroattiva della divisione non può riguardare i terzi estranei alla divisione (ovvero gli occupanti del fondo);

(b) mai i comproprietari avevano chiesto il rilascio prima della divisione.

Osservano in contrario i ricorrenti che tale decisione sarebbe erronea, perchè sbagliata in iure è l’affermazione secondo cui la divisione non avrebbe effetto retroattivo rispetto ai terzi.

In realtà gli ex affittuari, essendo rimasti illegittimamente nella disponibilità del fondo dal 2004 (scadenza del contratto) al 2010 (rilascio), dovevano risarcire ai due proprietari il danno consistito nella perdita degli utili dell’impresa agricola che essi, se fossero entrati in possesso del fondo, avrebbero realizzato tra il 2004 ed il 2010.

1.2. Il motivo è infondato, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto: è tuttavia necessario procedere in questa sede alla correzione della motivazione.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, M.A. e F.F. chiesero la condanna dei convenuti, non al pagamento dei frutti percipiendi, ma al risarcimento del danno da ritardato rilascio, consistito – in tesi – nella perdita degli utili che avrebbero potuto ottenere dalla coltivazione del fondo, se fosse stato loro tempestivamente consegnato.

Il risarcimento di un tale danno esige ovviamente la prova che, se il fondo fosse stato tempestivamente rilasciato, i ricorrenti l’avrebbero sfruttato, ed avrebbero incassato i relativi ricavi.

Nel caso di specie è tuttavia pacifico che il fondo è stato acquisito dai ricorrenti in proprietà esclusiva solo nel 2008, in quanto in precedenza esso era oggetto di proprietà indivisa.

In un caso simile, per potere accogliere una domanda di risarcimento, sarebbe stata necessaria l’allegazione e la prova – che invece sono del tutto mancate – del fatto che, in caso di tempestivo rilascio, il fondo sarebbe stato diviso ed assegnato ai sigg.ri M. e F. ben prima del 2008; oppure, in alternativa, sarebbe stato necessario che gli attori avessero domandato il risarcimento non del danno da loro patito, ma il risarcimento pro quota del danno patito dalla comunione, nell’intervallo di tempo tra la scadenza del contratto di affitto e la divisione.

Il dispositivo della sentenza impugnata è dunque conforme a diritto, giacchè qualsiasi danno causato dal mancato rilascio d’un bene fruttifero non può farsi decorrere da epoca anteriore a quella in cui il preteso danneggiato abbia acquistato, con la proprietà esclusiva, la possibilità di sfruttare economicamente il suo immobile.

In tali sensi deve intendersi emendata la motivazione del provvedimento impugnato.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 45, comma 2.

Deducono, al riguardo, che parte dei fondi oggetto del contendere era stata oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità, e volontariamente ceduta all’ente espropriante. Al momento di tale cessione volontaria, il fondo era ancora occupato dalla società Z.. Se tuttavia a quella data fosse stato già rilasciato, come sarebbe stato dovere dei convenuti, e fosse stato coltivato dai ricorrenti, essi avrebbero potuto pretendere dalla p.a. la speciale maggiorazione prevista per l’ipotesi di cessione volontaria di fondi coltivati dal proprietario, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. (d).

2.2. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello era chiamata a decidere la seguente fattispecie:

(a) il proprietario di un fondo non può coltivarlo, perchè occupato da altri sine titulo;

(b) quel fondo viene espropriato per pubblica utilità;

(c) la legge prevede una speciale indennità aggiuntiva in favore del proprietario del fondo espropriato, se lo coltiva direttamente;

(d) quell’indennità il proprietario non potè percepirla, non potendo coltivare un fondo occupato da terzi.

La Corte d’appello, dinanzi a tale fattispecie concreta, ha negato la sussistenza del danno con una assai criptica motivazione, ovvero:

(-) gli occupanti (sine titulo) avevano rinunciato, nei confronti della p.a., a qualsiasi indennizzo;

(-) i proprietari pertanto, se l’avessero voluto, “ben avrebbero potuto percepire l’indennizzo”.

Secondo la Corte d’appello, dunque, gli odierni ricorrenti non avrebbero patito alcun danno (il condizionale è d’obbligo, in quanto la motivazione rasenta l’ermetismo) sia perchè la rinuncia da parte degli occupanti a qualsiasi indennità avrebbe accresciuto l’indennità percepita dai proprietari; sia in ogni caso perchè se essi hanno perduto l’indennità aggiuntiva debbono imputarlo a sè stessi, non avendola chiesta.

Ciascuna di queste due affermazioni è erronea in diritto.

2.3. In primo luogo, è erronea l’affermazione secondo cui le indennità rifiutate dagli occupanti, si sarebbero accresciute ipso iure alle indennità dovute dall’ente espropriante ai proprietari.

Infatti nel caso di cessione volontaria del bene, l'”indennità aggiuntiva” spettante al fittavolo (D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42) non è un’aliquota dell’indennità di espropriazione, ma un diritto autonomo. Se il fittavolo vi rinuncia, essa non accresce certo l’indennizzo spettante al proprietario (così già Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 27/02/1990, secondo cui “la maggiorazione del 50% dell’indennità espropriativa, prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 12, in favore del proprietario che proceda alla cessione volontaria del suolo, non compete anche al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe del fondo espropriato, titolare, ex art. 17 Legge citata, di una indennità aggiuntiva, non compresa, come parte di un unicum, in quella dovuta al proprietario, ma avente carattere autonomo e che, proprio per tale sua autonomia, prescinde dalle modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo (attraverso, cioè, il decreto di esproprio, l’occupazione appropriativa o la cessione volontaria del suolo); nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 13/02/2003).

2.4. In secondo luogo, è erronea l’affermazione secondo cui i proprietari del fondo (odierni ricorrenti) se avessero voluto, avrebbero potuto domandare l’indennità in questione alla p.a., e questa – così pare di capire – avrebbe certamente corrisposto loro la maggiorazione dovuta al proprietario coltivatore, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. d).

Ove si volesse ipotizzare che con tale motivazione la Corte d’appello abbia inteso escludere il risarcimento del danno in esame ascrivendolo a colpa dei danneggiati, ex art. 1227 c.c., comma 1, è agevole rilevare che non può ascriversi a colpa dei proprietari il non avere introdotto un giudizio amministrativo nei confronti della p.a., per avere il maggior indennizzo: sia perchè la condotta colposa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, non può mai consistere nel mancato svolgimento di attività onerose o rischiose, come appunto l’introduzione di un processo; sia comunque perchè, per quanto già detto, se i sigg.ri M. e F. avessero domandato alla p.a. il pagamento dell’indennità spettante al proprietario coltivatore, con ogni verosimiglianza si sarebbero sentiti rispondere che non ne avevano diritto, non essendo essi coltivatori del fondo.

2.5. La sentenza impugnata, in conclusione, ha effettivamente violato il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45 e, di rimbalzo, l’art. 1223 c.c..

Essa sul punto va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale nel procedere ad una nuova liquidazione del danno si atterrà al seguente principio di diritto:

“l’espropriazione per pubblica utilità di un fondo che, al momento dell’ablazione, risulta occupato sine titulo, fa sorgere in capo al proprietario il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’occupante, in misura pari alle ulteriori indennità che avrebbe percepito se, al momento dell’espropriazione, fosse risultato coltivatore diretto del proprio fondo”.

3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

3.1. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perchè affrontano questioni strettamente connesse.

Col terzo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Deducono che con l’appello incidentale si erano doluti della sottostima del danno da perdita dell’utile derivante dalla coltivazione del fondo; che avevano prodotto in appello una perizia per dimostrare l’erroneità dei conteggi eseguiti dal perito componente il collegio giudicante in primo grado; e che la Corte d’appello aveva ritenuto tale documento inammissibile.

Tale decisione, osservano i ricorrenti, sarebbe erronea, in quanto la perizia di parte è una mera allegazione difensiva, come tale producibile anche in appello.

Col quarto motivo i ricorrenti principali aggiungono che, in ogni caso, la Corte d’appello una volta dichiarata inammissibile la produzione in appello della perizia, avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito il loro motivo di gravame, il che invece non era avvenuto.

3.2. Ambedue i motivi sono infondati.

La Corte d’appello, nell’esaminare la doglianza concernente la stima del danno, l’ha rigettata adottando una doppia ratio decidendi, ritenendo che:

(a) la perizia di parte prodotta in appello era inammissibile;

(b) in ogni caso essa riproduceva deduzioni già svolte in primo grado, e che avevano già trovato risposta nelle valutazioni dell’esperto membro di quel collegio (così la sentenza impugnata, p. 5, quinto capoverso, secondo periodo).

Non è, dunque, esatto che la Corte d’appello non abbia esaminato il motivo di appello incidentale proposto dai sigg.ri M. e F. e concernente la stima del danno; lo ha invece fatto, e con una statuizione che non solo non è stata censurata, ma costituisce una valutazione di merito non sindacabile n questa sede.

4. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale.

4.1. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con tutti e due i suddetti motivi; ricorrenti principali lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di ridurre l’importo del risarcimento ad essi dovuto, a titolo di rifusione delle spese pagate per commissionare una perizia di parte, in previsione del giudizio.

Lamentano che la relativa statuizione da parte del primo grado non era stata impugnata dalla società Z., e che di conseguenza la Corte d’appello su questo punto avrebbe pronunciato ultra petita.

4.2. La doglianza resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Le spese sostenute per procacciarsi una perizia di parte, in previsione dell’instaurazione d’un giudizio, rientrano infatti tra le spese giudiziali, che necessariamente dovranno essere liquidate dal giudice di rinvio in base all’esito complessivo della lite.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale.

5.1. Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono in facto, al riguardo, di avere continuato a pagare il canone, a titolo di indennità di occupazione, anche dopo la scadenza del contratto, e che i proprietari avevano accettato tali pagamenti senza riserve. In tal modo, i proprietari avevano implicitamente rinunciato a pretendere il maggior danno rispetto all’importo del canone.

Assumono che la Corte d’appello non avrebbe preso in esame il “fatto decisivo” costituito dal comportamento dei proprietari.

5.2. Il motivo è inammissibile.

La deduzione del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, anche se non richiede formalismi o formule sacramentali, esige pur sempre che il ricorrente indichi quattro elementi essenziali:

(a) quale fatto non è stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perchè era decisivo (così come stabilito dalla sentenza n. 8053 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte).

Nel caso di specie il ricorso incidentale, nell’illustrare alle pp. 12-13 il primo motivo, non assolve i suddetti oneri, ed in particolare quelli di cui alle lettere (b), (c), e (d).

Solo ad abundantiam, vi sarebbe comunque da aggiungere che in ogni caso, il motivo sarebbe infondato, perchè il fatto concreto che si assume non esaminato (ovvero l’accettazione senza riserve, da parte dei proprietari, del canone anche dopo la scadenza del contratto) non è affatto decisivo: il mero silenzio, infatti, è di per sè inidoneo a dimostrare in capo ai proprietari la volontà di rinunciare al diritto al risarcimento di eventuali danni eccedenti il canone.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

6.1. Anche col secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha posto a fondamento della stima del danno da perduta possibilità di coltivazione del fondo i ricavi ritraibili dalle colture più pregiate, e non quelli ritraibili dalle colture effettivamente impiantate sul fondo, “come rilevabili dalla documentazione prodotta in giudizio”.

6.2. Il motivo è inammissibile per violazione del precetto di specificità, alla luce delle considerazioni già svolte poc’anzi, al p. 5.2..

7. Il terzo motivo del ricorso incidentale.

7.1. Col terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione del Regolamento CE 19.1.2009 n. 73/09); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono che secondo la Corte d’appello i proprietari del fondo, a causa del ritardato rilascio di esso da parte della società Z., avrebbero subito un danno pari alla perdita dei contributi comunitari (c.d. “titoli PAC”).

Osservano tuttavia i ricorrenti incidentali che i contributi in tesi perduti dai proprietari non potevano essere di importo pari a quello ritenuto dal Tribunale e condiviso dalla Corte d’appello, ovvero 757,95 Euro per ettaro. Quei contributi si sarebbero invece dovuti stimare in misura non superiore a Euro 343,89 per ettaro, in considerazione della qualità soggettiva degli aventi diritto (neoagricoltori).

7.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il motivo è inammissibile.

I ricorrenti incidentali, infatti, in violazione dell’onere di specificità importo dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non hanno nè indicato, nè allegato, quali erano le caratteristiche del fondo e da quali fonti di prova esse risultavano: ed in mancanza di tali elementi di fatto, è impossibile stabilire se le regole nazionali e comunitarie sugli aiuti agricoli nel caso di specie siano state violate o no, e di conseguenza se vi sia stata una sovrastima del danno.

7.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto controverso il motivo è inammissibile.

Si è già detto, infatti, che per proporre utilmente questa censura il ricorrente ha l’onere di indicare dove e quando abbia dedotto in giudizio il fatto che si assume essere stato trascurato dal giudice di merito: ma nel caso di specie i ricorrenti incidentali non indicano nel ricorso in che termini, nei gradi di merito, abbiano allegato il “fatto materiale” rappresentato dalla insussistenza in capo ai proprietari delle qualità soggettive per richiedere gli aiuti comunitari nella maggior misura accordata dal Tribunale; nè deducono da quali prove risultassero tali fatti.

8. Il quarto motivo di ricorso incidentale.

8.1. Col quarto motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono che la Corte d’appello ha completamente omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare il motivo d’appello concernente la lamentata erroneità della stima del danno per spese di rimozione dei residui di coltivazioni.

8.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia affatto coerente con la sua intitolazione.

I ricorrenti incidentali infatti, pur invocando formalmente il vizio di cui all’art. 360 c.c., n. 5 e quindi l’omesso esame d’un fatto decisivo, nella sostanza invocano una nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la sua inintelligibilità: e dunque prospettano il differente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del secondo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 15-17 del ricorso incidentale è chiara ed inequivoca nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, del dovere di adottare una motivazione comprensibile.

8.3. Nel merito, il motivo è fondato.

Quella adottata dalla Corte d’appello per rigettare il motivo d’appello concernente la stima del danno da rimozione dei residui di coltivazioni, infatti, è una motivazione solo apparente (“la sentenza impugnata è ben motivata e qui condivisa”), inferiore a quel “minimo democratico” richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 8053 del 2014.

9. Il quinto motivo del ricorso incidentale.

9.1. Col quinto motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, n. 5, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo, che non è chiarissimo, pare doversi interpretare nel modo che segue:

– la Z. aveva formulato una domanda di rifusione delle spese sostenute per far crescere una piantagione poi mietuta dagli attori;

– il Tribunale la ritenne inammissibile come domanda riconvenzionale, e non provata come eccezione riconvenzionale;

– la Z. aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provata l’entità delle spese; e trattandosi di fatto posto a fondamento di una eccezione riconvenzionale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare questa doglianza, invece che ritenere formatosi il giudicato sull’inammissibilità della domanda riconvenzionale.

9.2. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

La doglianza, infatti, resta oscura e non spiega:

(a) quale eccezione aveva sollevato in primo grado, ed in quali termini;

(b) con quali motivi era stata, in appello, impugnata la statuizione di rigetto della suddetta eccezione.

Insufficienti, a tal fine, appaiono le indicazioni fornite dai ricorrenti incidentali a p. 17, note 10 ed 11, del proprio ricorso incidentale. La deduzione del motivo in termini così generici viola pertanto i precetti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c. e rende il ricorso inammissibile.

10. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il quinto ed il sesto; rigetta gli altri;

(-) accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri;

(-) cassa la sentenza impugnatane rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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