Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19344 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19344

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10591/2014 proposto da:

CLINICHE GAVAZZENI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. F.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MATTINA,

ALBERTO MATTINA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA, in persona

dell’Assessore e per la Gestione liquidatoria ex USL N. (OMISSIS),

in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliate ex

lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO che le rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 303/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 la società Cliniche Gavazzeni s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Gavazzeni”), chiese ed ottenne dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo nei confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. (OMISSIS) e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia.

A fondamento del ricorso monitorio la Gavazzeni dedusse di avere eseguito, nell’anno 1994, varie prestazioni sanitarie in favore di G.S., residente a (OMISSIS), per l’importo complessivo di Euro 17.124,64; che tali prestazioni erano state autorizzate dalla USL di appartenenza dell’ammalata, ovvero la USL n. (OMISSIS); che l’amministrazione sanitaria locale non aveva mai rifuso all’assistita tale somma; che G.S. aveva conferito alla Gavazzeni, con atto pubblico, una “procura all’incasso” della suddetta somma nei confronti dell’amministrazione debitrice.

2. Sia l’Assessorato che la Gestione Liquidatore proposero opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 7 febbraio 2007 n. 345 rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 8 marzo 2013 n. 303, riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda della Gavazzeni.

Ritenne il giudice d’appello che la Gavazzeni, in quanto rappresentante di G.S., avrebbe dovuto dichiarare di agire in nome altrui, e non lo fece.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Gavazzeni, con ricorso fondato su un motivo.

Hanno resistito con controricorso l’Assessorato e la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS).

La causa, già fissata per l’udienza pubblica del 26 ottobre 2016, con ordinanza interlocutoria del 2 dicembre 2016 n. 24641 è stata rinviata a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., al fine di rinnovare la notifica del ricorso, affetta da nullità per essere stata eseguita nei confronti dell’avvocatura distrettuale dello Stato, invece che nei confronti dell’avvocatura generale.

La causa è stata quindi nuovamente fissata all’udienza del 28 aprile 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3,. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1723 c.c.; artt. 77,81 e 100 c.p.c..

Deduce, al riguardo, di avere sì ricevuto dalla propria paziente G.S. un mandato a riscuotere, ma che tale mandato le era stato conferito anche nel proprio interesse, quale creditor creditoris.

Il conferimento di tale mandato, pertanto, legittimava la Gavazzeni a chiedere direttamente all’Assessorato ed alla Gestione Liquidatoria il pagamento delle spese di degenza, dal momento che G.S., quando avesse incassato il relativo importo, avrebbe comunque dovuto girarlo alla Gavazzeni.

Soggiunge che la Corte d’appello avrebbe pertanto superficialmente interpretato il mandato stesso, e dato rilievo al solo dato formale della mancata spendita del nome del mandante, senza considerare la sostanza del rapporto, che era quella d’una cessione di credito.

1.2. Il motivo è fondato.

G.S., creditrice dell’Assessorato Regionale, era nello stesso tempo debitrice della Gavazzeni.

Con atto del 10.9.1994 G.S. conferì alla Gavazzeni “irrevocabile ed ampio mandato” a riscuotere dalla Regione Sicilia “tutte le somme che la menzionata Regione Sicilia è tenuta a rimborsare (alla mandante) in regime di assistenza indiretta”.

Il suddetto negozio era dunque inteso a soddisfare due interessi:

(-) l’interesse della mandante ad adempiere la propria obbligazione verso la clinica dove era stata operata;

(-) l’interesse della mandataria a ricevere il corrispettivo delle prestazioni eseguite in favore della degente.

Si trattava dunque di un mandato conferito con tutta evidenza anche nell’interesse della mandataria.

1.3. Da ciò discende che, avendo la Gavazzeni prodotto nel giudizio di merito il mandato conferitole dalla paziente, tanto bastava per ritenere assolto per facta concludentia l’onere di spendita del nome del rappresentato.

Se la Gavazzeni, infatti, avesse inteso esigere il pagamento di un credito ulteriore e diverso da quello vantato nei confronti delle amministrazioni intimate da G.S., non avrebbe avuto alcuna necessità di produrre in giudizio il suddetto documento.

La Corte d’appello, dunque, ha effettivamente violato l’art. 1723 c.c., comma 2, e art. 1362 c.c., comma 2, (applicabile anche ai negozi unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ex art. 1324 c.c.), in quanto si è limitata ad esasperare il dato puramente formale della mancata dichiarazione, da parte della Gavazzeni, di agire “in nome” di G.S., senza tenere conto della condotta complessiva della società ricorrente e dei documenti da questa depositati.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, affinchè torni ad esaminare l’appello proposto dall’assessorato e dalla gestione liquidatoria, alla luce del seguente principio di diritto:

“colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitor debitoris, a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest’ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l’identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato”.

2. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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