Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19343 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19343 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 14967-2017 proposto da:
ACCARDI UGO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIAIT,
:\IEDAGLIE D’ORO 199, presso lo studio dell’avvocato \LESSANDRO
MASUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

.’\URIf,1,I0

ANSIThNIO, AURELIO ROMANELLI;

– ricorrente contro
POSTE IT ALI ANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in RO:\I\, PIAZZA
SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCA

\N

NAPPI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

PROC. nr . 14967/2017 RG

avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTI D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

RILEVATO
che con sentenza in data 2 marzo- 5 aprile 2017 numero 289 la Corte
d’Appello di Palermo, giudice del reclamo ex articolo 1, commi 58 e
seguenti, legge 92/2012 confermava, per quanto in questa sede rileva, la
sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato illegittimo il
licenziamento disciplinare intimato da POSTE ITALIANE S.p.A. ad UGO
GIUSEPPE ACCARDI per tardività della contestazione dell’addebito e, per
l’effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società al
pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità di retribuzione,
ai sensi dell’articolo 18, comma 6, legge 300/1970;
che la Corte territoriale riteneva sussistere la giusta causa di
licenziamento in relazione ai fatti contestati; giudicava tuttavia violato il
requisito di immediatezza della contestazione disciplinare, poiché la società
aveva avuto notizia delle irregolarità commesse dal lavoratore già in data
13 giugno 2012 ed aveva proceduto alla contestazione disciplinare oltre un
anno dopo, in data 2 settembre 2013, arco di tempo non giustificato dallo
svolgimento delle relative indagini ispettive. Quanto alle conseguenze
sanzionatorie, applicava il regime previsto nel comma 6 dell’articolo 18,
respingendo la domanda subordinata del lavoratore, che chiedeva di
applicare la tutela prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

che avverso la sentenza proposto ricorso UGO GIUSEPPE ACCARDI,
articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese POSTE ITALIANE spa
con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente
al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis
cod.proc.civ.

CONSIDERATO

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del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANO

PROC. nr . 14967/2017 RG

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi
dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.cv .— violazione e falsa applicazione
dell’articolo 7 della legge numero 300/1970, censurando la sentenza per
avere applicato, all’esito della accertata intempestività della contestazione
disciplinare, la tutela indennitaria debole di cui al comma 6 dell’articolo 18

stesso articolo 18 ovvero della tutela indennitaria forte di cui al successivo
comma 5;
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere accolto;
che la questione di causa, concernente il regime applicabile nella
ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare per intempestività della
contestazione di addebito, è stata risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte
con l’arresto del 27 dicembre 2017 nr. 30985. Nella richiamata pronunzia,
alla quale deve essere assicurata continuità, si è chiarito che nelle ipotesi
(quale quella oggetto di causa) in cui sia accertata la sussistenza dell’illecito
disciplinare posto a base del licenziamento ma questo non sia stato
preceduto da tempestiva contestazione si è fuori dalla applicazione della
tutela reale di cui al novellato articolo 18, comma 4, dello Statuto dei
Lavoratori che è invece contemplata per il caso di accertamento ritenuto
gravemente infondato in ragione della accertata insussistenza del fatto. La
tutela accordata è dì natura indennitaria ed, in particolare, ove il
licenziamento non sia preceduto da una tempestiva contestazione
disciplinare trova applicazione la tutale indennitaria forte di cui al comma 5
dell’articolo 18, poiché non viene semplicemente in questione la violazione
delle regole del procedimento, alla quale il novellato articolo 18, comma 6,
riconduce la tutela indennitaria debole ma l’affievolimento della garanzia di
una effettiva difesa del dipendente incolpato e la violazione degli obblighi
di correttezza e buona fede del datore di lavoro e della interpretazione
secondo buona fede della volontà della parti nella attuazione del rapporto di
lavoro.
Diversamente la tutela indennitaria debole, di cui all’articolo 18 comma
6 della

legge 300/1970, trova applicazione soltanto qualora le

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LI

legge 300/1970, in luogo della tutela reintegratoria di cui al comma 4 dello

PROC. nr . 14967/2.017 RG

norme di contratto collettivo o la legge stessa dovessero prevedere termini
specifici per la contestazione dell’addebito disciplinare— ipotesi, questa, non
ricorrente nella fattispecie dì causa— in quanto la relativa »olazielne
assumerebbe in tal casc carattere meramente procedimentale.

che la sentenza impugnata, non conforme all’indicato principio dir, :to,

:n Camera di Consiglio ex art. 375 cod.proc.civ. e gli rinviati ad altro
giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Palermo in diversa
composizione, affinche provveda, in conformr:à al Principio di diritto

-Aui

ribadito, alla applicazione nella fattispecie cli causa della discip , ina
tiderlitaria di cui al cornma 5 dell’articolo .18 legge nr. 30D/1970;

che il giudice del nnvio provvederà, altresì, alla disdplina dele spese
dei presente grado
PQM
La Corte accoglie il -idorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia– anche per le spese— alla C(n -te
d’Appello di Palermo n diversa composizione.
Czsì deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 maggio 2018

deve essere cassata, in conformità alla proposta del relatore, con urdinaiza

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