Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19343 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17647/2015 R.G. proposto da:

Comune di La Valletta Brianza, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma vicolo Orbitelli 31, presso l’avv.

Giovanna Martino, che, unitamente all’avv. Marco Rigamonti, lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Lario s.as. di B.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

G.A. Plana 4, presso l’avv. Alberigo Panini, che, unitamente

all’avv. Giuseppe Maniglia, la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 28, n. 3384/28/14 del 4 aprile 2014,

depositata il 24 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2019

dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Preso atto che sono presenti l’avv. Emiliano Tamburrini per delega

dell’avv. Marco Rigamonti per la parte ricorrente e l’avv. Alberigo

Panini per la parte controricorrente che si riportano alle proprie

difese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2002 che la parte ricorrente sosteneva essere stato notificato, peraltro omettendo la relata di notifica ed inviato in busta chiusa, dopo il termine (decadenziale) del 31 dicembre 2007, oltre ad essere viziato in punto di motivazione, anche in relazione alle diverse classificazioni catastali dei vari immobili oggetto di imposizione.

Il ricorso era parzialmente accolto nel merito. La decisione era, tuttavia, riformata in appello, ritenendo e dichiarando il giudice d’appello che l’avviso di accertamento risultava notificato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale, in quanto la notifica era avvenuta il 3 gennaio 2008, cioè dopo la scadenza del 31 dicembre 2007, a nulla rilevando che l’atto fosse stato consegnato all’Ufficio Postale in data precedente, cioè l’11 dicembre 2007.

La società contribuente ricorreva per cassazione e la Corte adita, con sentenza n. 13362 del 2013, cassava l’impugnata sentenza d’appello con la seguente motivazione: “Trattasi di decisum e motivazione che fanno malgoverno dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per verificare la tempestività della notificazione di un avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella di ricezione da parte del contribuente, trovando applicazione il principio generale in tema di notificazione di atti giudiziari (Cass. n. 1647/2004, n. 7939/2004, n. 8447/2004, n. 24239/2004)”. La Corte rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perchè decidesse la controversia nel merito, provvedendo anche in ordine alle spese.

Il giudice di rinvio, però, ritenendo che il termine decadenziale fosse scaduto il 31 dicembre 2006 e che quindi fosse tardiva la notifica, pur effettuata il 17 dicembre 2007, annullava l’avviso di accertamento. Avverso tale decisione il Comune La Valletta Brianza ricorre per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, sebbene sotto profili diversi, censurano la decisione del giudice di rinvio in ordine alla erronea individuazione nel 31 dicembre 2006 del termine decadenziale, quando il Comune aveva approvato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. I), un Regolamento ICI che aveva stabilito il termine quinquennale per la decadenza dell’ente locale dal potere di accertamento.

2. Le censure sono fondate alla luce dei più recenti sviluppi dell’orientamento di questa Corte in materia. Seguendo quanto affermato da Cass. n. 25022 del 2015 le censure in questione legittimamente fanno riferimento alla norma regolamentare deliberata dal Comune di Rovagnate (oggi La Valletta Brianza) in attuazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. I) n. 3, – con la quale fin dal 1998 (quando certamente il termine di decadenza riferito all’annualità 2002 non poteva essere già scaduto), sostituendo l’obbligo di dichiarazione con l’obbligo di comunicazione, era stato stabilito il termine quinquennale di decadenza dal potere di accertamento – “posto che le “norme di diritto”, di cui è denunciabile la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comprendono, oltre le leggi, anche la normativa secondaria dell’esecutivo che specifichi o integri, con effetti non circoscritti ai soggetti di un particolare ordinamento, la disciplina contenuta nella legge (cfr. Cass. n. 550 del 18/01/1993″. Orbene “il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. I) n. 3, ha stabilito che, in materia di ICI, i comuni possono con regolamento determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente l’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Si tratta di una norma che non ha previsto una proroga in genere dei termini di scadenza ma che ha facoltizzato i comuni a stabilire con regolamento termini più lunghi di quello triennale previsto in via generale dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, purchè contenuti entro il limite massimo del quinquennio” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 25023 del 2015 e Cass. n. 14908 del 2016; v. anche Cass. n. 752 del 2019 che afferma chiaramente l’inesistenza di un contrasto tra il cit. art. 59 e l’art. 3 dello Statuto del contribuente, nonchè Cass. n. 20997 del 2016 che afferma l’applicabilità anche alle annualità precedenti il 2007 del termine quinquennale di decadenza stabilito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161).

3. Peraltro si potrebbe osservare che il giudice di rinvio nemmeno avrebbe potuto pronunziarsi nuovamente sul termine di decadenza (fissandolo, come ha fatto, al 31 dicembre 2006) quando la Corte di Cassazione, annullando la precedente sentenza del giudice d’appello, ne aveva individuato l’errore nel non aver tenuto conto del fatto che rilevava esclusivamente la data di spedizione (17 dicembre 2007) ai fini della determinazione che la notifica era avvenuta nel termine di decadenza (evidentemente presupponendo che tale termine scadesse il 31 dicembre 2007).

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve esser cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione perchè decida la controversia nel merito, provvedendo anche sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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