Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19343 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Giuseppe Maria Francesco Rapisarda, del Foro di Roma, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucullo n. 11;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 530/2019,

pubblicata il 23/7/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor A.M., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste, che lo ha rigettato con ordinanza in data 9.10.2017;

– che l’ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata con la sentenza di cui in epigrafe;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a causa delle violenze e delle intimidazioni subite dalla comunità islamica a causa della sua frequentazione di un coetaneo di fede cristiana, sfociate in un cruento pestaggio con conseguente ricovero in ospedale per le ferite riportate alla testa e al ginocchio, e di essere stato scacciato di casa dal padre per timore delle ritorsioni di sunniti e sciti – i quali ultimi avevano pagato dei poliziotti per portar via il fratello del suo amico cristiano (a sua volta fuggito dal (OMISSIS) alla volta dell’Inghilterra) e scambiarlo poi con lui;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico, contraddittorio, scarsamente circostanziato, privo dei necessari elementi di riscontro (in particolare, di documentazione medica a conferma dell’origine degli esiti cicatriziali ancora visibili sul corpo del richiedente asilo) ed in larga parte inverosimile sul piano logico (f. 8 della sentenza impugnata); 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lettera c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 2 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

LA CORTE OSSERVA

Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, per avere la Corte territoriale omesso di applicare i criteri previsti da detta norma.

Il motivo è infondato.

Quanto alla valutazione di non credibilità della narrazione esposta dal sig. A., osserva il collegio come la motivazione adottata dalla Corte territoriale non presenti i vizi denunciati, poichè caratterizzata da una analisi complessiva (e non atomistica) delle singole vicende riferite dal ricorrente, di tal che la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione dei fatti da parte della difesa.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, ed è censurabile, in sede di giudizio di Cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui tale valutazione non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti, come formalmente descritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5;

Il giudizio di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (vizio, peraltro, nemmeno denunciato nella specie) che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza tanto della mera insufficienza di motivazione quanto dell’eventuale, non arbitraria prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le altre, Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

In particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato determinante anche di una singola circostanza, ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

Rimane in ogni caso fermo il principio a mente del quale la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera, soggetivistica opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo poi conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando appare nel suo complesso vero o verosimile il fatto narrato nel suo complesso, sicchè è compito dell’autorità amministrativa – e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale – svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 26921 del 14/11/2017);

Nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato, sia pur sinteticamente, nel provvedimento impugnato, confermativo in toto del medesimo giudizio negativo espresso dapprima dalla Commissione territoriale, e poi dal Tribunale, varrà considerare come la difesa del ricorrente, attraverso le odierne censure, altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente critica, come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e logicamente coerenti, in conformità con i parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza ed accettabile congruità logica;

L’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, sulla base di tali premesse, è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel rispetto dei canoni compositi previsti dalla legge, come tale destinato a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

Ciò posto, con riguardo alle domande proposte per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), varrà osservare come, rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, assuma valore dirimente la circostanza della sostanziale inattendibilità del suo racconto di vita, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione indicate, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente.

Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

Il motivo è inammissibile.

In disparte la preliminare rilevazione della sua inammissibilità per manifesta e insanabile eterogeneità delle censure (come da costante insegnamento di questa Corte regolatrice), la Corte di appello, sulla base di COI attendibili e aggiornate (Report EASO, agosto 2017-ottobre 2018, Rapporto della Commissione per il diritto di asilo, agosto 2017, depositate dallo stesso appellante: f. 9 della sentenza) ha escluso l’esistenza, nel Paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato – decisione, peraltro, neanche impugnata, in parte qua, dall’odierno ricorrente, che, al folio 9 del ricorso, lamenta il mancato riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, della sola protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del citato art. 14 – forme di protezione legittimamente negate dalla Corte territoriale sulla premessa della non credibilità della narrazione, come già evidenziato poc’anzi, in sede di esame del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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