Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19343 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2242/2015 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELLA

CAMPANA 22, presso lo studio dell’avvocato LORENZA GIRONE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6602/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MAURO LONGO;

udito l’Avvocato LORENZA GIRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4375/2008, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione proposta dalla s.r.l. D.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avvocato T.R., avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale per attività svolte nell’interesse della predetta società in alcuni giudizi contenziosi civili.

Adita in sede di impugnazione, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 6602/2013 del 5 dicembre 2013, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento.

In particolare, la Corte romana ha escluso l’obbligo della società di corrispondere un compenso al T., dacchè, pur in presenza di procura ad litem rilasciata congiuntamente in favore dello stesso e dell’Avv. Rosario Fava, il rapporto d’opera professionale era intercorso unicamente tra la s.r.l. D.M. e quest’ultimo, titolare dello studio professionale, di cui il T. era mero collaboratore.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione T.R., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; resiste, con controricorso, la D.M. s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e degli artt. 1703 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente assume come erroneamente sia stato disconosciuto il suo diritto al compenso per l’attività professionale prestata, invocando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell’ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo del dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio che, in base alla procura ed in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi.

La censura è infondata.

Essa infatti non coglie la ratio decidendi della gravata decisione la quale, muovendo dal principio di diritto richiamato dal ricorrente (affermato, tra le altre, da Cass. 20/11/2013, n. 26060; Cass. 27/12/2004, n. 24010), ha nel caso concreto ritenuto, sulla scorta delle emergenze istruttorie, superata la presunzione di coincidenza o corrispondenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti e dimostrato il conferimento dell’incarico professionale da parte della D.M. s.r.l. esclusivamente in favore dell’Avvocato Rosario Fava.

2. Con il secondo motivo, per “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, si denuncia “l’assoluta inesistenza di alcun elemento probatorio che abbia consentito di concludere nel senso di una attività esclusiva o anche prevalente dell’Avv. Fava nell’espletamento del mandato”.

La censura è inammissibile: per un verso, per la sua estrema genericità, non recando nemmeno l’indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame; d’altro canto, perchè, in buona sostanza, prospetta, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito, una ricostruzione differente delle vicende fattuali oggetto di lite.

In tal guisa, però, il motivo finisce con l’attingere valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e tende a provocare un (non consentito) riesame delle emergenze istruttorie e un’inaccettabile nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n. 12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434).

3. Con il terzo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia, in maniera illegittima, fondato la propria decisione su documentazione formatosi in epoca anteriore alla definizione del giudizio di primo grado ma prodotta per la prima volta in appello, omettendo peraltro ogni motivazione in ordine alla indispensabilità della prova documentale.

La doglianza è infondata.

Giova precisare come la stessa possa essere vagliata unicamente con riferimento al decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Roma, tale essendo l’unico documento di cui specificamente si lamenta la indebita ammissione nel thema probandum del giudizio di appello; nel corpo del motivo, il ricorrente opera un richiamo ad altri documenti (individuati testualmente come “all. 3 fascicolo avversario” e “all. 6 fascicolo avversario”), ma omette radicalmente, in spregio al principio di autosufficienza, di specificarne la tipologia e il contenuto (nonchè, a malori, il carattere decisivo ai fini della gravata decisione), così da non consentire a questa Corte finanche di comprendere di quali documenti si intenda discorrere.

In relazione al decreto di archiviazione (reso a definizione di un procedimento penale per i reati di estorsione e diffamazione promosso a carico del legale rappresentante della s.r.l. D.M. a seguito di querela dell’Avvocato T.), prodotto ex novo in sede di appello e posto (con valenza di prova atipica) a fondamento del convincimento espresso nella sentenza impugnata (unitamente peraltro ad altre emergenze istruttorie), la Corte di Appello ha accertato l’emissione di tale provvedimento (avvenuta il 17 luglio 2008) in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di prime cure (risalente al 26 febbraio 2008) e sulla base di detto rilievo temporale ritenuto, con specifica motivazione, l’ammissibilità della produzione (cfr. pag. 2, ultimi due righi: “documento ammissibile in questo grado ex art. 345 c.p.c., in quanto di formazione successiva all’impugnata sentenza”): ha ravvisato, in tal modo, la ricorrenza dell’ipotesi del documento – non già indispensabile, come opinato dal ricorrente, bensì – non potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte.

Siffatta valutazione, ineccepibile e debitamente argomentata, non è scalfita dal motivo in esame, destituito di fondamento in fatto (circa l’anteriorità del documento) ed inconferente in punto di diritto (circa la indispensabilità della prova).

4. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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