Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 22/09/2011), n.19342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Gracchi, n. 13C, nello studio dell’Avv. Filippo Neri; rappresentato e

difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

ZUCCARELLO Filippo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Otranto, n. 47, nello studio dell’Avv. Francesco Romeo; rappresentato

e difeso dall’Avv. MODAFFARI Pietro, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223 del Tribunale di Reggio Calabria,

depositata in data 7 gennaio 2005;

Sentita la relazione all’udienza del 29 aprile 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udito per il Comune l’Avv. Romeo, munito di delega, il quale ha

chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa CESQUI Elisabetta, la quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1995 C. S., titolare dell’omonima impresa edile, convenne davanti al Pretore di Melito Porto Salvo il Comune di Montebello Jonico, chiedendone la condanna, previa risoluzione di un contratto di appalto per esecuzione di lavori alla rete idrica comunale, al pagamento della somma di L. 15.941.522, a titolo di risarcimento del danno.

Premesso che in relazione al primo stato di avanzamento aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di L. 26.316.980, il C. si doleva della protrazione ingiustificata della sospensione dei lavori e quindi chiedeva che i richiesti danni fossero commisurati al fermo tecnico del cantiere e dei mezzi d’impresa, nonchè al mancato guadagno in relazione ai lavori non eseguiti.

Il Comune di Montebello Jonico, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, evidenziando specifiche ipotesi di responsabilità della ditta appaltatrice, che si sarebbe rifiutata di portare a compimento l’opera. Pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dell’appalto.

1.1 – Avverso la sentenza del Pretore adito, che aveva rigettato ogni domanda, compensando le spese processuali, proponeva appello il C., deducendo che erano state erroneamente valutate le risultanze istruttorie e che avrebbe dovuto essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di verificare l’ammontare dei danni subiti.

Sì costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, in via incidentale, le proprie richieste.

1.2 – Il Tribunale di Reggio Calabria, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, osservando, per quanto qui interessa, che non poteva essere riconosciuto a titolo risarcitorio, in favore del C., alcun importo costituente accessorio delle somme già corrisposte dall’amministrazione comunale appaltante quale liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, dovendosi ritenere che dette ragioni avessero trovato o avrebbero dovuto trovare integrale soddisfacimento nell’ambito del procedimento monitorio in precedenza azionato dallo stesso imprenditore.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato ad unico motivo.

Il Comune di Montebello Jonico resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Nell’unico motivo proposto il ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia e una non meglio precisata violazione di legge, sostenendo di aver chiesto, in entrambi i gradi del giudizio, anche la condanna del Comune al pagamento della differenza tra l’importo del primo stato di avanzamento lavori e la somma già versata, pari al cinque per cento, oltre all’Iva, per complessive L. 5.304.000. Il tribunale avrebbe erroneamente omesso di provvedere in merito tale domanda, priva di aspetti di natura risarcitoria.

2.1 – Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).

Del pari, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando viene denunziato un error in procedendo è anche Giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.2 – Il ricorso in esame – rivelandosi, pertanto, assolutamente carente dal punto di vista dell’autosufficienza e della specificità – non indica quali censure, ed in quali termini, sarebbero state formulate nell’atto di appello; nè le richieste sulle quali il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad affermare, in termini generici, che sarebbe stato chiesto anche il pagamento di somme, esulanti dalle pretese di natura risarcitoria (il cui rigetto non viene contestato in questa sede), inerenti al primo stato di avanzamento dei lavori.

2.3 – Tale palese violazione del principio di autosufficienza si rileva maggiormente significativa laddove si consideri che dall’esame delle conclusioni formulate dalla difesa del C., come trascritte nella decisione impugnata, non emerge alcuna specificazione della richiesta di pagamento in questione, laddove nella parte narrativa della stessa sentenza si precisa che la richiesta di condanna al pagamento della somma di L. 15.941.522 (la medesima riproposta nelle richiamate conclusioni) era stata sin dall’inizio effettuata “a titolo di risarcimento dei danni conseguiti all’illegittima e perdurante sospensione dei lavori appaltati”. A fronte, poi, di una decisione di primo grado di totale rigetto delle proprie richieste, il ricorrente avrebbe dovuto in questa sede richiamare e trascrivere il motivo di impugnazione relativo al rigetto della domanda ovvero al suo omesso esame, specificando le modalità e i termini con cui sarebbe stata avanzata.

2.4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’ente controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Montebello Jonico, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidare in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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