Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19342 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 30743-2006 proposto da:
LENTI CE0 VITO, LENTI MARIA LUISA, LENTI VITO,
LENTI VINCENZO, tutti in proprio e nella qualità di
eredi di LENTI CE0 CASSANDRA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CASSERIA 2, presso il
dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi
2013
1163

dall’avvocato D’AMBROSIO LUIGI, rispettivamente
giusta procura speciale per Notaio dott.ssa MONICA
SARTI di VENEZIA – Rep.n. 16245 del 20.6.2013 e
procura speciale per Notaio dott. ROBERTO CARINO di

Data pubblicazione: 21/08/2013

MONOPOLI – Rep.n. 132353 del 20.6.2013;
ins’t 411 SIA22
– ricorrenti contro

COMUNE DI NOCI;
– intimato –

COMUNE DI NOCI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. VENETO 7,
presso l’avvocato BRUNO DONATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NOTARNICOLA FRANCESCO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

LENTI MARIA LUISA, LENTI VITO, LENTI CE0 CASSANDRA,
LENTI CE0 VITO;

intimati

avverso la sentenza n. 1318/2005 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2005;

sul ricorso 34372-2006 proposto da:

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/07/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D’AMBROSIO che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

i.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del primo
motivo, inammissibile in subordine rigetto del

secondo motivo, assorbito il ricorso incidentale.

..

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.6.2003 il tribunale di Bari, decidendo sulla controversia

di Noci sia al pagamento della somma di E 209.358,30 oltre svalutazione e
interessi, quale risarcimento del danno subito dagli attori Lenti Ceo e Lenti, a
seguito dell’occupazione appropriativa del terreno edificabile (in catasto al foglio
32 particellal 89), che l’ente aveva assoggettato a procedimento di espropriazione
nonché temporaneamente occupato dal 31.01.1980 (al 31.05.1998), in parte (mq
2.909) legittimamente (delibera n. 340 del 6.11.1979 seguita da immissione in possesso
del 31.01.1980) ed in parte (mq 1.886) illegittimamente, e sul quale aveva poi
realizzato la prevista opera pubblica, ossia un asilo nido, in assenza del decreto
ablativo, e sia al pagamento in favore dei medesimi attori dell’indennità di
occupazione, determinata in E 390.945,20 oltre interessi.
Con sentenza del 6-23.12.2005 la Corte di appello di Bari accoglieva per quanto di
ragione l’appello contro la sentenza di primo grado proposto dal Comune di
Noci, che veniva condannato al pagamento della minore somma di
190.325,73 con gli interessi legali, a titolo d’indennità di occupazione per il
periodo protrattasi dal 18.04.1981 al 31.05.1988, data dell’illecita
acquisizione. Condannava, infine, lo stesso Comune, sostanzialmente soccombente,
a rimborsare agli appellati i 2/3 delle spese processuali inerenti ai due gradi di merito,
compensate per la parte residua.
La Corte territoriale premetteva che con l’appello il Comune di Noci aveva sostenuto
che inesattamente il primo giudice: a) aveva fatto proprie le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio, attribuendo al bene de quo, con riferimento alla data di
commissione dell’illecito (31.05.1988), il valore venale di lire 154.000 al mq,

3

introdotta il 17.04.1991 dagli eredi di Francesco Lenti Ceo, condannava il Comune

valore superiore a quello effettivo; b) aveva riconosciuto l’indennità di
occupazione, non richiesta dagli attori; c) aveva determinato tale indennità
in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore venale dell’immobile anziché

dell’intervenuta prescrizione decennale delle annualità dell’indennità di
occupazione maturate antecedentemente al 17.4.81.
Tanto premesso, la Corte distrettuale respingeva le doglianze sub a ) e b) ed
accoglieva, invece, quelle sub c) e d), conseguentemente rideterminando il minor
importo dovuto a titolo d’indennità di occupazione.
Relativamente alla doglianza sub a) osservava che dalla relazione di consulenza di
ufficio emergeva che nella valutazione del valore venale del terreno in questione erano
stati presi in considerazione e posti nella giusta luce tutti gli elementi di fatto e di
diritto che caratterizzavano il bene. L’appellante Comune aveva dedotto che
le controparti avevano venduto, con contratto del 19.7.2001, un terreno
similare per la minore somma di lire 44.520 al mq, ma doveva essere
confermata la determinazione in £ 154.000 al mq del valore venale unitario
in questione, dato che il primo giudice aveva sul punto recepito l’indicazione
dell’esperto d’ufficio, la quale trovava corrispondenza nella stima effettuata
dall’U.T.E. in relazione ad un suolo adiacente, espropriato dal Ministero
delle Poste per la sistemazione dell’Ufficio Postale, e che dall’altro, il prezzo
che figurava nel contratto suddetto era quello indicato dalle parti e non quello
ritenuto congruo dagli uffici fiscali.
Relativamente all’accolta doglianza sub c) riteneva che in effetti l’indennità di
occupazione dovesse essere legalmente parametrata al minore importo dell’indennità
virtuale di espropriazione e non al valore venale dell’immobile.

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sull’indennità virtuale di espropriazione; d) non aveva tenuto conto

Quanto alla doglianza sub d), riteneva che per le annualità di occupazione decorse
sino al 17.4.81, il diritto all’indennità si fosse estinto, essendo stato azionato

Pertanto, dal momento che l’occupazione si era protratta sino al 31.5.1998
(data corrispondente a quella nella quale era stato posto il compimento
dell’opera pubblica che aveva trasformato il bene occupato), gli appellati
avevano diritto ad ottenere a titolo di indennità di occupazione l’importo
commisurato agli interessi legali maturati di anno in anno nel
periodo 18.4.81/31.5.98 sulla somma di

e

190.325,73. Sulle indennità

annuali di occupazione così stabilite andavano corrisposti gli interessi legali
dalle singole scadenze al saldo.
Avverso questa sentenza notificata il 18.09.2006 Cassandra e Vito Lenti Ceo,
nonché Maria Luisa Lenti e Vito Lenti, in proprio e quale procuratore
generale di Lenti Vincenzo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi e notificato il 31.10.2006 al Comune di Noci che, con atto notificato il
7.12.2006, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due
motivi. Alla precedente udienza di discussione del 26.03.2013 la causa è stata rinviata a
nuova data, a seguito del sopravvenuto decesso del difensore dei ricorrenti, e poi
chiamata all’odierna udienza. I ricorrenti Vito Lenti Ceo, Maria Luisa Lenti, Vito
Lenti e Lenti Vincenzo si sono costituiti anche quali eredi di Cassandra Lenti Ceo ed
hanno depositato memoria. Pure il Comune di Noci ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno dell’impugnazione principale i ricorrenti denunziano:

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dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.

1.

“Violazione dell’art. 111, 10 e 2° comma della Costituzione, dell’art. 6 e art. 1
del primo protocollo add. alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle
fondamentali. Accessione invertita —incostituzionalità dei criteri di

determinazione dell’indennizzo risarcítorío previsti dall’art. 5 bis comma 7 bis del d.l.
n. 333/99 convertito nella legge n 359/ 92. Violazione dei principi del giusto processo
e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali — Omessa motivazione. (360 n. 3
e 5 c.p.c.)”, con riguardo alla determinazione delle indennità di occupazione.
Il motivo merita favorevole apprezzamento alla luce della sopravvenuta sentenza n. 348
del 2007, resa dalla Corte costituzionale.
Infatti, una volta venuto meno, a seguito della suddetta sentenza n. 348 del 2007, il
criterio riduttivo dell’indennizzo di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, è tornato nuovamente
applicabile anche ai fini della determinazione dell’indennità di
occupazione temporanea, il criterio generale del valore venale del bene fissato dall’art.
39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, mentre lo “ius superveniens” costituito dall’art.
2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica solo ai procedimenti
espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr, tra le altre, cass. n. 14939 del 2010).
2.

“Violazione del disposto d cui agli artt. 2944, 2945 e 2946 c.c., art. 112 c.p.c.
ed art. 111, 6°comma, Cost.in relazione al disposto di cui all’art. 360 n. 3) 4) e 5) c.p.c. Nullità della sentenza — Assenza di motivazione”
I ricorrenti si dolgono che sia stata accolta l’eccezione di prescrizione svolta dal
Comune di Noci, senza esaminare la loro controeccezione inerente all’intervenuta
interruzione del decorso del termine prescrizionale a seguito della missiva in data
10.06.1996 a firma del Sindaco del Comune.

6

libertà

Il motivo è fondato, emergendo dalla sentenza impugnata il mancato esame della
controeccezione svolta dai ricorrenti.
Con il ricorso incidentale il Comune di Noci deduce
” Violazione dell’art. 3 co. 65 1. n.662/1996 in relazione all’art.
360, n. 3 e n. 5, c.p.c. e dell’art. 2696 c.c. — omessa e/o insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia.”
Con riguardo all’indennità di occupazione temporanea si duole del rigetto del suo
motivo di appello inerente alla incongrua determinazione del parametro di riferimento
costituito dal valore venale unitario del terreno occupato, assumendo che nella
fissazione dell’importo di £ 154,000 al mq è stata indebitamente non solo recepita una
stima UTE del 1986, riferita a terreno sito in zona diversa e non si sa se avente diversa
destinazione urbanistica, ma anche non valorizzato il minore prezzo di £ 44.520 al mq
indicato nell’atto di vendita del 19.07.2001, stipulato dagli eredi Lenti ed inerente a
diverso terreno avente la medesima destinazione urbanistica.
2.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “.
Censura l’addossamento a sé dei 2/3 delle spese dei due gradi di merito, almeno con
riguardo a quelle d’appello, assumendo che la rifusione delle spese processuali avrebbe
dovuto essere posta sia pure in parte, a carico degli appellanti.
L’esame di entrambi i motivi del ricorso incidentale deve ritenersi assorbito per effetto
dell’accoglimento dei motivi del ricorso principale.
Conclusivamente si deve accogliere il ricorso principale, dichiarare assorbiti i due
motivi del ricorso incidentale, cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di
appello di Bari, in diversa composizione, onde possa procedere a determinare
l’indennità di occupazione temporanea parametrandola al valore venale del terreno
occupato e ad esaminare la proposta eccezione di interruzione del decorso del termine

.

7

1.

prescrizionale. Al giudice del rinvio si demanda anche la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.

incidentale, cassa l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013

Il Cons.est.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso

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