Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19342 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
SUI ricorso -1484-2017 proposto da:
,V/IrN1) \ .\GRICOI„A GIULIAN1 VITO I FIG1.1k SR1„ in persona del
lega.c rappresentante pro tempore, elettivamentc domiciliat a in ROM;\, VIA
– 1ATO A1,1,1GRA,
\’.\1,A1)11’1I 53, presso lo studio dell’avvocato R01 3
rappresentata c difesa dall’avvocato i\IASS1i110 NAVAC11.,
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITVR) N.V/R)NAIT, 1)P11,1..\ 1)1ZE\’11)1’1NZA S()CIA1,r,
8(1(178750587, 111 persona (lel legale rapi)resentante in proprio
procuratore speciale della S()C1111′.\’ 1)1

quale

\ 1ZT( )1 ,AIZIZZ.V/1( )1.\T, 1)11I

(;RI’IDITI I.N.P.S. (SA

,.I.) S.pA. 058700()1004, dei ti\-amente domiciliato in

R( )M \ VI. \

131′,(

\ RI.\ 29, presso la sede. dell’.\VV()C.V111R. \

dell’i stituto medesimo, rappresentato e (Illeso dagli ‘,1vvocat1 CARI ,,\

4Ey3`i

JTg

Data pubblicazione: 20/07/2018

PROC. nr . 4484/2017

1)’

..\NTONINO S(AZOI, IT11.10
ROSN, (IUSITIM’,\IATANO, NSTVIZ .\1) VI’! SCIPLINO;

– controricorrente contro

– intimata avverso la sentenza n. 1995/2016 della COlZT1′. D’ \ 1 3 1)1;,1,1,0 di WA1ZI,
depositata il 01/09/2016;
udita la relazione’ della c‘tusa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. l’RAN(O’ISCA S1 3 1 .N.\.

RILEVATO
che con sentenza del 30 giugno- 1 settembre 2016 numero 1995 la
Corte d’Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede
e per l’effetto rigettava l’opposizione proposta dalla società AZIENDA
AGRICOLA GIULIANO VITO E FIGLIE Sri avverso la cartella esattoriale
notiFicata per il recupero di contributi agricoli dovuti negli anni 2000-2005
(C 116.693,67);
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il
recupero della contribuzione derivava dai dati contenuti nelle denunce
trimestrali della manodopera agricola presentate dalla società ( modelli
DMAG), in assenza di ogni discrezionalità dell’Inps nella determinazione dell’
importo della contribuzione; la società opponente avrebbe dovuto
contestare in maniera puntuale l’obbligazione contributiva mentre si era
limitata a contestare genericamente la pretesa dell’INPS ed ad richiedere la
prova del credito, gravante a carico dell’Ente;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società AZIENDA
AGRICOLA GIULIANO VITO E FIGLIE, articolato in un unico motivo, cui
l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha opposto difese
con controricorso; EQUITALIA ETR spa è rimasta intimata;

2

1 ‘L\ J LIR SPA ,.

PROC. nr . 4484/2017

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;

che la società ricorrente ha depositato memoria

CONSIDERATO

dell’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti— nonché— ai
sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa
applicazione degli articoli 442 e seguenti e 645 codice di procedura civile.
Ha dedotto che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale ciascuna
parte era tenuta ad ottemperare agli oneri di allegazione a suo carico, in
relazione alle rispettive posizioni sostanziali: affinché il suo contegno
processuale, come parte opponente, potesse integrare l’omessa
contestazione dei fatti addotti dalla parte opposta era indispensabile che
quest’ultima avesse previamente assolto al suo onere di allegazione.
Nella fattispecie di causa con la opposizione era stata dedotta
l’incertezza del credito contributivo, con particolare riguardo ai criteri
adottati per la sua quantificazione; l’ Inps non aveva assolto al proprio
onere di allegazione e prova, in quanto la causale della pretesa
incomprensibile e priva di

era

motivazione ( con conseguente nullità della

cartella). Tanto nella memoria difensiva di primo grado che con l’atto di
appello l’Istituto si era limitato ad assumere che la cartella conteneva una
specifica individuazione della pretesa iscritta a ruolo e che il credito posto in
riscossione era stato quantificato in relazione alla base imponibile di cui alle
denunce della stessa parte opponente; non aveva, dunque, chiarito come
fosse stata calcolata la pretesa creditoria. L’opponente aveva contestato di
avere denunciato un numero di giornate lavorative corrispondente alle
somme indicate in cartella ed aveva impugnato le modalità di calcolo di
contributi, sanzioni ed interessi. L’INPS aveva calcolato la contribuzione sul
salario medio convenzionale anziché sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte ai lavoratori.

3

rn

che con l’unico motivo la società ricorrente ha dedotto— ai sensi

PROC. nr . 4484/2017

Si trattava di fattispecie in cui il contribuente non era in grado di
conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in
quanto la materia della contribuzione agricola era soggetta a continue
modifiche, in materia di sgravi fiscali, fiscalizzazioni, rinvii, esoneri di
pagamento, dilazioni, condoni. L’INPS, ereditate le funzioni dello SCAU,
inoltre, non aveva provveduto ad aggiornare in modo puntuale gli estratti

superficiale ed errata.
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
che, infatti, parte ricorrente solleva in questa sede tanto questioni
inerenti a vizi formali della cartella esattoriale ed, in particolare la nullità
della cartella per difetto assoluto di motivazione ( si veda dalla pagina 8 del
ricorso, primo capoverso, alla pagina 11 ),

che questioni sostanziali, quali

la prescrizione dei contributi, l’errore del calcolo, l’erronea applicazione da
parte del giudice dell’appello ai fini della prova del credito del principio di
non contestazione.
Orbene, quanto ai vizi di carattere formale, appare assorbente la
statuizione della sentenza impugnata (che neppure è oggetto di censura)
secondo cui i vizi ed eccezioni di natura formale non sono rilevabili nella
sede d’appello ma in quella, diversa ed assoggettata ad altro regime di
impugnazione, della opposizione agli atti esecutivi ( pagina 6 della sentenza,
in principio).
Quanto agli aspetti
piuttosto che

di natura sostanziale, con il ricorso la parte ,

contestare specifiche statuizioni della sentenza d’appello,

come necessario nella presente sede, devolve in via diretta a questa Corte
I’ esame di merito, peraltro anche su questioni non trattate nella
sentenza gravata, come la prescrizione dei contributi.
Per la parte in cui il ricorso coglie le statuizioni della sentenza —ovvero
là dove la società ricorrente assume di avere idoneamente contestato la
pretesa dell’INPS— la inammissibilità del ricorso consegue, invece, al difetto
di specificità.
La parte ricorrente non indica— neppure per sintesi— né localizza le
deduzioni con le quali nell’originario

ricorso in opposizione alla cartella

4

conto delle aziende agricole, che notoriamente erano compilati in maniera

PROC. nr. 4484/2017

esattoriale essa opponente aveva contestato il credito del INIPS, al fine di
consentire a questa Corte di verificare se la contestazione. fosse ( o meno)
del tutto generica, COMe statuito dalla sentenza impugnata.
La censura,

dunque, non è idonea a por -e in discussione

l’accertamento, contenuto in sentenza, secondo cui il computo dei
contributi derivava in via automatica dai dati ccmunicati dalla stessa sgelata

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricc -so
può essere definito con ordinanza in camera di Consiglio ex artc.olo
cod.proc.civ.

che

le spese di giudizio, liquidate in dis.posiivo, seguono la

socco m ben za

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti. co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorre te
dell’ulteriore importo a itolo di contributo unificato pari a quello dovuto Der
ia iiiipi_ignazione integralmente rigettata ,
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C
3.700 per compensi professionali oltre spese generali al 15 9/0 ed accessori di

Ai sensi dell’ari:. 1:; co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorreete
dell’ulteriore importo a itolo di contributo ..inificato pari a quello dovuto oer
riccrso a norma del ccnnma 1 bis dello stesso articolo 1:o
Così deciso in LP.oria nella adunanza camerale del 9 maggio ?_018

D’IrrleelTATO IN CANCELLEP.

2 0 LUG. 21318
J

/ti

il

opponente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA