Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 17/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 17/09/2020), n.19342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SAJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15583-2012 proposto da:
PRENATAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA VICO GIAMBATTISTA 22, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO, giusta procura a
margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/2011 della COMM. TRIB. REG. della
Lombardia, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS LUISA che prende atto dell’intervenuta carenza di interesse e
chiede l’improcedibilità;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRUSCIONE che ha chiesto
l’improcedibilità per carenza di interesse; udito per il
controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto
l’improcedibilità.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con avviso di rettifica n. 20930/2005, procedette al recupero dei dazi all’importazione nei confronti di Prenatal s.p.a., importatrice dalla Giamaica di prodotti di maglieria, in regime preferenziale per l’importazione dei prodotti originar degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) regolato dall’Accordo di Cotonou. La C.T.P. di Varese, adita dalla società, rigettò il ricorso con sentenza n. 101/7/09. Con successiva sentenza del 29.11.2011, la C.T.R. della Lombardia respinse l’appello della società.
Prenatal s.p.a. propone ora ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la società ricorrente, con istanza depositata il 5.11.2019, ha manifestato disinteresse ad ottenere la decisione, dichiarando anzi di aver recentemente preso contatto con l’Ufficio per l’integrale pagamento del dovuto, e ciò all’esito di alcune pronunce di questa Corte, pronunciatesi in senso sfavorevole alle tesi originariamente propugnate col ricorso stesso.
1.2 – Pertanto, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c.
1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, anche alla luce del “nulla osta” in tal senso manifestato dall’Avvocatura dello Stato in calce alla predetta istanza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020