Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo

Novellini, del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Milano, Via Boscovich n. 27;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1587/2019,

pubblicata il 5/11/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor O., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che lo ha rigettato con ordinanza in data 25/9/2017;

– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, sentitosi male dopo la morte del padre, era stato portato dalla madre in ospedale, dove gli era stato diagnosticato “un problema spirituale”, senza che, dopo il ricovero, avessero peraltro trovato soluzione le sue crisi ricorrenti; di essersi recato in Libia, dove si era sentito meglio; di essere giunto in Italia, dove tali crisi avevano avuto fine.

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale irrilevanza del suo racconto ai fini del riconoscimento delle invocate misure, sottolineando ancora come, in nessuna parte delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente avesse mai fatto cenno ad una persecuzione ad opera di cultori di riti voodoo (come, al contrario, esposto dal suo difensore: f. 3 della sentenza impugnata, ff. 2-3 del ricorso) 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cuial D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lettera c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria, essendo il richiedente asilo persona giovane, non più affetto dai problemi di salute rappresentati in sede di audizione, dotato di indubbie competenze professionali (taxista e commerciante di vestiti, in patria), attesa, altresì, l’inesistenza, nell'(OMISSIS), di una situazione di criticità tali da costituire una emergenza umanitaria (f. 5 della sentenza);

– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

LA CORTE OSSERVA

Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile, fondato come appare su una pretesa “minaccia di danno grave” che esporrebbe a rischio il richiedente asilo, senza che “le autorità (OMISSIS) siano effettivamente in grado di offrirgli adeguata protezione in relazione a tali gravi minacce”.

Avendo la Corte territoriale motivatamente e condivisibilmente escluso la rilevanza delle circostanze allegate dal difensore, ma mai riferite dal richiedente asilo in sede di audizione, il motivo perde ogni giuridica consistenza, risolvendosi in una congerie di affermazioni prive del tutto di qualsivoglia fondamento fattuale.

Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, lett. c), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che, nell’incipit della sua esposizione, si fa riferimento ad una diversa violazione dell’art. 360 codice di rito, evocandosene non più il n. 3, bensì il n. 5 (ciò che già renderebbe, in limine, del tutto inammissibile la censura, non essendo predicabile, nella specie, alcun vizio motivazionale individuato da questa Corte con la sentenza di cui a s.u. 8053/2014), il motivo si riduce ad un semplice collage di pronunce di merito (vengono citate quelle del Tribunale dell’Aquila e di Venezia al f. 6, ed ancora una pronuncia del tribunale lagunare al f. 7 del ricorso), a fronte di una motivazione che dà conto, sulla base di Coi indicate ai ff. 3-4 della sentenza impugnata, dell’insussistenza, ratione loci, di una situazione di conflitto armato foriero di violenze diffuse e generalizzate.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (rectius, 1998) in relazione al rigetto della domanda subordinata di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Dopo un defatigante riferimento di norme e pronunce di merito aventi ad oggetto la misura di protezione in parola, la censura mossa alla sentenza impugnata si risolve (f. 9, ultimi 5 righi) nell’affermazione per cui “in ogni caso si ribadisce come la condizione del ricorrente, per tutte le considerazioni suesposte (tra cui quella, di cui a f. 8, secondo la quale egli “starebbe cercando di reperire un’attività lavorativa”) integri certamente cause di oggettiva e soggettiva vulnerabilità, anche per le documentate problematiche di salute, che impongono il riconoscimento della protezione umanitaria”.

La evidente, irredimibile, assoluta genericità di tali affermazioni, che in alcun modo si confrontano con la ratio e con la motivazione della sentenza impugnata rendono la censura del tutto irricevibile in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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