Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19342 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19342

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13177-2014 proposto da:

G.A., considerato domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, e per esso, il Dott. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2013 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SERENELLA LONGO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 1072/2013 del 27 novembre 2013, il Tribunale di Crotone, confermando la decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace della medesima città, ha rigettato la domanda proposta da G.A., esercente la professione di avvocato, nei confronti della Telecom Italia S.p.A. volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’erroneo inserimento dell’indirizzo di ubicazione dello studio professionale dell’attore – titolare dell’utenza negli elenchi telefonici pubblicati in forma cartacea e su siti internet.

Il Tribunale ha, in particolare, rilevato come non “fosse dato individuare la fonte contrattuale specifica dell’obbligo asseritamente violato da Telecom Italia”; ha ritenuto inoltre che, in relazione al contratto di utenza telefonica, l’indicazione negli elenchi pubblici dell’indirizzo di ubicazione dell’utenza abbia carattere marginale ai fini della somministrazione del servizio, ciò evincendosi dalle condizioni generali di abbonamento, facenti esclusivo riferimento ad errori di trascrizione del numero o del nominativo del titolare dell’utenza.

Ricorre per cassazione G.A., affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la Telecom Italia S.p.A..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1226 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente assume che: il rapporto contrattuale di telefonia fissa commerciale costituiva fonte dell’obbligo accessorio, di natura pubblicitaria, di esatto inserimento negli elenchi dei dati dell’utenza telefonica (tra i quali, l’indirizzo di ubicazione della stessa, coincidente con il luogo di esercizio dell’attività professionale); la Telecom Italia S.p.A., fornitore del servizio, non aveva dato prova di aver adempiuto a detta prestazione, dalla stessa anzi pacificamente violata a tal punto da aver sua sponte riconosciuto, a titolo di danno, la somma di euro 62, mai però effettivamente corrisposta; l’erronea trascrizione nei pubblici elenchi dell’indirizzo dello studio professionale ha cagionato danni da sviamento della clientela e perdita di ricavi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Il contratto di utenza telefonica, inquadrabile nello schema negoziale della somministrazione, rinviene peculiare e specifica disciplina, integrativa di quella dettata dal codice civile, nel D.M. 8 maggio 1997, n. 197 (intestato “regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico”), individuante i diritti e gli obblighi delle parti del rapporto (denominate gestore del servizio e abbonato).

Per quanto interessa l’oggetto della presente controversia, il citato D.M. dispone, all’art. 6 (rubricato “elenco telefonico della rete urbana di appartenenza”) che l’abbonato “viene gratuitamente inserito nell’elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione” (comma 1), ed ha diritto “per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell’elenco abbonati” (comma 2) nonchè “previa richiesta scritta, (…) di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso” (comma 4); all’art. 41, per l’ipotesi di omissioni o errori nell’elenco telefonico, statuisce che “in caso di errore nell’inserimento del numero telefonico o del nominativo dell’abbonato nell’elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell’importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell’indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente l’indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati”.

In virtù delle trascritte disposizioni (aventi carattere vincolante D.M. n. 197 del 1997, art. 2, comma 1, -, con effetto di eterointegrazione delle – eventualmente diverse o mancanti – previsioni contrattuali), il rapporto di somministrazione del servizio di telefonia fissa è connotato, quale ulteriore contenuto necessario, da un obbligo accessorio a carico del somministrante (o gestore del servizio): la divulgazione, attraverso elenchi telefonici cartacei e siti internet, delle indicazioni necessarie alla identificazione dei somministrati (o fruitori del servizio), tra le quali, senza dubbio, anche l’indirizzo di ubicazione dell’utenza (in tal senso deponendo, inequivocabilmente, il tenore dei riportati del D.M. n. 197 del 1997, art. 6, comma 4, e art. 41, comma 1, u.p.).

A detto obbligo corrisponde un diritto dei somministrati di duplice contenuto, assicurato con la messa a disposizione di ciascuno di essi dell’elenco telefonico (D.M. n. 197 del 1997, art. 2, comma 5): da un lato, di riconoscere ed individuare gli altri fruitori del servizio, onde poterli contattare; dall’altro, di essere riconosciuto ed individuato dagli altri utenti onde poter essere contattato, diritto, quest’ultimo, disponibile soltanto dal suo titolare, attraverso l’esercizio della facoltà di anonimato dell’utenza, totale (con l’istanza di esclusione dall’elenco: D.M. n. 197 del 1997, art. 2, comma 2) oppure parziale (con la richiesta di non menzione del solo indirizzo: D.M. n. 197 del 1997, art. 2, comma 4).

In caso di inadempimento o inesatto adempimento della descritta obbligazione contrattuale, cioè a dire – con peculiare riferimento alla vicenda controversa – in ipotesi di omessa o erronea indicazione negli elenchi dell’indirizzo di allocazione dell’utenza telefonica, il somministrante, oltre alla prestazione di natura indennitaria e con valenza di reintegrazione in forma specifica prevista dal D.M. n. 197 del 1997, art. 41, comma 1, (fornire gratuitamente l’indicazione corretta dell’indirizzo attraverso il servizio di informazione abbonati), ben può essere tenuto al risarcimento dei danni derivanti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti (diritto avente, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale).

Ha pertanto errato la sentenza impugnata nel disconoscere l’esistenza a carico della Telecom Italia S.p.A. dell’obbligo di indicare negli elenchi telefonici l’indirizzo dell’utenza nella titolarità del ricorrente: ne va dunque disposta la cassazione, con rinvio al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, occorrendo ulteriori accertamenti (segnatamente, sull’effettiva sussistenza e sulla derivazione causale dei pregiudizi lamentati, dimostrabili anche attraverso presunzioni) ai fini della decisione della controversia.

Al giudice di rinvio è affidata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte dal vaglio sulla seconda doglianza esposta nell’atto introduttivo, concernente la domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata proposta dal ricorrente ma non esaminata nei gradi di merito, in quanto assorbita dal rigetto della domanda principale.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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