Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19341 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 22/09/2011), n.19341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. Rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Lauria, con il quale elegge

domicilio in Roma, Via Tusculana, n. 1161;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3117,

depositata in data 5 luglio 2004; sentita la relazione all’udienza

del 28 aprile 2011 del consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Rosario Giovanni Russo, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza n. 3117 del 2004 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma del 23 gennaio 2001, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da C. E. nei confronti del Comune di Roma, relativa al risarcimento dei danni conseguente alla occupazione espropriativa di un terreno sito in località (OMISSIS), sul quale era stato realizzato un edificio scolastico, affermando che, nel momento in cui si era realizzata l’irreversibile trasformazione del fondo, e quindi, il fenomeno dell’accessione invertita, il terreno si apparteneva ancora agli originari proprietari, i quali lo avevano promesso in vendita al C..

Nelle more del procedimento civile instaurato da costui ai sensi dell’art. 2932 c.c., era intervenuto un atto di vendita, in favore dello stesso promissario acquirente, del terreno in questione. Tale negozio, tuttavia, era successivo all’acquisto del bene, in virtù di occupazione espropriativa, in capo al Comune, ragion per cui l’azione risarcitoria avrebbe potuto essere esercitata dagli originari proprietari, e non già dal predetto.

1.1 – Avverso tale decisione propone ricorso il C., deducendo sette motivi, illustrati con memoria . Il Comune di Roma non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 1, dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’illiceità dell’occupazione, in quanto l’immissione nel possesso era avvenuta oltre il termine di tre mesi previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 1, con conseguente legittimazione del C., già all’epoca in possesso del bene, ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da tale illecita condotta.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3; dell’art. 2043 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, ponendosi in rilievo come, essendo i lavori iniziati in data 15 marzo 1984, sarebbe stato violato il termine triennale (nella specie scaduto il 16 gennaio 1984) previsto, a pena di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, dalla L. n. 1 del 1978, art. 1.

2.2 – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, c.c., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con particolare riferimento alla scadenza del termine previsto per il perfezionamento della procedura ablativa, con conseguente inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e venir meno del potere espropriativo.

2.3 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, della L. n. 2359 del 1865, art. 13 dei principi in tema di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione usurpativa, dell’art. 2043 c.c., dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1, Prot. 1 C.E.D.U., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, sostenendosi, anche alla luce dei precedenti rilievi, che “se la Corte di merito avesse applicato alla vicenda di cui si tratta i principi dell’istituto dell’occupazione usurpativa, non avrebbe potuto negare la validità dell’acquisto della proprietà di signori Scheggi realizzato dal sig. C.”.

2.4 – Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43 e dell’art. 2043 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, rilevandosi come anche alla stregua della nuova disciplina, avuto riguardo alla norma transitoria contenuta nell’art. 57 del citato T.U., l’occupazione del terreno era avvenuta sine titulo, con conseguente legittimazione attiva del C..

2.5 – Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2652, n. 2 e 2932 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 sostenendosi che la corte di merito non avrebbe considerato l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare e, quindi, la retroattività dell’acquisto del C. ad un momento anteriore a quello in cui risulta accertato l’acquisto del terreno per effetto della ritenuta occupazione acquisitiva.

2.6 – Con il settimo motivo si contesta il regolamento delle spese processuali, deducendosi l’ingiustizia della relativa condanna sia in considerazione di quanto dedotto, sia per aver la sentenza di primo grado dichiarato la loro compensazione.

3 – I primi cinque motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fra loro intimamente connessi.

Essi, benvero, sono accomunati dal carattere della novità, in quanto dalla sentenza impugnata non e-merge (nè il ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto le relative deduzioni) che le relative questioni siano state già proposte nel corso del giudizio di merito. Soccorre, in proposito, il principio, costantemente affermato da questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Pertanto il ricorrente, qualora proponga dette questioni in sede di legittimità e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass., 31 agosto 2007, n. 18440; Cass., 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., 15 marzo 2006, n. 5620). 4 – Il sesto motivo è infondato.

Nella decisione impugnata si afferma che il C. non era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bene per effetto di accessione invertita, verificatasi in data 10 marzo 1989, alla scadenza del periodo di occupazione, prima dell’acquisto del suolo da parte del ricorrente medesimo con atto del 21 marzo 1990. Risulta così correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, secondo cui difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l’intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l’effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della pubblica amministrazione (Cass., Sez. Un., 23 maggio 2008, n. 8978;

Cass., 16 luglio 2004, n. 13162; Cass., 27 agosto 1999, n. 8978).

Sostiene il ricorrente che, avendo egli trascritto in datai 6 novembre 1982 la domanda relativa all’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, accolta con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1067 del 9 marzo 1990, dovrebbe tenersi conto della retroattività di tale pronuncia, in virtù dell’effetto prenotativi conseguente alla trascrizione della domanda. La censura non può essere condivisa.

In primo luogo va osservato che le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 c.c., secondo un orientamento granitico di questa Corte, hanno natura costitutiva, e, pertanto, operano ex nunc quel mutamento sostanziale che avrebbe dovuto verificarsi a seguito del consenso prestato dalla parte che vi si era obbligata (Cass., 19 maggio 2005, n. 10600; Cass. 4 luglio 2003, n. 10564; Cass., 26 febbraio 2003, n. 2864). Nè vale al riguardo invocare il disposto del l’art. 2652 cod. civ., n. 2, che prevede la trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l’unica funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti fra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica (Cass. 17 maggio 1982, n. 3058).

D’altra parte, essendo intervenuto l’atto pubblico di compravendita durante la pendenza dei termini per impugnare l’invocata decisione della Corte di appello, il titolo costituente l’acquisto della proprietà in capo al C. è quello avente natura negoziale.

Inoltre la sentenza stessa, che non risulta neppure trascritta, come espressamente previsto dall’art. 2652 c.c., comma 2, n. 2, potrebbe in ipotesi operare nei confronti di successivi acquisti a titolo derivativo, ove trascritti dopo la predetta domanda ex art. 2932 c.c., ma non può incidere su quello, a titolo originario, precedentemente verificatosi per effetto dell’occupazione espropriativa.

5 – Il settimo motivo, concernente esclusivamente il regolamento delle spese processuali, rimane assorbito nella misura in cui appare proposto in prospettiva dell’accoglimento del ricorso; in ogni caso è infondato essendosi correttamente applicato il criterio fondato sulla soccombenza.

6 – Al rigetto del ricorso, per le ragioni sopra evidenziate, non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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