Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19341 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19341 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

sul ricorso 4157-2017 proposto da:

\ coRpoRxrioN

persona del le:gale rappresentante pro

tempore, clettivamente domiciliata in
CORTI’. 1)1 CASSA71( ) 1N I 1

(;10 ‘.\NNI P10 DI”,G10

RMI.\, Pl.\ 7Z.\ (AVOUR, presso la

rappresentata c difesa dall’avvocato

,

■. ,\NNI:,
– ricorrente COD trO

M1.\113 )1,0 I

N. \ elcmvamcnte domicihata in RMI \,

• \ \'( )1’R, presso la CORTI”, 1)1 C. \SS.\ 1.1( )N l’i, rappresentata e dik:sa
VINCI’INZO BRUN()
– con troricorrente

avverso la sentenza n. 1533/2016 della CO RTI’. 1)’.\ PPrI,1,0 di B.\1:1.,
depositata il 01/08/2016:

1

Data pubblicazione: 20/07/2018

PROC. nr . 4157/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere 1)ott. FRANO

RILEVATO
che con sentenza del 17 maggio- 1 agosto 2016 numero 1533 la Corte
d’Appello di Bari rigettava l’appello proposto dalla società P.S.A.

accolto la domanda di LOREDANA TOMAIUOLO per la dichiarazione di nullità
del licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale respingeva il
motivo di appello con il quale la società eccepiva preliminarmente
l’improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato esperimento del
tentativo di conciliazione, eccezione fondata sulla assenza della lavoratrice
all’incontro fissato presso la Direzione Provinciale del lavoro di Foggia;

che

avverso la sentenza ha proposto ricorso la società P.S.A.

CORPORATION Sri, articolato in un unico motivo, al quale ha opposto difese
LOREDANA TOMAIUOLO con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile

CONSIDERATO
che

con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi

dell’articolo 360 comma uno comma uno numero 5 codice di procedura
civile— omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione
dell’articolo 36 decreto legislativo numero 80/1998, impugnando il capo
della sentenza che respingeva il motivo di appello con il quale si chiedeva
dichiararsi la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
tentativo di conciliazione. Ha dedotto che la statuizione della Corte
territoriale era sorretta da motivazione apparente, perplessa ed affetta da
contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto da un lato si
riconosceva che la lavoratrice non aveva presenziato all’incontro fissato per
il tentativo di conciliazione, dall’altro si riteneva infondato l’appello

2

y-\

COR.PORATION Sri avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva

PROC. nr . 4157/2017 RG

sull’erroneo assunto che fosse sufficiente ai fini della procedibilità della
domanda la mera proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di
conciliazione; il vizio della motivazione si tramutava in violazione di legge,
in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che quanto alla denunciata anomalia motivazionale non risulta alcuna

ragionamento lineare, ha ritenuto sufficiente ad assolvere l’adempimento di
cui all’articolo 412 bis cod.proc.civ., norma vigente ed applicabile alla data
di introduzione dell’attuale giudizio, la mera presentazione della richiesta
del tentativo di conciliazione e non anche la comparizione della parte istante
all’incontro fissato dinanzi alla Commissione di Conciliazione.
In ogni caso appare dirimente il rilievo che,

per consolidata

giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. 14 ottobre 2009 nr. 21797;
19.7.2004 nr. 13394; 22 giugno 2004 nr. 11629) cui in questa sede si
intende assicurare continuità, la questione della procedibilità della domanda
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio è
sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere- dovere del giudice
del merito, da esercitarsi, ai sensi dell’articolo 443,comma due
cod.proc.civ., solo nella prima udienza di discussione; con la conseguenza
che ove la improcedibilità della azione — ancorchè ritualmente eccepità dal
convenuto in memoria difensiva — non venga rilevata dal giudice entro tale
termine la azione giudiziaria prosegue e la questione non può essere
riproposta nei successivi gradi di giudizio, in ossequio al principio del giusto
processo di cui agli articoli 24 e 111 Cost.

che ,pertanto, la sentenza impugnata appare nella statuizione conforme
al diritto e deve essere corretta nella motivazione, in applicazione del
principio di diritto qui ribadito, ai sensi dell’articolo 384 ultimo comma,
cod.proc.civ.

che

le spese

di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la

soccombenza

che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.

3

incomprensibilità dell’iter argomentativo della sentenza che, con

PROC. nr . 4157/2017 R3

228;2012 ( che ha .aggiuntot il comma 1 quater all’art. 13 DPR 11512002) della sussistenza dell’obbliga di versamento da paite del ricorreTte
dell’ulteriore importo a :itolo di contributo , ..inificato pari a quello dovuto
impugnazione integralmente rigettata ,
Pg!M
La Corte rigetta il ricorso.

200 per spese ed C1.000 per compensi professionali oltre spese cenera al
15% ed accessori di legge.
sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamen t o, da patte del ricorrei -te
dell’ulteriore importo a :itolo di contributo unificato pari a quello dovuto :ter
ricorso a norma del CCMMa 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in izi.oria nella adunanza camerale del 9 mai gio .2018
RIDENTE
(Si

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida il C

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