Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19341 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19341

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27733-2015 proposto da:

FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato Dott.

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

20, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ALBERTO

GIOVANARDI, VALERIA MAZZOLETTI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

POMETON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, 15,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1907/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato VALERIA MAZZOLETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA ZANNINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2004 Pometon S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano Factorit S.p.A. per la domanda di accertamento negativo di un suo asserito debito verso di essa, consistente in un credito di Alfa Derivatives S.p.A. di cui alla fattura n. (OMISSIS) emessa nei confronti di Pometon S.p.A. e che Alfa Derivatives S.p.A., nell’ambito di un suo rapporto di factoring ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 con Factorit S.p.A., aveva ceduto a quest’ultima; la comunicazione della cessione era stata ricevuta dall’attrice l’8 giugno 2004. Nel suddetto rapporto di factoring Alfa Derivatives S.p.A. aveva ceduto alla Factorit S.p.A. i propri crediti futuri nei confronti di Pometon S.p.A. che sarebbero sorti nei ventiquattro mesi successivi alla stipulazione del factoring; tale cessione di crediti futuri era stata notificata a Pometon S.p.A. in data 2 gennaio 2004. Dopo avere ricevuto 1’8 giugno 2004 la comunicazione dell’emissione della fattura n. (OMISSIS), Pometon S.p.A. aveva opposto in compensazione alla cessionaria Factorit S.p.A. un proprio credito nei confronti della cedente Alfa Derivatives S.p.A., insorto nel marzo-aprile 2004. In riferimento a questa vicenda aveva quindi proposto la sua domanda di accertamento negativo.

Si costituiva Factorit S.p.A. chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice a pagarle l’importo della fattura in questione, cioè Euro 46.342,33, oltre agli interessi.

Con sentenza del 4 maggio 2010 il Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando estinto per compensazione e quindi inesistente il credito de quo, e in motivazione osservando che nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifica quando il credito viene ad esistere e non invece anteriormente, quando cioè il cedente e il cessionario stipulano il contratto di factoring.

Avendo proposto appello principale Factorit S.p.A. e appello incidentale Pometon S.p.A., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 marzo-4 maggio 2015 ha rigettato entrambi i gravami.

2. Ha presentato ricorso Factorit S.p.A. sulla base di unico motivo, chiedendo anche decisione nel merito e depositando pure memoria ex art. 378 c.p.c. Si difende con controricorso Pometon S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 L’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1248 c.c., anche in relazione alla L. n. 52 del 1991, adducendo che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere non applicabile al caso di specie l’art. 1248 c.c., comma 2. Questa norma, ad avviso della ricorrente, “esprime un principio di carattere generale, di salvaguardia dei diritti del cessionario rispetto ad atti che il debitore ceduto compia dopo aver avuto piena conoscenza dell’avvenuta cessione e quindi nella consapevolezza del quadro giuridico, inclusa la non compensabilità di eventuali controcrediti nei confronti del cedente sorti dopo detta conoscenza”. Ciò sarebbe confermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ammetterebbe che nel contratto di factoring la cessione possa riguardare crediti futuri, ritenendo peraltro che dal momento in cui la cessione è notificata al debitore l’art. 1248 c.c., comma 2, realizzerebbe una sorta di effetto di blocco, impedendo la compensazione con i crediti sorti posteriormente. D’altronde il criterio ispiratore consisterebbe nell’evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto avvengano in danno del cessionario, rendendo il factoring un negozio aleatorio. E dunque dovrebbe ritenersi che il ceduto può opporre al cessionario sia le eccezioni attinenti alla validità del titolo costitutivo, sia le eccezioni relative ai fatti modificativi ed estintivi, purchè anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza del fatto. Ergo, “ciò che conta è esclusivamente il momento in cui il ceduto ha avuto conoscenza dell’avvenuta cessione del credito, sia pure avente efficacia obbligatoria (come nel caso di crediti futuri oggetto di un contratto di factoring): dopo tale momento, la compensazione con controcrediti del debitore ceduto non potrà più avere luogo” (ricorso, pagina 13). Nei due commi dell’art. 1248 c.c.sarebbero previste “due fattispecie alternative, nelle quali sorge l’esigenza di protezione del cessionario e la conseguente inopponibilità della compensazione”: la prima riguarda l’accettazione della cessione senza riserve da parte del ceduto, quale ipotesi di sostanziale rinuncia ad opporre compensazione se ne sussistono i presupposti, e ciò indistintamente per i controcrediti preesistenti e per quelli successivi; la seconda riguarda l’avvenuta notificazione al debitore ceduto – cui viene equiparata la sua conoscenza aliunde acquisita – del trasferimento della titolarità dell’obbligazione, il che “esclude la compensazione solo per i controcrediti sorti successivamente a detta conoscenza”. Non rileverebbe, invece, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, I’ “elemento temporale dell’insorgenza dei crediti”, perchè la norma ha “la funzione di definire una regola a tutela del cessionario”.

3.2 Il ricorso impernia quindi la propria interpretazione dell’art. 1248 c.c. nel senso di ritenerlo una norma, per così dire, “asservita” esclusivamente all’interesse del cessionario. L’accordo tra cedente e cessionario, nell’ottica del ricorrente, vincola un soggetto terzo all’accordo, cioè il ceduto, in palese contrasto con il principio fondamentale, ontologicamente giustificativo dell’esercizio dell’autonomia negoziale, dell’art. 1372 c.c., per cui il contratto ha forza di legge (solo) tra le parti. Invece, nell’ottica della ricorrente, la stipulazione di un negozio bilaterale al quale un futuro debitore non partecipa è sufficiente per privarlo del mezzo compensativo per estinguere il suo futuro debito che derivi dai propri rapporti con il suo futuro creditore: e quindi, anche se quest’ultimo nel tempo intercorrente prima della maturazione del proprio credito nei confronti del soggetto estraneo al contratto de quo si indebita con lui, la compensazione è ostracizzata in modo assoluto.

Peraltro, il dettato dell’art. 1248 c.c., che regola i confini della compensazione, non avvalora l’impostazione della ricorrente. Il primo comma concerne effettivamente una rinuncia alla compensazione da parte del debitore ceduto, in forza peraltro non del fatto stesso della cessione, bensì del riversamento in questa anche della sua volontà, mediante una “accettazione”. Atto, quindi, dispositivo, riconducibile in modo del tutto coerente all’autonomia negoziale. Ma, nel caso di specie, l’accettazione non c’è stata, e ciò è pacifico.

Vale allora il comma 2, che è norma concisa e chiara: “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”. La “cessione” è – si noti bene – quella indicata nel primo comma, ovvero “la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo”. L’articolo, quindi, si riferisce a un “creditore” e non a un “futuro creditore”. E’ questa la correzione aggiuntiva che la ricorrente adduce e che la norma non contiene. E non si vede alcun fondamento in una simile, più che estensiva, appunto correttiva lettura, giacchè non solo, come sopra si è già rilevato, contrasta con il principio che delimita gli effetti di un contratto vincolando a tali effetti un terzo, ma confligge altresì con l’istituto della compensazione nella sua complessiva natura. La compensazione infatti, quale istituto ontologicamente paritario, opera in una situazione attuale e giunta a perfezione, nulla avendo a che fare con aspettative di crediti: è prevista dal legislatore come uno dei modi di estinzione diversi dall’adempimento di obbligazioni già esistenti. Una incidenza di quel che ancora non è in essere non è sintonica con una siffatta configurazione di realtà giuridica piena ed attuale. La sua introduzione, invero, significherebbe alterare l’equilibrio del governo dei contrapposti interessi che il legislatore ha disegnato, in quanto, mentre il cedente potrà comunque, se ritiene, avvalersi della compensazione opponendo propri crediti – ulteriori ovviamente rispetto a quelli che ha prognosticamente ceduto al cessionario – a quelli del ceduto, quest’ultimo non potrà più avvalersi in nessun modo della compensazione fino a che non ha estinto il credito ceduto, neppure – come avverrebbe nel caso di specie – mediante controcrediti ben anteriori all’insorgenza del credito ceduto stesso. Non si ravvisa, dunque, alcun motivo per “integrare” l’art. 1248 c.c. laddove fa riferimento al “creditore”, rendendo sufficiente una posizione ancora prognostica e incompleta, di creditore futuro, non potendosi ritenere una simile correzione della lettera come estrazione della ratio effettiva della norma. Gli argomenti al riguardo dispiegati dalla ricorrente sono, in ultima analisi, manifestazione del proprio interesse piuttosto che esplicazione di una corretta analisi ermeneutica.

3.3 Ben ha compreso il thema decidendum il giudice d’appello, affermando che l’art. 1248 c.c., comma 2 mira soltanto ad “impedire la opponibilità della compensazione con i crediti sorti (a favore del debitore ceduto e nei confronti del cedente) posteriormente alla notificazione della cessione non accettata”, condividendo con il giudice di prime cure che l’effetto traslativo nella cessione dei crediti futuri si compie nel momento in cui vengono ad esistenza e non anteriormente.

Peraltro, come osservano i giudici di merito, l’insegnamento nomofilattico è consolidato nel senso di collocare l’effetto traslativo del credito futuro ceduto solo al momento in cui questo insorge: e ciò è stato dapprima affermato per il generale istituto della cessione del credito di cui agli artt. 1260 .c. e ss. (v. p.es. Cass. sez. 1, 17 marzo 1995 n. 3099, Cass. sez. 3, 19 giugno 2001 n. 8333 e Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 979), per poi estenderlo al contratto di factoring, nel quale è stata ravvisata, anche dopo l’entrata in vigore della L. 21 febbraio 1991, n. 52, una convenzione atipica la cui disciplina integrativa dell’autonomia negoziale permane negli artt. 1260 c.c. e ss. (in tal senso Cass. sez. 3, 2 febbraio 2001 n. 1510; Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2746; Cass. sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10833; Cass. sez. 1, 7 marzo 2008 n. 6192; Cass. sez. 3, 6 luglio 2009 n. 15797; Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23175): orientamento, questo, che non vi è alcuna ragione per non condividere.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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