Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore, avv.

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica

3, presso lo studio dell’avv. Alessandro Ciufolini, rappresentato e

difeso dall’avvocato Olga Durante

(olga.durante(at)avvocativibo.legalmail.it),giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli 40,

presso lo studio dell’avv. Bruno Biscotto, con facoltà di ricevere

le comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 040/775503 e a mezzo

p.e.c. emanuele.urso(at)pectriesteavvocati.it, rappresentato dagli

avv.ti Emanuele Urso e Maria Teresa Bonofiglio in giusta delega in

calce all’atto di citazione notificato;

– controricorrente –

C.G., M.S. e Mi.St.;

– intimati –

avverso la ordinanza in data 18 settembre 2015 del Tribunale di Vibo

Valentia, emessa nella causa n. R.G. 92/2014;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, comma 2, contro gli amministratori della società per aver, con una serie di condotte, aggravato considerevolmente l’esposizione debitoria e causato il fallimento;

I convenuti amministratori costituendosi hanno eccepito l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese;

Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 18 settembre 2015 ha declinato la propria competenza rilevando che l’azione proposta non rientra nel novero di quelle attratte alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare trattandosi della stessa identica azione di quella che avrebbe potuto essere promossa o dalla società o dai creditori sociali restando soggette alla competenza del Tribunale delle imprese, D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3, comma 2;

Propone ricorso per regolamento di competenza il Fallimento affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva;

Si costituisce il solo Z.M. che replica al ricorso con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5;

Non svolgono difese gli altri ex amministratori della società C.G., M.S. e Mi.St.;

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, cons. Luisa De Renzis, ha concluso con requisitoria in data 4-11 aprile 2016 per la conferma della competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese;

La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva;

Ritenuto che:

Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni;

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il rapporto di continuità e identità fra l’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, e quelle esperibili ex artt. 2393 e 2394 c.c.. In particolare Cass. civ. sezione 1^, n. 10378 del 21 giugno 2012 (cfr. anche Cass. civ. sez. 1^, n. 15955 del 20 settembre 2012) ha affermato che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha attribuito l’azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 1, tale competenza si estende, ai sensi del D.Lgs. n. 168 cit., art. 3, u.c., anche alle cause connesse, precedentemente introdotte (cfr. Cass. civ. sez. 6^-1 ord. n. 23117 del 30 ottobre 2014) e ricorre per tutte le azioni di responsabilità da chiunque promosse.

Tutti questi elementi (identità contenutistica delle azioni di responsabilità e dell’azione L. Fall., ex art. 146, riconoscimento di vis actractiva a favore della competenza per materia del tribunale delle imprese relativamente alle controversie introdotte precedentemente alla novella legislativa del 2012, indifferenza del soggetto proponente l’azione di responsabilità ai fini del radicamento della competenza per materia) unitamente alla natura della vis actractiva fallimentare, che presuppone un rapporto non occasionale della domanda proposta rispetto alla procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell’accertamento del passivo, inducono a ritenere infondata la tesi sostenuta dalla curatela ricorrente secondo cui la proposizione, da parte del curatore, dell’azione prevista dalla L. Fall., art. 146, comporterebbe la competenza del tribunale fallimentare nonostante la pacifica competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori da chiunque proposte (cfr. fra le molte sentenze di legittimità in tema di vis actractiva fallimentare Cass. lav. n. 16256 del 19 agosto 2004 secondo cui “le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell’apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell’impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare L. Fall., ex art. 24, restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società “in bonis”, con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza processuale”).

Va pertanto respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese, cui la causa va rinviata anche in relazione alla decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese cui rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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