Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19340 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

PU

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30359 del R.G. anno 2006
proposto da:

Serino Maria vd. Festa elettivamente domiciliata in ROMA, p.zza della
Libertà 20 presso l’avvocato Maria Assunta Laviensi rappresentata e
difesa dall’avvocato Antonio Carlo La Sala giusta procura a margine del
ricorso

– ricorrente –

contro

Regione Campania in persona del Presidente in carica elett.te
domiciliato in ROMA, via Poli 29 presso l’Ufficio di rappresentanza della
Regione con l’avv. Rocco De Girolamo che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 2536 della Corte d’Appello di Napoli depositata il
5.9.2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
1.07.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott.Immacolata Zeno
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.4.2000 Maria Serino Festa, proprietaria di un
immobile di 130 mq sito in Avellino e sede di esercizio commerciale di
vendita di calzature e pelletteria gravemente danneggiato dal sisma del

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II

Data pubblicazione: 21/08/2013

23.11.1980 e per ragioni di pubblica incolumità interamente demolito,
convenne innanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania
sostenendo che la Regione aveva ammesso a contributo lavori di
ripristino per oltre lire 110.000.000 ex art. 22 legge 219/1981, che non
essendo stato il fabbricato ricostruito dopo dodici anni essa esponente
aveva trasferito altrove la sede aziendale e pertanto presentato nuova
perizia per oltre 498 milioni di lire, che la Regione aveva accreditato e
riconosciuto la sola somma di lire 90.992.052 in tal guida riducendo

richiesta anche rispetto a quella di cui alla perizia di variante, che di
contro il contributo ex art. 22 andava determinato nella somma di lire
321.011.947 sia per le spese afferenti la sede provvisoria sia per quelle
relative alla sede definitiva.
Costituitasi la Regione, il Tribunale, con sentenza 26.5.2003 ha quindi
determinato il contributo nella somma di lire 90.992.052 ed ha
condannato la Regione al pagamento del saldo, pari ad € 9.368.
La sentenza è stata impugnata dalla Serino e la Corte di Napoli, con
sentenza 5.9.2005, ha respinto il gravame, affermando, per quel che
rileva:

che in base al disposto dell’art. 2 L.R.Campania 21/1983

attuativa dell’art. 22 della legge 219 del 1981 per le imprese operanti
nel comparto del commercio il contributo era pari al 75% delle spese di
ricostruzione-riparazione-rinnovo essendo poi previsto un contributo del
30% per l’adeguamento “funzionale” dell’impresa,

che l’art. 5 della

stessa legge regionale imponeva che dalla perizia giurata approvata
dalla Commissione provinciale

dovesse poi emergere la esatta

descrizione dei danni “in correlazione” con il sisma,

che la nota

esplicativa della Regione 6.12.1985 aveva precisato che le perizie
afferenti innovazioni immobiliari o di attrezzature potevano essere
considerate solo nella logica e nei limiti dell’adeguamento “funzionale” di
cui all’art. 2; che

dunque era evidente come la spesa ammissibile al

contributo con il massimo del 75% era solo quella necessaria ai ripristini
correlati alla perdita dei beni cagionata dal sisma e che quella di
interventi migliorativi era ammissibile nel limite del 30%, che su queste
basi era esatta l’opinione del primo giudice che aveva ammesso al solo
contributo del 30%, della spesa di cui alla perizia giurata approvata dalla
C.P. il 7.12.1984, gli interventi di cui alla perizia di variante del 1992,
che infatti le prospettate spese, funzionali alla diversa allocazione
dell’azienda nella nuova sede di Avellino, erano coerenti alle nuove
esigenze del mercato ben più che ai danni derivati alla pregressa
azienda dal sisma del Novembre 1980, danni descritti e quantificati nella

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l’originario contributo, che pertanto essa attrice aveva ridotto la propria

perizia del 30.12.1983,

che

era dunque corretta la liquidazione

definitiva del contributo operata con la delibera regionale del 2.6.1997 in
lire 90.992.052 somma correlata ai danni realmente patiti dalla azienda,
con esclusione dei non effettuati lavori di sistemazione provvisoria e con
inclusione nella quota del 30% per le opere di adeguamento funzionale.
Per la cassazione di tale sentenza Maria Serino ha proposto ricorso
il 25.10.2006 con quattro motivi, ai quali ha opposto difese con
controricorso in data 1.12.2006 l’intimata Regione Campania. Il ricorso è

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la corretta ed adeguata motivazione della
sentenza impugnata resista alle censure che il ricorso, nei suoi motivi,
verso di essa articola.
Il primo motivo accusa di vizi di motivazione la valutazione fatta
dalla Corte, tale valutazione, relativa al preteso correlarsi delle spese di
cui alla perizia di variante alle “sopravvenute esigenze di mercato”, ad
avviso della ricorrente avendo ignorato le ragioni della presentazione
solo il 29.4.1992 della “variante” stessa e cioè il fatto che il fabbricato
nel quale, per mq. 131, era allocata l’azienda venne ricostruito solo 15
anni dopo il sisma a cagione di lentezze del piano di recupero e diatribe
condominiali: di qui la decisione della Serino Festa nel 1992 di collocare
altrove la sua azienda in tal modo non essendo più utilizzabile la
valutazione di cui alla perizia approvata nel 1984. E ciò perché l’intero
nuovo stabile, ricostruito dopo il 1995, comunque non avrebbe più
potuto ospitare la azienda. A criterio della ricorrente la Corte di merito,
neanche accorgendosi della illogicità nella quale incorreva, avendo
comunque convalidato una erogazione di contributo per intervento non
effettuato in loco,

aveva finito per operare una ricostruzione di pura

fantasia con l’indicazione della correlazione della variante a
sopravvenute esigenze di mercato.
Il secondo motivo lamenta la sommarietà della valutazione delle
nuove spese, correlate solo all’ammodernamento dell’intervento delineato nella prima perizia, tal correlazione ad avviso della ricorrente confliggendo con la natura stessa della variante, oltre che con il buon senso,
e tal valutazione non considerando che la impossibilità di riallocare
l’esercizio nello stabile distrutto ben integrava causa di forza maggiore
come previsto dall’art. 8 della legge regionale ed imponeva di ricalcolare il ripristino ai nuovi prezzi
Il terzo motivo ipotizza – nel caso di condivisione della limitazione

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stato illustrato con memoria finale.

temporale dell’applicazione del contributo per gli immobili adibiti a
destinazione commerciale -una incostituzionalità dell’art. 8 c. 2 della
citata legge regionale 21/1983 per violazione dell’art. 3 Cost.
Il quarto motivo, infine,censura la esclusione dal computo delle
spese sostenute di quelle sopportate per l’affitto della sede provvisoria
immediatamente presa in fitto da essa Serino.
Esaminando congiuntamente i primi due motivi, va rammentato in
premessa l’orientamento di questa Corte (Cass. 5248 del 2003) per il

riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo”; e che è stato trasfuso sostanzialmente nell’art. 28 del
d.lgs. 30 marzo 1990 n.76, recante il t.u. delle leggi per gli interventi
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) dopo aver disciplinato i presupposti per la concessione del contributo, le
modalità di presentazione ed il corredo documentale delle relative domande – stabilisce, al comma 3, che “il contributo di cui al primo comma
è concesso dalla Regione” e che un’apposita legge regionale “disciplinerà
le modalità di erogazione del contributo”. A sua volta, l’art. 2 della legge
regionale n.21 del 1983 – dopo aver disciplinato presupposti ed ambiti di
applicazione del contributo (commi 1-4) prevede, al comma 5, che “le
agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti e spese ammissibili documentati, realizzati anche in data anteriore alla presentazione
della domanda, purché siano connessi ai danni provocati dal terremoto e
coerenti alle finalità della legge n.219 del 14 maggio 1981 e successive
modificazioni ed integrazioni”.
La proposta interpretativa estraibile dal primo e secondo motivo è
quella di correlare il contributo non già al danno ed alla spesa per il ripristino correlati alla distruzione del 23.11.1890 bensì ai costi di un investimento equivalente per qualità aziendale, e ciò le volte in cui una
integrale ricostruzione in loco fosse divenuta, come nella specie, impossibile.
Ad avviso del Collegio nessuna illogicità attinge la razionale decisione della Corte di Napoli, che ha rettamente interpretato le norme in discorso: essa, infatti, ha escluso la comprensibilità – nell’ambito della
spesa suscettibile di contributo – della nuova descrizione di interventi di
cui alla variante del 1992 ed ha condiviso la erogazione di un contributo
ragguagliato all’ammontare dei soli danni effettivamente patiti dalla azienda, decurtati della quota del 25% a carico dell’impresa ed elevati
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quale l’art. 22 della legge n.219 del 1981 (che regola la “ricostruzione e

del 30+5% in ragione del previsto onere di adeguamento funzionale
(pag. 12 sentenza). Come esattamente compreso ed affermato dal giudice del merito il contributo (nella quota afferente i costi diretti ed in
quella relativa ai costi di “investimento migliorativo”) è stato dal legislatore correlato alla elisione dei danni al patrimonio immobiliare-azienda
immediatamente cagionati dal sisma e cioè ad una attività di ricostruzione necessitata dal collasso della struttura anteatta e che sia stata
funzionalmente e cronologicamente imposta dal sisma stesso. Non è

scorso tra sisma e ricostruzione (se non nei limiti in cui la seconda fuoriesca dal programma rigoroso imposto dall’atto di concessione del contributo), ma è rilevante che il contributo resti legato ad una sequenza
causale esclusiva, quella che lega il costo di riparazione-ricostruzione
all’evento dannoso cagionato dal sisma. Di qui la corretta valutazione
per la quale la parziale esclusione della copertura contributiva doveva
nella specie legarsi non già al mero “ritardo” nella assunzione delle spese né alla sottoposizione di una perizia di variante nell’anno 1992 bensì
alla scelta della Serino Festa di riallocare altrove la propria attività,
scelta ritenuta fondata su ragioni meramente “opportunistiche” (o di
mercato) e quindi tale da spezzare il sopra rammentato nesso causale.
E pare appena il caso di ricordare che le ipotesi di riallocazione consentita sono ben presenti nella previsione della legge 219/1981 ed hanno
condizioni e requisiti che questa Corte ha avuto occazione di chiarire
(Cass. 1379/2000) ma che né innanzi al giudice del merito né in questa
sede sono stati minimamente invocati o tampoco prospettati.
Quanto alla pretesa sussistenza della forza maggiore di cui all’art.
8. L.R.Campania n. 21 del 1983

(con

IL PROVVEDIMENTO DI

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, VENGONO FISSATI I TERMINI ENTRO I
QUALI L’INTERVENTO DOVRÀ ESSERE INIZIATO E COMPLETATO. IL
CONTRIBUTO NON SARÀ INTEGRATO SE, A CONSUNT IVO, LA SPESA
SOSTENUTA DALL’IMPRESA RISULTA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA
NELLA PERIZIA GIURATA; SE, INVECE, RISULTERÀ INFERIORE, IL
CONTRIBUTO VERRÀ RIDOTTO AL 75% DELLA SPESA AMMISSIBILE
EFFETTUATA. QUALORA IL TITOLARE DEL CONTRIBUTO, PER RAGIONI
CHE NON SIANO DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE NON AVVII IL
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ENTRO E NON OLTRE TRE MESI DALLA
DATA DI COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DECADE
DALLA CONCESSIONE)

l’invocazione della norma appare priva di perti-

nenza posto che in essa la forza maggiore è individuata come esimente
dalla decadenza per tardivo avvio del programma e nulla ha a che vede-

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dunque in sè rilevante, per la erogazione del contributo, il tempo tra-

re con una valutazione di difformità del programma attuato rispetto a
quello ammesso a contributo, valutazione effettuata dal giudice del merito e fatta segno a censure che appena sopra si sono ritenute non accoglibili.
Quanto infine ai sospetti di illegittimità costituzionale sollevati nel
terzo motivo, ritiene il Collegio che la tesi sia del tutto inconsistente e
collidente con la ratio legis, che è immune da alcun sospetto di incostituzionalità e comunque sia del tutto sfornita del minimo tessuto argo-

Alla stessa logica si iscrive, infine, il quarto motivo che conclama
la rimborsabilità delle spese indispensabili di carattere emergenziale (i
costi di una soluzione temporanea e ricostruttiva), rimborsabilità che
non è includibile in alcun modo nelle regole sul contributo per la “ricostruzione” dell’immobile a destinazione commerciale devastato dal sisma che suppone una correlazione indefettibile tra danno-costo ricostruttivo – spese funzionalizzate a suo sostegno e nel cui ambito si comprendono le spese di “adeguamento funzionale” ma si escludono quelle
di allocazione transitoria dell’impresa.
Il rigetto del ricorso impone di gravare la ricorrente delle spese di
giudizio sostenute dalla Regione contro ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Maria Serino ved. Festa al pagamento, in favore della Regione Campania, della somma di € 8.200 per
spese di giudizio (includenti € 200 per esborsi) oltre IVA e C.P.A.
C sì deciso nella c.d.c. dell’1.7.2013.
I Cons.est,

mentativo per farla ritenere rilevante in causa.

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