Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19340 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

sul ricorso 3829-2017 proposto da:
.\1.\1,1′.\ C \

elettivamente domiciliata in ROMA, Pl. \ZZA C \YOUR,

presso la CORTV DI (..\88,\ZIONI’1, rappresentata e difesa dall’avvocato
D.VMVI (;ORIA;
– ricorrente contro
PVIZ ,1101)1(‘ \ SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domicilitua in ROMA,
studio

dell’avvocato

:\ I, \ RIO

1.1M1Z.T111,

HOI”,/,10 14, presso lo
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato FILIPPO 1 \SII I
– controriearrente avverso la sentenza n. 1133/20.16 della CORTI”, D’API-1’1,1() di C \T,\N1.\,
depositata il 17/11/2016:

Data pubblicazione: 20/07/2018

PROC. Nr. 3829/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. l’R.VN(.1:.SCA

RILEVATO
che con sentenza del 27 ottobre – 17 novembre 2016 numero 1133 la
Corte d’Appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del Tribunale

illegittimità delle proroghe del termine apposto al contratto di lavoro
subordinato intercorso tra CARLA MALFA e la società SERVIZI PER MODICA
S.r.l. (già MODICA RETE SERVIZI srl) dal 31 luglio 2007, dichiarava la
natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il diritto della
ricorrente alla riammissione in servizio; per l’effetto, dichiarava il rapporto
cessato alla data del 17 marzo 2013;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che
nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva chiesto accertarsi che il
contratto del 31 luglio 2007 era ancora in vigore; tuttavia, per come
incontestatamente emerso nel corso del giudizio (ricorso in appello, pagina
21; memoria di costituzione in appello, pagina 3) il rapporto si era
definitivamente interrotto in data 17 marzo 2013 sicché era errata la
disposta riassunzione in servizio;
che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza CARLA MALFA
articolato in tre motivi, cui ha opposto difese la società SERVIZI PER
MODICA S.r.l. con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.
civ.;
che la controricorrente ha depositato memoria

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr.3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., assumendo

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di Ragusa ( già Tribunale di Modica) nella parte in cui, dichiarata la

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che la Corte d’Appello aveva erroneamente accolto il primo motivo di
appello, con il quale la società MODICA SERVIZI srl denunziava il vizio di
ultrapetizione commesso dal Tribunale per avere disposto la riammissione in
servizio di essa lavoratrice in assenza della relativa domanda. La ricorrente
ha esposto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 29
aprile 2011; a tale data ella non avrebbe potuto chiedere la reintegra in

memoria di costituzione in appello, depositata il 3.7.2015 (allorché il
rapporto, che si era interrotto nel marzo 2013, era stato riattivato, in
esecuzione della sentenza di primo grado), ella aveva chiesto la
dichiarazione della natura a tempo indeterminato del rapporto dal 31 luglio
2007. La domanda di riammissione in servizio era implicitamente contenuta
nella domanda di dichiarazione della nullità del termine; in ogni caso, alla
udienza dell’i ottobre 2013 ella, nel depositare la nota del 18.3.2013, con
cui parte datoriale comunicava la cessazione del rapporto alla scadenza
dell’ultima proroga del termine, ella aveva evidenziato la necessità di
disporre la riammissione in servizio. Il diritto azionato in giudizio trovava
piena tutela nella rimozione del termine illegittimo sicché la lavoratrice
andava reintegrata nel posto di lavoro;
– con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5,comma 4, D.Lgs 368/2001
per avere la Corte territoriale ritenuto cessato il rapporto di lavoro alla data
del 17.3.2003 nonostante la dichiarazione di illegittimità del contratto a
termine, attribuendo rilevanza decisiva alla comunicazione di cessazione del
rapporto alla scadenza del termine ( come prorogato);
– con il terzo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 4 cod.proc.civ.erronea applicazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., nella parte in cui la
Corte territoriale aveva ritenuto rinunziata la domanda di riammissione in
servizio per la mancata contestazione ed accettazione della comunicazione
di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 17.3.2013. Nel motivo la
parte assume che la Corte di merito aveva mal interpretato la terminologia
usata alla pagina 3 della memoria di costituzione in appello, dove si
esponeva che il rapporto era stato definitivamente interrotto dalla società,

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servizio poichè il rapporto di lavoro a termine era ancora in corso. Nella

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in via unilaterale in data 17 marzo 2013 ed omesso di considerare l’
ulteriore contenuto della memoria difensiva, diretto a sostenere il proprio
diritto a mantenere il rapporto di lavoro ( pagina 25 della memoria ,in cui si
ribadivano le conclusioni del ricorso introduttivo) .
che

la parte controricorrente ha preliminarmente eccepito la

inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una ulteriore ed

impossibilità di costituire per effetto dell’ accertata illegittimità delle
proroghe del contratto a termine un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con una società interamente partecipata dal Comune di
Modica; tale ratio decidendi risulterebbe, nell’assunto della controricorrente,
dal rinvio contenuto in sentenza ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di
questa Corte con le sentenze numero 4685/2015 e numero 5072/2016 .
che in via preliminare deve essere respinta la suddetta eccezione di
inammissibilità.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il rinvio nella
motivazione ( alla pagina 8, primo capoverso) «ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n.4865/15 ( rectius:
4685/2015) e 5072/16…» costituisce un obiter dictum e non una autonoma
ragione della decisione.
Nella esposizione —che invero pecca di linearità— il Collegio d’Appello
si limita ad affermare che è decisivo della controversia il rilievo della
cessazione, incontestata, degli effetti dell’originario contratto a termine
(«non ponendosi più, comunque…alcuna questione sulla perduranza degli
effetti conseguenti alla conversione del contratto»).
Ritiene pertanto non rilevante ( giacchè « l’esito finale della lite non
muterebbe…») la questione, sollevata dalla società MODICA SERVIZI srl,
della impossibilità di costituire, per quanto disposto dalla legislazione
regionale, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’esito della
dichiarazione di illegittimità del termine. Trattasi della legislazione della
Regione Sicilia relativa ai contratti di lavoro a termine stipulati da enti
dipendenti— o comunque sottoposti al controllo, tutela e vigilanza— della

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autonoma ratio decidendi della sentenza, rappresentata dalla statuizione di

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amministrazione regionale e degli enti locali, interpretata dalle Sezioni
Unite di questa Corte nell’arresto del 9 marzo 2015 nr. 4685.
Il fatto che la questione non sia stata esaminata risulta con chiarezza
ove si consideri che la Corte territoriale reputa superfluo verificare se la
società MODICA SERVIZI srl sia o meno effettivamente una società
dipendente da un ente locale territoriale ovvero sottoposta al suo

ente dipendente da ente locale territoriale e/o sottoposto a controllo, tutela
o vigilanza»); tale accertamento, infatti, sarebbe stato indispensabile alla
decisione laddove fondata (anche) sulla impossibilità ex lege di costituire
un rapporto a tempo indeterminato in caso di contratto a termine concluso
dagli enti controllati dalla amministrazione pubblica locale (per quanto
previsto dalla legislazione regionale della Regione Sicilia).
che,

superata la preliminare questione di ammissibilità,

reputa

comunque il Collegio che il ricorso debba essere respinto;
che, invero:
– il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La ricorrente interpreta esattamente la sentenza. La Corte territoriale
ha infatti accolto il motivo di appello della società MODICA SERVIZI srl (il
primo) —con il quale si denunziava il vizio di ultrapetizione commesso dal
giudice di primo grado— poiché nell’ interpretare la domanda originaria ha
ritenuto che essa non comprendesse la riammissione in servizio della
lavoratrice all’esito della dichiarazione di nullità del termine. In particolare,
secondo la interpretazione della Corte territoriale, l’unica domanda
proposta era quella — altra e diversa— di accertamento della perdurante
vigenza dell’originario rapporto di lavoro a termine, domanda, questa, che
doveva essere parzialmente respinta, perché il rapporto era cessato nella
sua operatività dal 17 marzo 2013, circostanza, questa incontestata.
La questione verte, dunque, sui contenuti della domanda introduttiva
del giudizio, che la parte ricorrente aveva l’onere di riportare, quanto meno
per sintesi, per consentire a questa Corte l’immediato rilievo della
fondatezza della censura; l’unico richiamo contenuto nel presente ricorso
ovvero la richiesta di condanna, contenuta nell’atto introduttivo del

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controllo, tutela o vigilanza («in disparte la prova che nella specie si tratti di

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giudizio, « a riconoscere e mantenere il rapporto di lavoro con il lavoratore
predetto come rapporto di lavoro a tempo indeterminato», non è univoco e
non evidenzia, perciò, il dedotto errore di interpretazione .
Ed invero anche a volere qualificare l’errore di interpretazione della
domanda come vizio processuale ex articolo 112 cod.proc.civ.— (piuttosto
che come vizio di motivazione, come da ultimo ritenuto dalle sezioni Unite di

giudice di legittimità vdi esaminare il fatto processuale resta comunque
condizionato (Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, nr. 8077 e nr. 8078)
al fatto che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle
prescrizioni dettate dagli art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4,
cod.proc.civ.
Né è fondato sostenere, come pure si assume con il motivo, che la
domanda di riammissione in servizio non fosse necessaria, in quanto già
compresa nella richiesta di accertare la nullità del termine ed automatica
conseguenza di tale accertamento; ben può, infatti, la parte attrice
limitare la domanda consequenziale alla dichiarazione di nullità del termine
ad una pronunzia meramente risarcitoria, non avendo interesse , per
qualunque causa, alla riattivazione del rapporto di lavoro.
Da ultimo, anche la deduzione che la domanda di riammissione in
servizio

era stata proposta alla udienza dell’i ottobre 2013 è carente di

specificità circa le deduzioni verbalizzate,

oltre a non avere la parte

adempiuto all’onere di deposito del verbale di udienza .
-il secondo motivo ed il terzo motivo vanno invece dichiarati
inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza.
Invero la riforma della sentenza di primo grado è dipesa unicamente dal
fatto che il giudice dell’appello, nell’interpretare la domanda originaria, ha
ritenuto non proposta la domanda di riammissione in servizio .
Il secondo motivo denunzia un vizio di applicazione della disciplina del
contratto a termine estraneo ai contenuti della sentenza; ciò risulta non solo
dalla lettura della sentenza ma altresì dal rilievo che il giudice del secondo
grado ha accolto il motivo di appello (il primo) con cui si denunziava il vizio
di ultrapetizione commesso dal giudice del primo grado.

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questa Corte nell’arresto del 20/11/2017, n. 27435)— il potere di questo

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Il terzo motivo, poi, muove dal presupposto che il giudice dell’appello
abbia ritenuto rinunziata in corso di causa la domanda di riammissione in
servizio, inizialmente proposta nel ricorso introduttivo, sulla base di quanto
allegato nella memoria difensiva di appello, alla pagina 3 .
Tale statuizione è parimenti estranea alla sentenza impugnata . La
sentenza si limita ad accertare che il rapporto di lavoro ,in corso alla data di

tale circostanza era pacifica tra le parti; non individua alcuna rinunzia alle
domande proposte in primo grado ma ritiene, anzi, il vizio di ultrapetizione
commesso dal giudice di primo grado in ragione della assenza di una
domanda di riammissione in servizio ( come risulta anche dalla trascrizione
del primo motivo di appello contenuta nella parte espositiva della sentenza
impugnata);
che, pertanto, non essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso deve essere definito con pronunzia di rigetto in Camera di Consiglio
ex art. 375 cod.proc.civ.
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
che, la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con
delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 10.1.2017, non è tenuta
al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui all’art. 13,
comma 1-quater DPR 115/2002, stante la prenotazione a debito prevista
dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto (ex

plurimis: Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, n. 9538).

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali
al 15% ed accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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deposito del ricorso introduttivo, si era interrotto in data 17.3.2013 e che

PROC. Nr. 3829/2017 RG

iI ricorso a norma del comma

bis dello stesso articolo 13. Cosi decise in

Roma nella adunanza camerate del 9 magg .ti 2C18

ESIDEbrrE

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