Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5858/2014 R.G. proposto da:

Comune di Cupello, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma via Trionfale 5637, presso l’avv. Ferdinando

D’Amario, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, via n. Ricciotti

11, presso l’avv. Michele Sinibaldi, rappresentato e difeso

dall’avv. Massimo Cirulli, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila – Sezione staccata di Pescara), Sez. 10, n.

392/10/13 del 22 aprile 2013, depositata il 3 luglio 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2019

dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Preso atto che è presente l’avv. Massimo Cirulli per la parte

controricorrente che si riporta alle proprie difese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI relativamente agli anni 2002-2005 per terreni di proprietà del contribuente che ne contestava l’edificabilità posta a base dell’atto impositivo e rivendicava comunque il possesso della qualità di imprenditore agricolo professionale che ne avrebbe determinato l’esenzione.

Il ricorso era respinto in primo grado, ritenendo il giudice tributario tanto la sussistenza dell’edificabilità delle aree per il loro inserimento nel PRG, quanto l’insussistenza delle condizioni per l’esenzione, difettando la conduzione diretta del terreno e l’iscrizione negli appositi elenchi previsti dalla legge. La decisione era interamente riformata dalla CTR che accoglieva l’appello del contribuente con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dei motivi di ricorso assume valore assorbente il primo con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata si risolve effettivamente in una sovrabbondante esposizione di contenuti normativi non funzionali ai quesiti da risolvere che erano in ultima analisi costituiti dalla edificabilità o meno dei terreni oggetto di imposizione e dal possesso o meno in capo alla società contribuente della qualità di imprenditore agricolo professionale. Sicchè le argomentazioni in essa sviluppate non riescono a costituire una motivazione sufficiente – per mancanza di ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione – e logica – per mancanza di coerenza nelle diverse osservazioni in cui essa si articola con le questioni da definire.

3. Il ricorso va quindi accolto quanto al primo motivo assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA