Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Andrea

Cannata, del Foro di Caserta, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in S. Maria a Vico (CE), Viale Libertà n. 8;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5055/2019,

pubblicata il 17/10/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor A., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che lo ha rigettato con ordinanza in data 3/9/2018;

– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato: di essere fuggito dal proprio villaggio a causa della guerra etnica tra le tribù (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso della quale era stato ucciso il padre; di essersi trasferito con la madre, le sorelle (tre) ed i fratelli (cinque) nella regione di (OMISSIS) dove, alla guida di un furgone con cui trasportava merci per conto del suo datore di lavoro benchè sprovvisto di patente, causava la morte di un giovane studente, fuggendo immediatamente dal luogo del sinistro; di essersi rifugiato a Kumasi per il timore di essere arrestato e di subire rappresaglie dai parenti della vittima; di aver ricevuto del denaro dalla madre, con il quale, attraversati vari paesi prima di giungere in Libia, si era imbarcato per l’Italia nell’aprile del 2016.

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della intrinseca inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico, contraddittorio, non sufficientemente circostanziato e privo dei necessari elementi di riscontro (informazioni più dettagliate sull’incidente o sulle eventuali conseguenze giudiziarie) per contestualizzare, a livello spaziale e temporale, le vicende narrate, attesane, inoltre, l’incongruenza logica; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 3 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

LA CORTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile.

L’esposizione delle censure contenute nei tre motivi d’impugnazione, difatti (al di là dalla inemendabile genericità che le caratterizza), attengono a vicenda del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio, in quanto:

1) si fa riferimento a pretesi “riscontri oggettivi relativi alla situazione generale in Senegal” mentre il ricorrente proviene dal (OMISSIS) (sesto foglio del ricorso, incomprensibilmente privo di numerazione);

2) si discorre di un allontanamento “per non creare problemi allo zio”, figura fantomatica, che non compare in alcun passaggio del racconto reso alla Commissione territoriale;

3) Si afferma che la prova delle condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sia in re ipsa (ma non è dato sapere se la difesa si riferisca ancora al Senegal, come è lecito presumere, ovvero al (OMISSIS)).

L’assoluta inconsistenza delle residue censure, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare del tutto conforme a diritto e scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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