Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19340 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5498-2015 proposto da:

G.G., S.M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALFREDO FERRARI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA L BA SRL IN LCA, LANBRAL SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 G.G. e S.M.R. convennero dinanzi al Tribunale di Trento le società Lalba s.r.l., in liquidazione, e Lanbral s.r.l., esponendo che:

– avevano stipulato un contratto di appalto con la Lalba, avente ad oggetto il restauro di un immobile; il contratto prevedeva altresì una penale giornaliera in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, a carico dell’appaltatrice Lalba;

– l’opera non era stata ultimata nei termini, nè l’appaltatrice aveva pagato la penale dovuta;

– il 24.12.2009 la Lalba aveva alienato l’unico immobile di cui era proprietaria alla Lanbral, per poi deliberare la liquidazione della società;

– la suddetta alienazione era avvenuta al fine di privare i creditori della garanzia patrimoniale sui beni del debitore.

Conclusero pertanto chiedendo:

(a) la condanna della Lalba sia al risarcimento del danno per i vizi dell’opus, sia al pagamento della penale;

(b) che fosse dichiarata inefficace, ex art 2901 c.c., la vendita stipulata tra la Lalba e la Lanbral.

2. Con sentenza 3.4.2013 n. 298 il Tribunale di Trento accolse la domanda di danno, e rigettò la domanda revocatoria. Ritenne il Tribunale che ostasse all’accoglimento della domanda revocatoria la carenza del requisito dell’eventus damni, dal momento che l’immobile oggetto dell’atto da revocare risultava già ipotecato al momento della vendita.

3. La sentenza venne appellata da G.G. e S.M.R..

La Corte d’appello di Trento, con sentenza 27.1.2015 n. 23, rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che la Lalba aveva venduto l’immobile per pagare debiti pregressi; che tale circostanza non era mai stata contestata dagli attori; e che non possa domandarsi la revoca della vendita d’un immobile alienato dal proprietario al fine di procacciarsi la provvista per pagare debiti preesistenti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.G. e S.M.R. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Nessuna delle parti intimate si è difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2901 c.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che l’eccezione di irrevocabilità dell’atto compiuto per adempiere un debito scaduto è un’eccezione in senso stretto, che andava sollevata dalla parte nei termini di cui all’art. 167 c.p.c..

Nel caso di specie, tuttavia, ambedue le convenute si erano costituite tardivamente, ed erano quindi decadute dalla facoltà di sollevare la suddetta eccezione.

Essa pertanto non poteva essere rilevata d’ufficio nè dal tribunale, nè dalla Corte d’appello.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti si duole di un errore commesso dal giudice di primo grado, che non risulta essere stato fatto valere con l’appello. La questione è dunque nuova, e non può essere fatta valere in questa sede.

In ogni caso, ad abundantiam, va ricordato che le eccezioni in senso stretto (come tali, non rilevabili d’ufficio) sono soltanto quelle espressamente riservate dalla legge all’iniziativa della parte (così, risolutivamente, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013), e tra queste non rientra l’eccezione di irrevocabilità della vendita compiuta per pagare debiti pregressi.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto ammessi, perchè non contestati dagli attori, i fatti dedotti dalle due convenute a sostegno dell’irrevocabilità della vendita: ovvero che questa era stata compiuta per estinguere un debito pregresso.

Sostengono tuttavia i ricorrenti che la suddetta circostanza era ad essi estranea ed ignota; nè potevano in alcun modo esserne a conoscenza: rispetto ad essa pertanto non poteva valere il principio di non contestazione, il quale è applicabile solo ai fatti allegati da una parte, e conosciuti o conoscibili dall’altra.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già stabilito in più occasioni che “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013).

L’onere di contestare dei fatti totalmente estranei alla propria sfera di conoscenza o conoscibilità, infatti, si ridurrebbe ad un adempimento puramente formale, e non avrebbe alcuna utilità ai fini della delimitazione del thema decidendum, la quale è la ragione sottesa dall’art. 115 c.p.c..

L’onere previsto da quest’ultima norma, pertanto, può dirsi sussistente quando una delle parti compia allegazioni in fatto che siano specifiche, e che investano vicende comuni alle due parti.

Dinanzi ad una allegazione specifica di fatti comuni o comunque noti, l’altra parte ha l’onere di contestazione specifica, se vuole evitare che quei fatti si diano per ammessi.

Dinanzi invece ad una allegazione generica, ovvero alla allegazione (specifica o generica) di fatti noti solo a chi li allega, l’altra parte può limitarsi ad una contestazione generica, con la conseguenza che i fatti noti ad una sola delle parti possono dirsi “non contestati” ex art. 115 c.p.c. solo in caso di espressa ammissione della loro veridicità.

2.3. Nel caso di specie, non corrisponde certo all’id quod plerumque accidit che il committente privato conosca la situazione patrimoniale dell’appaltatore, nè che sappia se questi abbia o non abbia debiti da pagare.

Pertanto, in mancanza di prova contraria, che era onere delle due società convenute fornire, la circostanza che la Lalba avesse alienato l’immobile al fine di pagare debiti pregressi non poteva dirsi nota ai due attori; e di conseguenza la verità di quel fatto non poteva dirsi “non contestata”.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che – con motivazione ad abundantiam – la Corte d’appello ha ritenuto che comunque l’esistenza d’un debito pregresso a carico dell’alienante, saldato col ricavato della vendita, risultava da una quietanza prodotta in primo grado; e che tuttavia nessuno dei convenuti aveva mai prodotto tale quietanza.

3.2. Il motivo è inammissibile, dal momento che il riferimento compiuto dalla Corte d’appello alla “documentazione” prodotta dalla Lalba (pp. 18 e 19 della sentenza) costituisce un mero obiter dictum, e non la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale poggia unicamente sull’affermazione secondo cui la vendita era irrevocabile perchè compiuta per pagare debiti pregressi, la cui esistenza e verità doveva darsi per ammessa perchè non contestata.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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