Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1934 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18480-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO

122, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA TARZIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REALEASE SPA;

– intimata –

Nonchè da:

RELEASE SPA, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI, STEFANO DALPIAZ;

– ricorrente incidentale –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1009/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto

che si dichiari improcedibile il ricorso per cassazione di

A.S. ed inefficace il ricorso incidentale di RELEASE SPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3890/2010 rigettava la opposizione proposta da A.S. al decreto emesso a favore di Mercantile Leasing s.p.a. con il quale gli veniva ingiunto di consegnare l’imbarcazione a motore FB Boats mod. FB Calpe WA entrofuoribordo tg. (OMISSIS), oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 4.7.2005, nonchè di pagare alla società la complessiva somma di Euro 43.323,93 comprensiva delle rate dei canoni scaduti nonchè della penale convenzionale (pari ai 3/5 del totale dei canoni dovuti se il contratto non fosse stato risolto per inadempimento al regolare pagamento delle rate), oltre interessi moratori speciali.

Il Tribunale, rilevato che era stato sottoscritto dall’utilizzatore il verbale di consegna, accettazione e collaudo del natante, rigettava altresì le domande riconvenzionali proposte dall’ A., fondate sulla eccezione di inadempimento per mancata consegna del bene e volte ad ottenere la condanna alla restituzione dei canoni già versati (per la somma di Euro 59.169,70), al ristoro del danno non patrimoniale e del danno per lite temeraria. Rigettava anche la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) formulata con la comparsa di risposta dalla società concedente volta ad ottenere la condanna anche al risarcimento ex art. 15 del contratto anche dell’ulteriore danno non coperto dalla penale, in quanto si sarebbe tradotto in una ingiustificata locupletazione posto che la società sarebbe rientrata in possesso di un bene nuovo (in quanto mai consegnato ed utilizzato).

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 5.5.2017 n. 1009 rigettava sia l’appello principale dell’ A. che l’appello incidentale di RELEASE s.p.a (conferitaria del rapporto controverso in seguito a scissione societaria da Mercantile Leasing s.p.a.)

I Giudici di appello accertavano che, pur essendo stato sottoscritto il verbale di ricezione e collaudo, il bene non era stato mai consegnato all’utilizzatore, ma che quest’ultimo non aveva mai formulato nei confronti della società domanda di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento consistito nella violazione del dovere di buona fede (invalida essendo la clausola del contratto di esonero di responsabilità ex art. 1229 c.c.), non avendo detta società, concedente, pur dopo essere stata notiziata della perdurante mancata consegna del bene, agito a sua volta nei confronti del fornitore onde salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore -locatario. Conseguenza di ciò era che, valido ed efficacia essendo rimasto il contratto di leasing, l’utilizzatore – astenendosi dal pagamento dei canoni era incorso in grave inadempimento, legittimando in tal modo la pretesa azionata monitoriamente dalla società concedente. Rigettava inoltre la domanda riconvenzionale dell’ A. che, in difetto di scioglimento del contratto di leasing, non poteva pretendere la restituzione dei canoni già pagati, nonchè la domanda riconvenzionale della società di condanna al ristoro del maggior danno, in quanto formulata tardivamente.

La sentenza di appello, notificata il 24.5.2017, è stata impugnata per cassazione da A.S. con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria.

Ha resistito RELEASE s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Alla adunanza 3.12.2018 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte e, rilevato che in atti era stato depositato soltanto il messaggio informatico di “invio” – privo di attestazione di conformità- della notifica telematica della sentenza impugnata, non risultando pertanto comprovata la data di ricezione della notifica della sentenza da cui decorreva il dies a quo del termine breve ex art. 326 c.p.c., aveva concluso per la improcedibilità del ricorso principale e per la inefficacia del ricorso incidentale tardivo, in applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria in data 1.4.2019 questa Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite cui era stata rimessa la questione di massima importanza relativa alla improcedibilità del deposito della copia della relata di notifica della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità, ma senza che la controparte abbia disconosciuto la conformità della copia all’originale.

La questione è stata risolta dalle Sezione Unite con Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 e la causa è stata quindi rimessa alla odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione in rito relativa alla procedibilità del ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 che ha affermato i principi di diritto secondo cui – “Ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata, è necessario che il contro ricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli” – “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, (ovvero “di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa” o ancora “di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa”) non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il contro ricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli”.

Nella specie risulta depositata dall’attore copia della sentenza di appello n. 1009/2017, sottoscritta con firma autografa, corredata da copia del messaggio di spedizione della notifica telematica eseguita dal difensore di RELEASE s.p.a. in data 24.5.2017 e di copia della relata di notifica con attestazione di conformità della sentenza e del messaggio di notifica del medesimo difensore, priva tuttavia di sottoscrizione autografa.

Orbene tali documenti assolvono ai requisiti richiesti per consentire sia la verifica di ammissibilità che quella di procedibilità del ricorso, tenuto conto che:

a) al procuratore del ricorrente che riceve gli atti in formato digitali, il gestore del server di posta elettronica non invia il messaggio di “avvenuta consegna” della sentenza e della relata di notifica, che viene invece trasmesso esclusivamente al notificante, il quale non è onerato del relativo deposito;

b) La corrispondenza agli originali informatici delle copie “informali” analogiche della sentenza e del messaggio di invio notifica, non sono state disconosciute dal procuratore della parte che ha resistito in giudizio con controricorso.

Il ricorso, tempestivamente proposto in relazione alla data di invio del messaggio di spedizione della notifica della sentenza di appello – eseguita a cura del legale di RELEASE s.p.a. -, supera pertanto la verifica di procedibilità.

Esame dei motivi del ricorso principale ed incidentale.

La vicenda fattuale si caratterizza per i seguenti passaggi:

– L’ A. prendeva contatto con il fornitore ( F.C. titolare del Cantiere Navale F. Bros. Di latina), individuava il bene e pattuiva il prezzo e la consegna;

– Quindi A. e Mercantile Leasing s.p.a. stipulavano il contratto di locazione il 4.7.2005

– In data 29.7.2005 era stipulato il contratto di compravendita tra Mercantile Leasing s.p.a. e la ditta fornitrice, e la prima corrispondeva l’intero prezzo di Euro 120.000,00

– Sebbene l’ A. avesse sottoscritto il verbale di ricezione e collaudo, la consegna del bene veniva promessa dal fornitore all’utilizzatore soltanto per il mese di agosto 2005: non essendo intervenuta la consegna ancora a febbraio 2006, l’ A. inviava al fornitore una diffida il 5.5.2006 e quindi ricorreva al Tribunale Latina per ottenere la consegna, dando notizia con nota in data 24.2.2006 anche a Mercantile Leasing s.p.a.

– L’ A. ad agosto 2006 comunicava alla società concedente di voler risolvere il contratto e di sospendere il pagamento dei canoni.

A- Ricorso principale A..

Primo motivo: violazione art. 1463 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo motivo: violazione artt. 1463 e 2033 c.c. – domanda di ripetizione canoni versati in dipendenza di contratto invalido.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha fatto scorretta applicazione delle norme in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive, non considerando che la operazione di leasing realizza un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura (compravendita tra il fornitore e la società concedente) ed il contratto di locazione finanziaria (tra l’utilizzatore-conduttore del bene e la società concedente-finanziatrice), e tale interrelazione comporta che la mancata consegna del bene (inadempimento relativo al contratto di fornitura) viene ad impedire ab externo, rendendola impossibile – per fatto del terzo -, la prestazione, gravante sulla società concedente -finanziatrice, avente ad oggetto – la concessione in godimento del bene locato all’utilizzatore.

Conseguentemente, se trovando applicazione la disciplina dell’art. 1463 c.c., anche la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di Euro 59.169,70 pari ai canoni di leasing già versati, doveva essere accolta.

I motivi sono infondati.

Risulta ex actis che l’ A. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo aveva dedotto con il secondo motivo anche la eccezione di “invalidità od inefficacia” del contratto di leasing che, a dire del ricorrente, non si sarebbe perfezionato, in quanto la società concedente, a causa della condotta del fornitore, non era stata in grado, per oggettiva impossibilità ex art. 1463 c.c., di dare corso agli obblighi assunti verso l’utilizzatore-conduttore.

Orbene, come questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015 ha evidenziato, pur nella multiformità degli schemi di locazione finanziaria adottati dalla prassi commerciale “Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un’operazione di finanziamento tendente a consentire al cd. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il cd. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale. Affiancata a questa v’è, necessariamente, un’altra operazione, quella tendente all’acquisto del bene del quale l’utilizzatore intende godere, ossia un’ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all’utilizzatore da lui finanziato. Proprietà che, soprattutto nel leasing traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietà dal concedente all’utilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.

Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore-locatario a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell’operazione, ossia che la cosa viene acquistata dal concedente perchè questi la dia in godimento all’utilizzatore.

Non v’è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti; cosi come è indubbio che tra i due negozi v’è un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario.

Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l’utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione; laddove, invece, il concedente è l’unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.”.

Da ciò deriva che, salvo diversa espressa pattuizione negoziale, il fenomeno non si colloca nello schema del “collegamento negoziale in senso stretto”, tale che i vizi genetici o funzionali afferenti ad un contratto riverberino direttamente sull’altro, difettando il “requisito soggettivo” della volontà delle parti di fondere gli schemi negoziali in un’unica causa giustificativa di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti, venendo piuttosto a configurarsi un collegamento di tipo economico-oggettivo, che evidenzia la funzione pratica che i singoli contratti, pur se strutturalmente autonomi anche sotto il profilo causale, vengono tuttavia ad assolvere unitariamente, convergendo alla realizzazione di uno scopo comune.

Se, dunque, le vicende attinenti alla patologia di un contratto non interferiscono direttamente su quelle dell’altro (il fornitore è coinvolto soltanto nello scambio del bene contro il prezzo, sicchè non ha voce nel rapporto di locazione finanziaria; analogamente il concedente ha interesse a conseguire le necessarie garanzie alla restituzione delle somme erogate, attraverso l’acquisto in proprietà del bene, ma non interviene – se non appunto quale destinatario degli effetti traslativi – sulle condizioni della fornitura concernenti la individuazione della tipologia del bene, le garanzie dei requisiti di qualità, il prezzo dello stesso e le modalità di consegna, che vengono pattuite direttamente tra fornitore ed utilizzatore), tuttavia la realizzazione del risultato pratico finale che le parti intendono conseguire con la operazione, impone a ciascuna di esse di agire, in relazione alle condotte contrattuali ad esse singolarmente riferibili, secondo il principio di buona fede reciproca, in modo da non pregiudicare l’interesse delle altre: pertanto, se l’utilizzatore viene a subire pregiudizio per l’inadempimento di un contratto (di compravendita), al quale egli è rimasto estraneo, graverà sul concedente – che è parte di quel contratto – una volta che sia stato informato del fatto impeditivo alla attuazione del risultato programmato, il dovere di attivarsi, in osservanza alla clausola generale di buona fede, e di esperire i mezzi ed i rimedi opportuni idonei a salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore-conduttore, costringendo all’adempimento il fornitore sia sospendendo il pagamento del prezzo, sia – nei casi più gravi – esercitando l’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura.

La Corte territoriale, dopo avere rilevato che la mancata consegna del bene da parte del fornitore non determinava “ipso jure” la invalidità od inefficacia del contratto di locazione finanziaria, e dopo aver ritenuto che la società concedente era rimasta inerte, invece di attivarsi per la risoluzione del contratto di vendita, ha poi affermato che l’utilizzatore, non avendo proposto specifica domanda di risoluzione del contratto di leasing per la condotta della società concedente violativa della clausola generale di buona fede ex art. 1375 c.c., si era reso inadempiente alla obbligazione di pagamento dei canoni legittimando in tal modo la risoluzione automatica del contratto di leasing di cui si era avvalsa la società concedente e le conseguenti richieste patrimoniali (pagamento canoni scaduti, interessi, penale) formulate con il decreto ingiuntivo.

Tale statuizione è contestata dall’ A., che, da un lato, sostiene che fin dall’atto di opposizione aveva dedotto una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta, consistita nella omessa consegna del bene, determinante anche la inefficacia del contratto di leasing (- ricorso pag. 6; sentenza in motiv. pag. 5 -); dall’altro rileva che l’azione giudiziaria promossa senza esito nei confronti del fornitore, non esauriva nè impediva all’utilizzatore di avvalersi anche del rimedio ex art. 1463 c.c. nei confronti della società di leasing, richiamando all’uopo il precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 secondo cui “se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole”).

Le ragioni esposte a fondamento dei motivi di ricorso in esame, non inficiano la decisione impugnata, che deve ritenersi conforme a diritto, anche se la motivazione della sentenza di appello deve essere corretta.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che, all’impossibilità sopravvenuta della prestazione di godimento cui è tenuta la società concedente in virtù del contratto di leasing (non vale qui verificare se il contenuto di tale obbligazione non sia il facere – inteso nel senso di assicurare il godimento – ma l’obbligare il fornitore ad eseguire la prestazione di dare – relativa al bene concesso in godimento -), segue lo scioglimento del rapporto contrattuale e l’obbligo restitutorio della prestazione di pagamento dei canoni già eseguita dall’utilizzatore (art. 1463 c.c.).

Ma è altrettanto fermo il principio secondo cui la mancata consegna del bene da parte del fornitore riverbera in modo diverso nel rapporto tra utilizzatore e concedente, dovendo aversi riguardo alle circostanze in cui viene a determinarsi la inattuazione del risultato pratico finale, riconducibile al fatto del fornitore, secondo che: 1-la consegna del bene debba essere eseguita direttamente all’utilizzatore, 2-che il pagamento del prezzo del contratto di vendita sia pattuito in un’unica soluzione o in acconti e saldo, 3-che la obbligazione di pagamento del prezzo di vendita sia o meno condizionata alla previa verifica tecnica ed accettazione del bene da parte dell’utilizzatore, 3-se le parti del contratto di leasing abbaiano modulato le rispettive posizioni, quali centri di imputazione dei diritti e delle azioni in relazione al contratto di fornitura, così da riservare all’utilizzatore ogni diritto ed azione – comprese quelle garanzia per vizi – e correlativamente ogni conseguente rischio di inadempimento inerente la obbligazione di consegna, limitando la posizione del concedente-acquirente a quella di destinatario dell’effetto traslativo della proprietà e di obbligato al pagamento del prezzo.

Appare, infatti, evidente come, da un lato, il concedente abbia interesse ad acquisire la proprietà di un bene di valore corrispondente al prezzo versato, onde precostituirsi la garanzia per l’eventuale inadempimento dell’utilizzatore alla corresponsione dei canoni (comprensivi del capitale anticipato dalla concedente nonchè dell’utile da questa ritraibile determinato – in caso di leasing traslativo – in funzione del valore residuo del bene alla cessazione della locazione) del contratto di leasing; mentre l’utilizzatore abbia interesse a disporre quanto prima dell’impiego del bene limitandosi a corrispondere al concedente l’importo delle singole rate dei canoni, rimanendo del tutto estraneo alle vicende inerenti il contratto di vendita. Dall’atro lato, il concedente ha evidentemente interesse a non anticipare la somma finanziata, senza premunirsi di alcuna garanzia di restituzione, intendendo prevenire limitandola od esonerandola del tutto – una propria diretta responsabilità nei confronti dell’utilizzatore per fatto altrui (determinato dalla omessa, ritardata o viziata consegna del bene), in modo che possa pregiudicare o paralizzare il pagamento dei canoni; mentre l’utilizzatore ha, invece, interesse a sciogliersi dal contratto di leasing ovvero a sottrarsi all’obbligo del pagamento dei canoni, nel caso in cui, indipendentemente dall’adempimento delle obbligazioni del concedente, non abbia avuto la tempestiva disponibilità del bene o questo è risultato non essere corrispondente alle proprie attese (alle qualità ed alle caratteristiche individuate).

Il coordinamento tra detti contrapposti interessi – avuto riguardo alla autonomia strutturale che conservano i due rapporti contrattuali di leasing e di vendita – di regola viene predeterminato convenzionalmente dalle parti, inserendo specifici richiami di scopo in entrambi i contratti, ed eventualmente attribuendo al soggetto estraneo al contratto, il potere di esercizio diretto di taluni diritti derivanti da quello.

La costruzione giuridica utilizzata al proposito è stata mutuata in via analogica dalla disciplina della rappresenta indiretta (o della disposizione negoziale parzialmente a favore di terzo di un diritto di credito), configurando in capo all’utilizzatore, estraneo al contratto di vendita, la titolarità del diritto di credito alla obbligazione di consegna del venditore (fermo l’effetto reale del trasferimento della proprietà in capo al contraente-acquirente) con la corrispondete attribuzione del potere di agire per la condanna all’adempimento o – in caso di inesatto adempimento o definitivo inadempimento – al risarcimento del danno (che bene può essere commisurato anche all’importo dei canoni di leasing già corrisposti senza sia stato possibile impiegare il bene).

Tuttavia, se appare chiara la ripartizione dei mezzi di tutela accordati all’utilizzatore ed al concedente (quest’ultimo conserva tutte le azioni ex contractu che derivano dal rapporto concluso con il venditore: fatta sempre salva la diversa possibilità per le parti di concordare altri meccanismi di tutela, ad esempio autorizzando l’utilizzatore di esperire, in nome e per conto del concedente od invece direttamente in proprio, prevedendo una legittimazione concorrente, anche altre azioni contrattuali – azione di risoluzione, azioni edilizie – derivanti dalla compravendita) nei confronti del fornitore inadempiente, più complessa è la relazione di condizionamento che viene ad istituirsi tra la mancata od inesatta consegna del bene e le obbligazioni che – derivano invece dal contratto di leasing.

Appare coerente, avuto riguardo alla fattispecie complessiva, il richiamo alla nozione della “causa concreta” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009), ancora da ultimo, intesa quale scopo pratico del contratto – in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – che viene a conferire rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra (cfr. Corte cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 12069 del 16/05/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018), sicchè, quando anche si reputino valide le clausole del contratto di leasing di esonero di responsabilità del concedente (vedi Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17767 del 05/09/2005), l’impedimento definitivo alla consegna del bene, determinando una oggettiva irrealizzabilità della causa concreta perseguita attraverso i negozi di locazione finanziaria e di vendita, viene a tradursi nella oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione relativa alla obbligazione assunta dal concedente -se non di fare godere- di dare in godimento il bene all’utilizzatore, legittimando quindi il ricorso alla risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), dovuta a fatto – del terzo – non imputabile al concedente (salvo che questi non abbia assunto la garanzia per la consegna eseguita dal fornitore).

Tanto premesso il verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta non può non essere disgiunto dall’indefettibile esame delle condotte tenute dalle parti del contratto di leasing: l’attuazione dei rispettivi interessi perseguiti attraverso la complessiva operazione, infatti, deve conformarsi – proprio in considerazione della “causa concreta” volta al finanziamento dell’acquisto di un bene destinato ad essere concesso in temporaneo godimento all’utilizzatore – al principio di solidarietà nel quale trova fondamento la clausola generale di buona fede, essendo tenuta ciascuna delle parti contraenti al dovere di attivarsi, nei limiti dei poteri concernenti la rispettiva sfera di controllo, al fine di salvaguardare l’interesse altrui onde evitare che la controparte, in dipendenza della esecuzione delle obbligazioni che è tenuta ad adempiere ex contractu, possa ricevere un ingiustificato pregiudizio ai propri diritti o trovare ostacolo nell’esercizio dei rimedi contrattuali.

Sotto tale prospettiva va condiviso il principio secondo cui nell’operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/05/2012).

Se infatti il contratto di vendita prevede che il bene sia fornito direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing preveda che la erogazione del finanziamento mediante il pagamento del prezzo di vendita sia subordinato all’avvenuta consegna del bene all’utilizzatore, risulta evidente come tanto l’utilizzatore (che aspira alla disponibilità dell’uso del bene), quanto il concedente (che aspira a conseguire l’utile ricevendo il versamento dei canoni – in restituzione del finanziamento), abbiano eguale interesse a che il fornitore effettui la consegna in modo corretto e tempestivo, sicchè, come al concedente non è consentito limitarsi al pagamento del prezzo di vendita, richiedendo il pagamento dei canoni disinteressandosi dell’effettivo adempimento del fornitore (poichè, diversamente, il contratto di leasing, non includendo la obbligazione di concedere il bene in godimento, perderebbe ogni sua specificità per tramutarsi in un semplice contratto di mutuo: tra le altre Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 5003 del 08/03/2005), così del pari all’utilizzatore non è consentito, indipendentemente dalla effettiva e regolare consegna del bene, omettere ogni cooperazione anche di tipo meramente informativo sui tempi e le modalità di consegna, così da indurre nel concedente il falso convincimento di dovere adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo nei confronti del venditore.

Dalle considerazioni che precedono possono trarsi le conseguenze in ordine alla soluzione della questione in diritto sottoposta all’esame di questa Corte.

E’ del tutto incontroverso che la consegna della imbarcazione non sia stata eseguita (sentenza appello in motiv. pag. 9).

E’ altresì incontroverso che l’ A. aveva scelto il fornitore, individuato il tipo di imbarcazione idonea alle sue necessità e concordato con il fornitore il prezzo di vendita (ibidem. pag. 8).

E’ inoltre incontroverso che l’ A., dopo aver stipulato il contratto di leasing in data 4 luglio 2004, ha sottoscritto con il fornitore il “verbale di consegna” del bene – sebbene la imbarcazione non fosse ancora disponibile presso i cantieri navali – che era stato trasmesso alla società concedente, la quale aveva effettuato il pagamento al fornitore dell’intero prezzo di vendita.

E’ ancora incontestato che l’utilizzatore ha iniziato a versare -sebbene non fosse stata adempiuta dal fornitore la consegna del bene- i canoni di leasing, continuandoli a corrispondere fino a quando, circa otto mesi dopo la stipula del contratto di leasing, ha comunicato alla società concedente, con nota 12.4.2006, che il bene non era stata consegnato, che egli aveva promosso iniziative legali contro il fornitore, e che da quel momento sospendeva il pagamento dei canoni.

Tale essendo il quadro delle condotte tenute dai contraenti, emerge che l’utilizzatore, il quale soltanto – collocato dalle stesse clausole del contratto di leasing, in relazione diretta con il fornitore: la clausola lett. O delle Condizioni particolari (riprodotta a pag. 12 del ricorso incidentale) prevede che la concedente trasferisce al conduttore “tutti i suoi diritti nei confronti del venditore, incluso il diritto alla garanzia, conseguenti al contratto di compravendita ” – ha portato a conoscenza della società concedente, tramite il verbale di consegna sottoscritto, un fatto del tutto antitetico a quello realmente verificatosi- di carattere impeditivo della prestazione (concessione in godimento del bene) posta a carico della concedente, la quale, pertanto, facendo legittimo affidamento sia sulle informazioni in possesso della parte anch’essa interessata all’esatto adempimento della obbligazione di consegna sia sul regolare pagamento delle rate dei canoni, ha provveduto, giusta disposizione contrattuale (art. 6, comma 11 delle Condizioni generali – riprodotto a pag. 13 ricorso incidentale – “al momento della consegna del macchinario il Venditore e la Conduttrice dovranno redigere e firmare un verbale di consegna la firma del verbale da parte della Conduttrice certificherà la sua piena accettazione….Alla firma del verbale da parte della Conduttrice consegue il pagamento al Venditore del corrispettivo della vendita pattuito dalla Conduttrice con il Venditore”) a corrispondere l’intero prezzo di vendita al fornitore per l’acquisto di una imbarcazione non ancora completata. Ne segue che, se può condividersi – alla stregua dei precedenti giurisprudenziali della Corte di legittimità – l’affermazione del ricorrente secondo cui la mancata consegna del bene determina la oggettiva impossibilità della prestazione gravante sul concedente, non per questo, tuttavia, rimane priva di rilevanza, sul vincolo obbligatorio nascente dal contratto di leasing, la condotta in concreto tenuta dall’utilizzatore-conduttore, il quale ha trasmesso alla concedente una dichiarazione non corrispondente alla realtà ed al quale soltanto può essere, pertanto, imputata la responsabilità per l’ingenerato incolpevole affidamento di Mercantile Leasing s.p.a. sulla regolare esecuzione del rapporto di leasing (affidamento ulteriormente confermato dal periodico versamento dei canoni e dal silenzio mantenuto sulla circostanza dall’utilizzatore per oltre otto mesi), in quanto a causa della scorretta informazione e della violazione del dovere di buona fede dell’utilizzatore, è rimasto precluso alla società concedente il tempestivo ed efficace esercizio di quelle iniziative e quei rimedi contrattuali volti sia a tentare di sollecitare il fornitore all’adempimento che sospendere il pagamento dell’intero prezzo di vendita per un bene che non era stato mai immesso nella disponibilità del conduttore.

Ne segue che essendosi indebitamente disinteressato l’ A. di salvaguardare, in conformità al dovere allo stesso imposto dall’art. 1375 c.c., l’interesse della concedente, ponendo in essere quelle accortezze minime (rifiuto di sottoscrizione del verbale, ovvero immediata comunicazione della mancata consegna del bene, o dei diversi accordi sui tempi di consegna – in ipotesi – pattuiti con il fornitore) che avrebbero evitato di dare corso alla inutile erogazione del finanziamento attuata mediante il pagamento del prezzo di vendita, l’utilizzatore rimane esposto alla obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, per illegittima sospensione del versamento dei canoni, dovendosi dunque confermare la correttezza in diritto della sentenza di appello impugnata, pur con la diversa motivazione indicata: l’utilizzatore pertanto rimane soccombente in ordine alla pretesa formulata con il ricorso monitorio dalla società concedente, non perchè non ha proposto alcuna domanda di risoluzione del contratto di leasing ex art. 1453 c.c., ma perchè imponendo con la sua condotta violativa del dovere di buona fede il sacrificio dell’interesse contrattuale della concedente, precludendole la possibilità di determinarsi aliunde, non avrebbe potuto imputare a quella, lasciata volutamente all’oscuro delle vicende relative alla consegna del bene, alcuna condotta di inadempimento o violativa del dovere ex art. 1375 c.c. di salvaguardia dell’utilità del risultato perseguito dal conduttore, tanto più che dai fatti allegati non emerge che l’utilizzatore, anche dopo aver comunicato l’iniziativa giudiziaria intrapresa nei confronti del fornitore, non ha formulato alcun invito alla concedente di risolvere il contratto di vendita e, dunque, alcun a colpevole inerzia può imputarsi a quest’ultima in ordine al mancato esperimento di tale azione contro il venditore.

Terzo motivo: falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente sostiene che avendo accertamento la Corte d’appello che anche la società concedente aveva contravvenuto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, sarebbe rimasto accertato l’inadempimento colpevole di quella e dunque si sarebbero dovute accogliere le domande risarcitorie, per danno non patrimoniale anche da responsabilità per lite temeraria, formulate in riconvenzionale dall’utilizzatore.

Il motivo rimane assorbito nell’accoglimento dei motivi primo e secondo.

Premesso che le domande svolte nel giudizio di merito dall’ A. si trovano in rapporto esclusione-incompatibilità (per cui accolta l’una deve essere rigettata l’altra in quanto i fatti costitutivi dell’una contraddicono i fatti costitutivi dell’altra), atteso che la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c. presuppone la non imputabilità della causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ed è dunque obiettivamente incompatibile con la concorrente azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c.; ed anche a supporre che, non avendo il ricorrente inteso predeterminare – nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – un ordine gerarchico tale da vincolare il Giudice di merito nell’esame prioritario della domanda principale rispetto a quella posta in subordine, deve ipotizzarsi un’assenza di preferenza nell’accoglimento delle domande alternative, osserva il Collegio che le domande risarcitorie, in considerazione della ritenuta – inopponibilità alla concedente della mancata consegna e della impossibilità della prestazione, vengono ad essere private della loro “causa petendi”, che era stata individuata nell’asserito illegittimo esercizio, in presenza della dedotta sopravvenuta impossibilità, del diritto potestativo di risoluzione automatica del contratto di leasing.

B- Ricorso incidentale RELEASE s.p.a.

Primo motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la società che la Corte territoriale non ha valutato la esistenza del verbale di consegna, sottoscritto dall’ A., con il quale l’imbarcazione veniva accettata e collaudata. Tale documento conteneva dichiarazioni non veritiere che avevano indotto la società a dare esecuzione al contratto di fornitura.

Secondo motivo: violazione delle clausole contrattuali (trascritte a pag. 12-14 controricorso) in relazione agli artt. 1362 e 1375 c.c.

La ricorrente incidentale lamenta che il Giudice di appello non ha correttamente ed esaustivamente esaminato e valutato le clausole celle Condizioni particolari e delle Condizioni generali del contratto di leasing, dalle quali emergeva che l’assunzione in via esclusiva, da parte dell’utilizzatore, dei rischi per la mancata od inesatta consegna, era controbilanciata dal trasferimento ad esso di tutti i diritti azionabili nei confronti del fornitore derivanti dalla vendita, ivi inclusi i diritti alla garanzia; ed inoltre che era demandata in via esclusiva all’utilizzatore la verifica della corretta esecuzione della prestazione di consegna del bene, rimanendo vincolata la concedente alle risultanze del verbale da quello sottoscritto.

I motivi sono inammissibili in quanto del tutto incoerenti rispetto alla ratio decidendi.

– RELEASE s.p.a. è rimasta, infatti, soccombente in grado di appello esclusivamente sul capo concernente la domanda “integrativa” (reconventio reconventionis), proposta con la comparsa di risposta, depositata in primo grado, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed avente ad oggetto la condanna dell’ A. al risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, rispetto a quello indennizzato dalla clausola penale, che la concedente aveva subito a causa della risoluzione del contatto di leasing.

La Corte territoriale aveva tuttavia dichiarato inammissibile tale domanda riproposta con l’appello incidentale – in quanto da ritenere tardiva per essere stata “proposta solo nella domanda di risposta e non nel giudizio di primo grado” e non essendo “consequenziale ad alcuna nuova o più ampia pretesa di parte opponente” (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 11).

Tale statuizione – indipendentemente dalla sua correttezza o meno in punto di diritto – non è stata investita dai motivi del ricorso incidentale interamente rivolti a contestare – inammissibilmente – soltanto alcune affermazioni contenute nella motivazione relativa al capo di sentenza favorevole alla stessa concedente.

– Pertanto entrambe le censure, in quanto prive del requisito di pertinenza alla ratio decidendi, vanno incontro alla pronuncia di inammissibilità.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato (quanto ai primi due motivi; assorbito il terzo) ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Consegue che le spese del giudizi di legittimità debbono essere interamente compensate tra le parti.

PQM

rigetta il ricorso principale, quanto al primo e secondo motivo, assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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