Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1934 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017,  n. 1934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15783/2013 proposto da:

G.L., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VISCIANO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GREMMOTEXPORT S.R.L., GR.LU.;

– intimati –

nonchè da:

GREMMOTEXPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, GR.LU. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso

l’avvocato BENILDE BALZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO BASSO, giusta procure in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 306/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale

e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Biella, che nel decidere dei due giudizi riuniti proposti dalla società Gremmo Texport srl e dal suo liquidatore, il signor Gr.Lu., ha accolto la domanda degli attori contro il signor G.L., già amministratore della menzionata società, che – contrariamente a quanto statuito dal primo giudice – ha ritenuto responsabile di concorrenza sleale e dello sviamento della propria clientela (costituita dalla preponente società giapponese, Itochu Wool, operante nel settore delle lane pettinate, ed avente sede operativa in (OMISSIS), di cui l’attrice era agente monomandataria, in favore di altra società di rappresentanza (la srl Botany Wool, ritenuta non legittimata passiva dal giudice distrettuale), da G.L. appositamente creata per sottrarre la cliente giapponese alla società attrice) e l’ha condannato al pagamento, in favore degli odierni resistenti di una somma equitativamente liquidata.

2.2. Secondo il giudice distrettuale, per quello che ancora rileva in questa fase, il principio di diritto secondo cui la concorrenza sleale è configurabile solo quando sussiste un rapporto di concorrenzialità tra imprese non escluderebbe la sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere da colui che si trovi in una particolare relazione con il soggetto che di essi si avvantaggi.

2.3. Nel caso in esame, l’attività posta in essere dall’amministratore della società danneggiata, anteriormente e posteriormente alla sue dimissioni dalla carica (quando era partito per l'(OMISSIS) allo scopo di contrattare la società committente ed ottenere l’incarico di agente monomandatario che era già stato proprio della società di famiglia), si salderebbero tra di loro, costituendo le prime delle vere e proprie attività illecite, preparatorie e prodromiche, volte a costringere la società giapponese a “ritenere conveniente l’affidamento del mandato di agenzia a G.L.” e le seconde delle attività illecite, probabilmente svolte con l’invio di alcune lettere alla società preponente da parte di clienti scontenti dell’attività commerciale svolta dall’agenzia italiana monomandataria.

2.4. Secondo il giudice del merito, infatti, la dichiarazione della preponente (del luglio 2003) di voler continuare la propria attività con la società attrice, non aveva valore idoneo a contrastare quanto provato, ossia al comportamento complessivamente tenuto dal convenuto, sia prima che dopo le dimissioni dall’incarico di amministratore della società di famiglia, volto a sottrarre a quest’ultima il mandato con mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale, per non aver svolto tale attività di procacciamento del cliente giapponese solo dopo aver esaurito i suoi rapporti con la società danneggiata.

2.5. La Corte territoriale, pertanto, ha statuito la responsabilità ed ha condannato il G. al pagamento di una somma (Euro 100.000,00), comprensiva di interessi e rivalutazione, equitativamente determinata, sulla base del bilancio relativo all’esercizio 2002 (da dove emergeva un utile di Euro 99.010,00), calcolandolo sul periodo di due anni, una volta acquisita la prova dell’an circa l’esistenza del danno subito.

3. Avverso tale decisione il signor Gr.Lu. ha proposto ricorso principale per cassazione, con cinque mezzi.

4. La società in liquidazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale (artt. 40 e 273 c.p.c., relativo alla mancata pronuncia di improcedibilità e/o nullità di domande duplicate risultate oggetto di sanatoria per intervenuta riunione procedimentale per connessione oggettiva e soggettiva), il ricorrente G. lamenta che le due domande identiche, proposte in violazione del principio di ne bis in idem, non siano state dichiarate improcedibili o nulle senza che possa rilevare la mancata proposizione dell’appello incidentale, trattandosi del dovere di una pronuncia d’ufficio da parte del giudice.

2. Con il secondo motivo (sulla pronuncia di condanna a somma precisa sul quantum, in assenza di accertamento sull’an) il ricorrente lamenta che la condanna al pagamento di una cifra tonda (Euro 100.000,00) sia avvenuta in modo apodittico, senza la prova della responsabilità in ordine all’an e tenendo conto di presunti utili di esercizio.

3. Con il terzo ((art. 2697 c.c.) sull’assenza di prova quale circostanza reiterata e che doveva portare a diversa conclusione quanto a pronuncia di responsabilità) il ricorrente critica la decisione della Corte territoriale perchè, senza specificare la differenza esistente tra il comportamento della persona giuridica e quello della persona fisica, sarebbe pervenuta alla paradossale conclusione che un semplice individuo (il sig. G.L.) avrebbe indotto o costretto o pressato una persona giuridica (un colosso imprenditoriale) a seguirlo nelle sue proposte.

4. Con il quarto ((art. 2598 c.c.) sulla natura generica della responsabilità per non leale concorrenza) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia precisato quale dei tre tipi di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c., sia quello in cui sia incorso il ricorrente, risultando una sorta di pronuncia d’imperio data in assenza di prove, con deduzioni di tipo probabilistico, e sulla base di una generica incolpazione.

5. Con il quinto (Erronea interpretazione della giurisprudenza dominante della Cassazione ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)) il ricorrente lamenta la mancanza della prova sull’esistenza dei danni derivanti dalla concorrenza sleale, alla luce del principio di diritto posto da Cass. n. 7306 del 2009.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale (omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5)) la società ricorrente lamenta, ai fini della quantificazione del danno liquidato dal giudice distrettuale, l’omessa considerazione di alcuni fatti decisivi della controversia: a) le ragioni della liquidazione della società danneggiata, quali risultano dalla sentenza del Tribunale di Biella n. 117/2009; b) la totale cessazione dell’attività di promozione della vendita di tessuti; c) l’utile di esercizio, ben superiore a quello dato per certo; d) la volontà della preponente giapponese di continuare a servirsi, per molti anni, della società posta in liquidazione, ove non ci fosse stato il successivo comportamento dannoso; e) la transazione intervenuta con la recedente e il pagamento di una consistente somma da parte di quest’ultima; f) la lontana scadenza del termine di vita della società e la giovane età di alcuni dei suoi soci.

7. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) il ricorrente si duole della erronea applicazione del fatto notorio relativo all’andamento dei mercati e delle sue congiunture, atteso che diversamente da quanto ipotizzato sarebbe notorio il fatto secondo cui l’attuale crisi economica non avrebbe cagionato un diminuzione drastica del fatturato e degli utili.

8. Con il terzo (omessa ammissione della CTU quale strumento di esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) sull’assenza di prova quale circostanza reiterata e che doveva portare a diversa conclusione quanto a pronuncia di responsabilità) il ricorrente critica la decisione del giudice distrettuale perchè, nonostante la richiesta, non avrebbe disposto una CTU per quantificare il danno subito, esaminando i bilanci e le buone condizioni finanziarie della società posta in liquidazione.

6. Il primo mezzo del ricorso principale, con il quale si pone il problema della sanzione processuale alla presunta violazione del dovere giudiziale di rilevare l’esistenza di un secondo identico (al primo) giudizio, per essere stato proposto in violazione del principio del ne bis in idem ed invece riunito al primo, è infondato.

6.1. Deve darsi continuità, nella specie ed in tale sede, al principio di diritto che questa Corte (Cass. sez. 3) ha già avuto modo di enunciare con la Sentenza n. 5894 del 2006, quando essa ha escluso che, “in applicazione di un parallelismo con l’istituto della litispendenza, la regola disciplinatrice del quale è nel senso che il processo iniziato per secondo deve essere definito in rito e non deve essere trattato, in cui abbia luogo avanti allo stesso giudice di due procedimenti identici”, il giudice debba trattare il processo” considerando soltanto il primo giudizio, di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest’ultima resti preclusa anche sul secondo.

Infatti, ciò, oltre ad essere in contrasto con la stessa previsione della riunione obbligatoria dei procedimenti identici pendenti avanti al medesimo giudice, sarebbe anche in manifesto contrasto con quanto accade allorquando un giudizio venga definito con pronuncia di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio, la cui proposizione non è impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio.” Infatti, il parallelismo con l’istituto della litispendenza può soltanto suggerire che, in relazione a riti processuali imperniati sulle preclusioni, la verificazione di una di siffatte preclusioni (di rito o di merito) nel primo processo determini l’effetto di impedire che, nel secondo processo, la preclusione possa essere superata, ciò che nella specie non è stato neppure allegato.

7. Con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno, nel merito, insorge il secondo mezzo principale di cassazione, ma con una doglianza che è del tutto infondata perchè la sentenza motiva e contiene la giustificazione dell’utilizzazione del metodo equitativo di quantificazione del risarcimento, peraltro a seguito dell’accertamento della responsabilità del suo autore.

7.1. Al riguardo della quantificazione, poi, nessuna censura specifica è stata svolta.

8. Il terzo mezzo dell’impugnazione principale è fondato e deve essere accolto.

8.1. Infatti, pur senza muovere censure all’affermazione in diritto, svolta nella motivazione della decisione impugnata (e riassumibile nel principio secondo cui la concorrenza sleale, che è configurabile solo quando sussiste un rapporto di concorrenzialità tra imprese, non è esclusa in caso di atti di concorrenza sleale posti in essere da colui che si trovi in una particolare relazione con il soggetto che di essi si avvantaggia) il ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia concluso la sua indagine sull’an della responsabilità civile dell’amministratore della società danneggiata con l’affermazione dell’esistenza conclamata di un’attività di condizionamento svolta dalla persona fisica (il G.) su una rilevante organizzazione straniera (una persona giuridica giapponese, con sede in (OMISSIS)), senza che sia chiarito in che modo tali pressioni siano state esercitate in modo causalmente efficiente.

8.2.La sentenza impugnata, infatti, ipotizza che “la società australiana (sia) stata a ciò indotta” “probabilmente, anche a causa delle numerose lettere a lei pervenute proprio in quel periodo, lettere con le quali erano segnalate difficoltà di approvvigionamento” (pp. 1819 della motivazione).

8.3. Ma, per l’appunto, si tratta di una ipotesi “probabilistica” e di incerta fonte, non essendo neppure menzionati i fondamenti di quel convincimento giudiziale, a cominciare dal numero e dalla paternità delle lettere, dal loro contenuto e dalle ragioni che avrebbero spinto la società nippo-australiana a optare per il recesso dal rapporto di agenzia con la società attrice.

8.4. E’ necessario, perciò, richiamare il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23059 del 2009), e secondo cui “il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici” (cfr., altresì, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 2008; Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 2009; Sez. 3, Sentenza n. 22894 del 2005; ecc.).

8.5. La sentenza impugnata, pertanto, difetta per l’assenza di una esatta individuazione degli elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni svolte in termini di pura e semplice probabilità, ciò che non è consentito per una affermazione della responsabilità e della condanna di una persona ai danni da risarcire.

8.6. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata alla medesima Corte territoriale che, in diversa composizione, riesaminerà i fatti di causa e le relative prove, attenendosi al principio di diritto sopra menzionato, e regolerà le spese anche di questo giudizio.

9. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale nonchè i tre mezzi di quello incidentale (che censurano l’incerta utilizzazione del criterio dell’utile di esercizio computato – oltre ogni ragionevolezza – solo su un lasso temporale biennale, e non più lungo, per liquidare il danno cagionato alla società attrice nella fase di merito), in quanto logicamente successivi al riesame del mezzo esaminato, rimangono assorbiti dall’accoglimento dell’indicato motivo di cassazione.

PQM

Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto ed il quinto, nonchè il ricorso incidentale, e respinti il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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