Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19339 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19339 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 3511-2017 proposto da:

cosT \NTIN0

\ 01 ,0 ,

elet ti v’,Imente domiciliato in R( 1.\, VIA

CRI’ISCF,NZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI 1)11 STIT-ANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO DII PAC1′,:,
– ricorrente con ti()
\I ,1.\ Si g.\ 05403151003, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROM.V I G FAR. \V11 4,1 22, presso
IO> studio dell’avvocato r\RTI’RO I \ RLSCA, che la rappresenta e dif -enele;
– COnti”011.COrtell te –

contro
I 1,L1 I riN TO

1,.\1M S O C COO P:

1
6.eYST

Data pubblicazione: 20/07/2018

PROC. nr . 3511/2017 RG

– intimato avverso la sentenza n. 1354/2015 della C( )1{T1′. \ P1 3 11 LO di RVGGIO
CM,A13R1.\, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

RILEVATO
che, con sentenza in data 23.10.2015- 29.7.2016 nr. 1354/2015, la
Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale
della stessa sede, con integrazione della motivazione e per l’effetto
respingeva la domanda proposta da PAOLO COSTANTINO per la condanna
della società TRENITALIA spa, nella qualità di coobbligata solidale ex art.
29, 2^ comma, D. L.gs 276/2003, al pagamento di competenze lavorative e
TFR

maturati quale dipendente della società NEW LABOR società
nel corso del giudizio di primo grado,

cooperativa, dichiarata fallita

appaltatrice del servizio di pulizia di materiale rotabile da TRENITALIA spa;
che il giudice del gravame riteneva estensibili alla fattispecie di causa i
principi affermati da questa Corte nell’arresto nr. 15432/2014, in particolare
in ordine alla inapplicabilità agli appalti pubblici del disposto di cui all’art.
29, comma 2, D. L.gs 276/2003;
che

ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza PAOLO

COSTANTINO, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui ha opposto
difese con controricorso TRENITALIA s.p.a; il Fallimento della NEW LABOR
soc. coop. è rimasto intimato
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

CONSIDERATO
che

il ricorrente ha denunziato con l’unico motivo— ai snesi

dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—violazione e falsa applicazione dell’art.
29 , comma due, D.L.gs. 276/2003, osservando che la applicazione

2

del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. 1.1ZATNCI’ISCA S1 3 1 <',N.\. PROC. nr . 3511/2017 RG nell'appalto di causa del D.L.gs. 163/2006 non escludeva la applicabilità dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 giacché al di fuori del caso delle amministrazioni pubbliche, alle quali il predetto art. 29, comma 2, non si applicava per il disposto dell'articolo 1, comma 2, dello stesso testo di legge ( come chiarito dall'art. 9 D.L. 76/13) per gli altri soggetti non vi erano ragioni per non ritenere la norma pienamente applicabile. che, in questa sede si intende assicurare continuità al principio di diritto , già enunciato da questa Corte ( Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, n. 10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del D.LGS. n. 276 del 2003— esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001— è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica). Nei citati precedenti si è evidenziato come per i soggetti pubblici la esclusione della applicazione dell'articolo 29 D.Lgs. 276/2003 discenda unicamente dalla previsione contenuta nell'articolo 1 dello stesso D.Lgs. e non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. In questo senso la disciplina del decreto legge 76/2013, articolo 9, comma 1— (secondo cui le disposizioni dell'articolo 29, comma 2 del D.L.gs. 276/2003 non trovano applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)— ha chiarito un principio immanente nel sistema. La differente regolamentazione tra «aggiudicatori» privati ed «aggiudicatori» pubblici non è sospettabile di illegittimità costituzionale, con riguardo al rilievo della disparità di trattamento fra enti pubblici e privati imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per l'aggravio connesso alla previsione di responsabilità ai sensi dell'art. 29 D. L.GS. 276/2003. Quanto al primo profilo, sono state già evidenziate da questa Corte le peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano la diversità delle discipline (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327), 3 che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso; R=e..0C. nr . 3511/2017 RG osservandosi che nell'appalto privato il committente non incontra alcun limite nella scelta del contraente laddove nelle procedure di evideaza pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del contraente, poiché gli enti aggiudicatori nella valutazione delle offerte «sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e ,sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza...» (art. 86 D.L.GS rispetto da parte della impresa concorrente della normativa in materia di sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti previdenziali ed assistenziali (art. 38 D.L.GS 163/2006). La diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilkwo giustifica la posizione più onerosa prevista per glì imprenditori privati con partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati o pubbliche ammiristrazioni„ in relazione alla peculiarità della loro qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline. In relazione all'ulteriore profilo di incostituzionalità deve osservarsi come non sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve accogliersi il ricorso cei lavoratore per manifesta fondatezza, con cessazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esarne della controversia alla luce del principio di dtitto enunciato nonché alla regolamentazione delle spese del presente giud zio di legittimità; PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia-- anche per le spese— alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9.5.2018 163/2006) otre che ad effettuare controlli preventivi anche in merito al

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