Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19339 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. II, 17/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/09/2020), n.19339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa Consiglie – –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24148-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SOPRANI N. 2B

CASTELFIDARDO – ANCONA – presso l’avv. MARIO NOVELLI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

La Corte, rilevato che:

Il Tribunale di Ancona, con Decreto del 25/6/2019, ha rigettato il ricorso proposto da S.M., cittadino del Ghana, avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto che, anche a ritenere credibile il racconto dello straniero(il ricorrente aveva dichiarato di essere vissuto a Gomunmuni sino ai dodici anni, da dove era fuggito presso la nonna a Lagos per non essere sacrificato al Dio Gomunmuni, albero venerato come tale, al quale veniva sacrificato ogni anno un figlio primogenito, di essere rimasto a Lagos per cinque anni e poi di avere lasciato la Nigeria, in quanto ossessionato dagli incubi relativi all’idolo), non poteva ritenersi sussistente un serio rischio per la vita o l’incolumità, dato che: il sacrificio umano nelle religioni tradizionali è definitivamente scomparso, ed è proibito dalle autorità statali, come riportato da IRB; il richiedente era stato mandato a Lagos, ove era vissuto cinque anni senza minacce o aggressioni, frequentando la scuola ed aiutando la nonna a vendere erbe, sicchè la decisione di lasciare l’ultimo Paese, la Nigeria, era stata determinata dagli incubi notturni, che non giustificano l’attivazione della rete di protezione internazionale.

Il Tribunale ha valutato la situazione del paese di origine del S., avuto riguardo alle fonti consultate, nonchè della città di Lagos, ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, rilevando che il ricorrente non poteva ritenersi in condizioni di elevata vulnerabilità, e che nulla era stato allegato in riferimento alla vulnerabilità per effetto dello sradicamento dal contesto socio-economico nazionale.

Avverso questo decreto S.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il Tribunale concluso per la non credibilità della narrazione della parte, pur a fronte del rispetto di tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, senza valutare la situazione del paese di provenienza, ed anche della Libia quale paese di transito.

Il motivo è inammissibile; il Tribunale ha valutato la situazione del ricorrente alla stregua della stessa narrazione resa, come reso evidente dagli specifici rilievi assunti nei par. 4 e ss.

Ne consegue la piana incongruenza del motivo, laddove la parte si duole della non credibilità della propria narrazione.

Quanto al riferimento alla Libia, quale paese nel quale la parte è rimasta per due anni prima di imbarcarsi per l’Italia, va rilevato che, per giurisprudenza consolidata, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide: il paese di transito potrà tuttavia rilevare (direttiva UE’ n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (così la pronuncia 31676/18). Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria; sostiene che non avrebbe ottenuto tutela nello Stato di origine, e di non avere cercato protezione dalla Polizia per la sfiducia riposta nella stessa; sostiene inoltre che deve essere valutata anche la situazione in Libia, ove la parte è vissuta per un lasso di tempo apprezzabile, e da cui è stato costretto a partire per la situazione di violenza indiscriminata.

Anche il secondo mezzo è inammissibile, dato che il ricorrente si è limitato a contrapporre ai rilievi del Tribunale la propria differente visione, anche nel riferimento a fonti internazionali riferite genericamente ad un uso eccessivo della forza da parte della polizia, peraltro ” nel contesto di manifestazioni e durante sgomberi di massa”, situazioni che nulla hanno a che fare con lo specifico vissuto del ricorrente, e ad un limitato accesso alla giustizia.

Quanto al riferimento al Paese di transito, vale quanto sopra già rilevato (e, come si è già detto, il ricorrente non ha neppure dedotto di avere allegato a base della domanda la sua specifica situazione di vita in Libia).

Con il terzo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale valutato la situazione nel paese di origine e di transito in modo adeguato.

E’ inammissibile anche detto motivo, palesemente inteso alla generica contestazione della valutazione del Tribunale.

Con il quarto motivo, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1997, art. 5, comma 6; si duole il ricorrente della mancata valutazione della sua storia personale, della situazione devastante in Libia, della grave situazione della giustizia nel Paese di origine e della giovane età, e di essere entrato in Italia all’età di diciotto anni.

Il mezzo presenta profili di inammissibilità, dato che il Tribunale ha valutato la situazione personale del ricorrente alla stregua dei fatti allegati, valutazione che è meramente contestata dalla parte, e quanto al riferimento alla situazione in Libia, vale quanto sopra rilevato.

Nulla sulle spese, non essendosi difeso il Ministero.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Vedi Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA