Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19339 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26045-2008 proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE

PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE PAOLA GABRIELE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Palermo, con decreto del 27.9.2007, pronunciato su ricorso proposto il 17 ottobre 2006, ha condannato La Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare a B.C. la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione perla non ragionevole durata del processo.

Il giudizio, introdotto davanti alla Corte dei conti per ottenere la estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti retributivi attribuiti al personale in servizio e iniziato con ricorso depositato il 7.8.1998, era stato definito con sentenza del 22.4.2005.

La corte d’appello ha dichiarato interamente compensale le spese del giudizio.

B.C. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 29.10.2008.

Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Vi ha chiesto che, accolto il ricorso, la Corte decida la causa nel merito condannando l’amministrazione a pagare la somma di Euro 2,750,00 per essersi il giudizio presupposto protratto, oltre il limite della ragionevole durata di tre anni, per tre anni ed otto mesi ed applicando a tale diversa durata il criterio indennitario seguito dalla recente giurisprudenza di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cassazione del decreto è chiesta in base a due motivi.

Entrambi denunciano violazioni di legge in relazione alla durata irragionevole del processo e alla misura dell’indennizzo.

I motivi sono conclusi, da quesito.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Il giudizio presupposto, durato sei anni ed otto mesi circa, ha dato luogo davanti alla corte di appello di Palermo a decisioni che, venute all’esame di questa Corte, hanno conosciuto esiti diversi, sia di accoglimento sìa di rigetto del ricorso.

Orbene, ritiene il collegio che i motivi di questo come degli altri analoghi ricorsi esaminati nella presente occasione contengano una critica adeguata delle cagioni che hanno determinato il giudice di primo grado a individuare in un periodo inferiore, anzichè in tre anni ed otto mesi, la non ragionevole protrazione del giudizio presupposto.

Il numero, anche elevato, degli atteri, non escludeva infatti che il giudizio di primo grado dovesse durare non più di tre anni, visto che la domanda avrebbe potuto essere decisa in base alla dichiarazione di manifesta infondatezza d’una questione di legittimità costituzionale, senza perciò che si fosse dovuto procedere ad attività istruttorie.

Rispetto alla diversa non ragionevole durata di tre anni ed otto mesi, la liquidazione dell’equa riparazione in 2.000,00 Euro non risponde allora ad alcuno dei criteri indennitari che questa Corte impiega.

Il decreto deve dunque essere cassato.

La Corte si può pronunciare nel merito (Cass. 28 ottobre 2009 n. 22873).

La liquidazione in Euro 2.750,00 chiesta dalla ricorrente è conforme ad uno dei criteri seguiti ora dalla giurisprudenza di questa Corte (come risulta dalla sentenza appena richiamata).

La domanda è dunque accolta con la condanna della Presidenza de Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 2.750,00 con gli interessi legali dalla data in cui la domanda è stata proposta.

Le spese giudiziali del doppio grado sono liquidate nel dispositivo.

Quelle del giudizio di primo grado sono distratte in favore dell’avvocato De Paola che ha dichiarato di averle anticipate.

Considerato che la parte aveva richiesto come indennizzo la somma di 13.333,33 Euro e che la domanda è stata accolta in misura sensibilmente inferiore, le spese dei due gradi di giudizio si prestano ad essere compensate per due terzi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 2.750,00 con gli interessi legali dalla data della domanda; compensa per due terzi le spese del doppio grado e condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento del residuo terzo, liquidando l’intero per il giudizio di merito in Euro 840,00 – di cui 350,00 per diritti e 450,00 per onorari – con distrazione in favore dell’avvocato De Paola, e per il giudizio di cassazione in Euro 600,00 Euro, di cui 500,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generala ed agli accessori di legge.

Dispone che la cancelleria dia le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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