Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19338 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19338 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
SU] ricorso 3073-2017 proposto da:
1).\

),STA \ ITTORIO, elettivamente domiciliato in R(

VI;\

CRI’ISCI:7\7,10 2, presso lo studio dell’avvocato 17,10 BONANN1, chc lo
rappresenta c difende: un it ameni e all’avvocato C. RI

C[RIA ANI;

– ricorrente contro
IN .\II , – ISTITUTO N AZION
IN1

PUR .\SSICURAZIONk

CONTRO

SUL LAVORO 01165400589, in persona del 1)irettorc

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \T\ IV NOVVNIHRr,
14-1, presso la sede dell’AVVOCATI:R.\ dell’Istituto medesimo,
rappresentato c direso dagli avvocati 11\111 \ l’AVATA, I ,UCI AN \
RO,\11′,0;

Q b<;cì Data pubblicazione: 20/07/2018 PROC. nr . 3073/2017 RG - controricorrente avverso la sentenza n. 291/2016 della CORTI D' \ di GI,NOVA, depositata il 02/08/20 I 6; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata RILEVATO che con sentenza del 6 luglio - 2 agosto 2016 numero 291 la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto da VITTORIO DA COSTA avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia, che aveva respinto la domanda dell'appellante nei confronti dell' INAIL diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale; che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva corretta la attribuzione da parte del ctu del primo grado alla malattia «placche pleuriche» del codice numero 331 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12 luglio 2000 (per il quale era prevista una quantificazione della invalidità variabile fino alla misura massima del 5%) e la stima del danno in misura del 4% ; riteneva, altresì, condivisibile il giudizio di esclusione del dedotto disturbo post-traumatico da stress; che avverso la sentenza ha proposto ricorso VITTORIO DA COSTA, articolato in cinque motivi, cui l' INAIL ha opposto difese con controricorso; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'udienza— ai sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile; che il ricorrente ha depositato memoria CONSIDERATO che la parte ricorrente ha dedotto: - con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile-- violazione e falsa applicazione degli articoli 191 e seguenti e 445 codice di procedura civile nonché dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 38/2000. Ha impugnato la sentenza per avere recepito, al pari del giudice del primo 2 del 09/05/2018 dal ( ()nsigliere Dott. FRAN( I:„SCA PROC. nr . 3073/2017 RG grado, le conclusioni del CTU, che aveva attribuito alla affezione « placche pleuriche» il codice 331 della tabella delle menomazioni, cui corrispondeva una invalidità fino al 5%; tale codice identificava meri esiti cicatriziali mentre le placche pleuriche erano una malattia, che costituiva il primo stadio di una patologia cancerosa. Alla voce 57 della tabella delle malattie professionali le «placche pleuriche da asbesto» erano qualificate come evolutiva. Il CTU del primo grado aveva disatteso una legge scientifica universale, la teoria multistadio della cancerogenesi, a partire dalla cosiddetta iniziazione. Ha dedotto che il giudice dell'appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali riteneva di privilegiare conclusioni di medici del lavoro riportate in manuali non-specialistici e superate dalle pubblicazioni scientifiche più recenti. Il mancato rinnovo della consulenza del primo grado comportava, poi, violazione del principio di effettività del doppio grado di merito e della norma dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 38/2000, in quanto l'errore scientifico consistente nell'applicare principi scientifici ormai superati ridondava in violazione del diritto all'indennizzo. - con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 5 codice di procedura civile-- omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistenti : - nella relazione medico-legale allegata al ricorso di primo grado, che attestava l'esistenza di un «disturbo post-traumatico da stress cronico Seveso» - negli atti e documenti prodotti con invio telematico in data 27 febbraio 2015, relativi alla letteratura scientifica sulle malattie amiantocorrelate. Quanto al disturbo post-traumatico da stress, la relazione del consulente del CTU era contraddittoria perché, pur escludendo la patologia, dava atto della preoccupazione del ricorrente per le proprie condizioni di salute. - con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— violazione degli articoli 112 codice di procedura civile, 3 malattia professionale; ogni malattia era per sua natura duratura ed PROC. nr . 3073/2017 RG 24 e 111 Costituzione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello; - con il quarto motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— violazione dell'articolo 132 numero 4 codice di procedura civile e dell'articolo 111 della Costituzione, assumendo il carattere apparente della motivazione; procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 420 e seguenti codice di procedura civile 2697, 2699, 2700 cod.civ., 13 comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 38/2000 in relazione all'art. 139 DPR 1124/1965, 13, comma 3, decreto legislativo 38/2000, 445 codice di procedura civile, per avere la Corte d'Appello fondato la decisione unicamente sull'esame della consulenza medico-legale e dei chiarimenti del CTU piuttosto che sugli atti processuali e sulle prove offerte ed, in particolare, sui documenti allegati al ricorso e su quelli acquisiti nel corso del giudizio (come da deposito telematico in data 27 febbraio 2015) ; che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto; che, invero: - il primo motivo, nella parte in cui denunzia la violazione della tabella di cui al DM del 12 luglio 2000 ( censura qualificabile in termini di violazione di norme di diritto), è infondato. La sentenza, nel recepire le valutazioni del ctu del primo grado, ha applicato il codice 331 della tabella delle menomazioni relativo a: <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA