Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19338 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. II, 17/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio Consiglie – –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25636-2016 proposto da:

M.B., in qualità di trustee del TRUST VILLA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO, 40, presso lo studio

dell’avvocato MARIANTONIETTA SAFFIOTI, rappresentato e difeso dagli

avvocati FERDINANDO DE LEONARDIS, CARLO MAZZU’;

– ricorrente –

contro

COMUNE MAROSTICA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MERLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI BINDA;

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO ROBERTO FAVERO;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.C., X.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1584/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2005 il sig. M.G., proprietario di un terreno in Comune di Marostica, catastalmente identificato nel Catasto Terreni dalla particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), conveniva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa i coniugi X.L. e A.M., comproprietari di un terreno limitrofo, esponendo:

che nella suddetta particella n. (OMISSIS) insisteva una strada in sua proprietà, da lui stesso estesa rispetto ad un tracciato preesistente, utilizzata per l’accesso ad alcuni immobili di cui pure egli era proprietario;

che, a seguito di un contenzioso con i suddetti signori X. e A., egli aveva appreso che il Comune di Marostica, con Delibera consiliare n. 42 del 30 maggio 2005, aveva inserito la suddetta strada privata fra le strade vicinali, nominandola via (OMISSIS) e classificandola come strada urbana;

che, a seguito di tale classificazione, il Comune aveva rilasciato ai signori X. e A. l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile.

Sulla scorta di tali premesse M.G. chiedeva che il tribunale, previa declaratoria di illegittimità dell’autorizzazione all’apertura di un passo da carraio concessa dal Comune di Marostica ai convenuti, accertasse che questi ultimi non potevano vantare alcun diritto di passaggio sulla suddetta strada.

Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale di Bassano del Grappa disponeva la riunione della causa ad altra, introdotto dal medesimo M.G. nei confronti Comune di Marostica e avente ad oggetto l’accertamento negativo della natura pubblica della strada in questione e la declaratoria di illegittimità del relativo inserimento nell’elenco delle strade comunali, nonchè, in subordine, il riconoscimento dell’usucapione della suddetta strada da parte del medesimo M.G..

Nel corso del giudizio di primo grado M.G. decedeva e, a seguito della conseguente interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi B. e M.C.a (che restavano contumaci), dal Comune di Marostica e dal Trust Villa, il quale ultimo faceva proprie le domande a suo tempo spiegate da M.G..

Il Tribunale rigettava tutte la domanda attoree, dichiarando la natura di strada vicinale pubblica della via (OMISSIS).

La Corte d’appello di Venezia – adita con l’appello principale di M.B., in proprio e nella qualità di trustee del Trust Villa, e con l’appello incidentale di A.M. (per l’accoglimento della sua domanda risarcitoria disattesa dal primo giudice) – rigettava entrambe le impugnazioni, confermando la natura di strada vicinale pubblica della via (OMISSIS). La Corte territoriale argomenta che:

– la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.05.2005 ha valore non costitutivo ma meramente ricognitivo della natura vicinale della strada;

– M.G. non ha fornito la prova di essere proprietario della strada in questione;

la missiva del Sindaco del Comune di Marostica del 13 gennaio 1967, prodotta dall’attore, dimostra “l’indiscussa autorità del Comune di Marostica sulla strada, manifestata mediante precise prescrizioni circa le modalità di intervento sul percorso pubblico in parola, riservandosi, in mancanza, di “adottare provvedimenti del caso”” (pag. 10, p. 4, della sentenza).

Avverso la sentenza della Corte lagunare M.B., nella qualità di Trustee del Trust Villa, ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi.

La sig.ra A.M. e il Comune di Marostica hanno presentato controricorso, mentre M.C. e X.L. sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 gennaio 2020, per la quale M.B. e il Comune di Marostica hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 133 e 281 sexies c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando il motivo di appello con cui era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla mancata allegazione della stessa al verbale dell’udienza di discussione. Nel mezzo di impugnazione si argomenta che la mancata allegazione della sentenza al verbale dell’udienza di discussione lederebbe il “principio dell’unità documentale che è caratteristica peculiare del procedimento decisionale introdotto dall’art. 281 sexies c.p.c., che è specifico e derogatorio rispetto a quello ordinario” (pag. 8 del ricorso per cassazione).

Il motivo non può trovare accoglimento: l’assunto del ricorrente secondo cui la sentenza pronunciata nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c., sarebbe nulla perchè non incorporata materialmente nel verbale non ha fondamento, avendo questa Corte già equiparato alla stesura della sentenza a verbale la stesura della stessa su foglio separato allegato al verbale (cfr. Cass. 18743/07: “la sentenza pronunziata a termini dell’art. 281 sexies c.p.c., può ritenersi pubblicata ai fini della decorrenza dei termini (non acceleratori) ad opponendum, e senza che assuma rilievo il successivo o contestuale “deposito” in cancelleria ed anzi in esonero dall’onere del cancelliere di provvedere alle comunicazioni di rito, le volte in cui la pronunzia, scritta a verbale od al verbale allegata, sia stata letta in udienza e di tal lettura (dispositivo e concisa motivazione) si dia atto nel verbale dal Giudice immediatamente sottoscritto”. Si veda anche Cass. 10453/14, nella cui motivazione si legge: “Invero, nel caso in esame non solo è stata data lettura del dispositivo in udienza, garantendo così l’immodificabilità della decisione assunta, ma ne sono state anche comunicate le motivazioni attraverso la consegna di uno stampato poi sottoscritto dal giudice e depositato in cancelleria. In tal modo è stata garantita non solo l’immodificabilità della decisione, ma anche la sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione. Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall’art. 281 sexies c.p.c., non può essere dichiarata non solo perchè una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche perchè comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto”.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa non rilevando come tra le due cause riunite in primo grado introdotte dalla sig. M. contro i coniugi X.- A. e, rispettivamente, contro il Comune di Marostica – non vi fosse alcun vincolo di connessione tale da giustificarne una trattazione congiunta, essendo tali cause diverse per soggetti, petitum, e causa petendi.

Il motivo è inammissibile, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire (tra le tante, Cass. n. 12989/2010) che il provvedimento di riunione di cause connesse previsto dall’art. 274 c.p.c., avendo carattere ordinatorio, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, (pur menzionando nella rubrica gli artt. 111 e 116 c.p.c. e art. 922 c.c.), il ricorrente contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando il mancato esame di risultanze ritenute decisive in ordine alla dimostrazione del diritto di proprietà vantato dall’originario attore sulla strada per cui è causa. In particolare il mezzo di impugnazione attinge la statuizione dell’impugnata sentenza secondo la quale “nè la prova spettante all’attore può intendersi soddisfatta ora con la produzione dell’atto di acquisto da parte del Trust Villa, che è solo parte intervenuta e non subentra e non può sostituirsi negli oneri probatori spettanti solo all’attore, ma non adempiuti” (pag. 11, primo capoverso, della sentenza). Il ricorrente argomenta come, essendo stata proposta un’actio negatoria servitutis, l’onere probatorio gravante sull’attore è attenuato rispetto all’azione di rivendica e doveva ritenersi soddisfatto mediante la produzione documentale effettuata da M.B. (dichiarazione di successione al padre e atto istitutivo del Trust).

Il motivo va giudicato inammissibile, risultando esso formulato in difformità dal paradigma fissato nell’art. 360 c.p.c., n. 5; il ricorrente, infatti, non lamenta l’omesso esame di fatti storici, individuati nel ricorso con l’indicazione delle ragioni della relativa decisività, ma lamenta l’omesso esame di documenti (“titolo di provenienza, successione al padre, atto istitutivo Trust Villa”) senza, peraltro, specificarne il contenuto.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c., il Collegio rileva che la stessa non è argomentata in alcun modo; in ogni caso va qui richiamato il principio espresso in Cass. 13960/14, alla cui stregua, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 111 c.p.c., essa va giudicata inammissibile per carenza di interesse, giacchè, quand’anche fondata, non condurrebbe alla cassazione della sentenza impugnata, non avendo il ricorrente adeguatamente specificato nè quale sarebbe il contenuto della produzione documentale effettuata dal Trust intervenuto in giudizio ex art. 111 c.p.c., nè per quale ragione i fatti risultanti da tale produzione documentale sarebbero decisivi ai fini della prova della proprietà del fondo in capo a M.G.. Decisività che – giova aggiungere – non potrebbe in astratto desumersi dalla sola considerazione del conferimento al Trust dell’immobile di cui si discute, giacchè il fatto che un soggetto disponga di un immobile in un atto pubblico non costituisce di per se stesso prova della proprietà di talCimmobile in capo al disponente.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 922 c.p.c., è sufficiente considerare che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass. 472/2017) l’attore in negatoria non deve offrire la prova (di cui è invece onerato l’attore in rivendica) di essere proprietario del fondo servente, ma deve offrire con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, la prova di possedere tale fondo in forza di un titolo valido; prova, quest’ultima, che la Corte territoriale – con giudizio di fatto censurabile solo nei limiti del 360 c.p.c., n. 5 e non adeguatamente censurato per la sopra segnalata difformità del mezzo di impugnazione in esame rispetto al paradigma fissato da detta disposizione – ha ritenuto non fornita nè nell’atto introduttivo della causa nè al momento della relativa decisione.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito promiscuamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 1079 c.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa travisando il contenuto della decisione di primo grado. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe “travisato il contenuto della decisione di primo grado” (vedi pag. 10, penultimo rigo, del ricorso per cassazione) ed avrebbe errato nel ritenere la strada denominata via (OMISSIS) come “strada vicinale pubblica” in assenza dei presupposti di legge.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità sia con riferimento alla denuncia di violazione di legge che con riferimento alla denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Quanto alla prima, il Collegio rileva che nel mezzo di impugnazione non risulta precisata quale sarebbe la regula juris enunciata, o tacitamente applicata, dalla Corte di appello in contrasto con l’art. 1079 c.c.. Quanto alla seconda, è sufficiente considerare che la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è corredata dall’indicazione di fatti decisivi di cui si sarebbe stato omesso l’esame, ma si risolve nella sollecitazione ad una revisione del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità, sull’assunto che il dictum della sentenza impugnata sarebbe “in contrasto con gli atti del procedimento”(vedi pag. 11, terzo rigo, del ricorso per cassazione).

Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in contrasto con gli artt. 2700 e 2735 c.c., e con gli artt. 112 e 116 c.p.c., in cui la Corte veneta sarebbe incorsa nell’individuazione della portata della lettera inviata il 13.1.1967 dell’allora Sindaco del Comune di Marostica al sig. M.B. (evidentemente dante causa del padre dell’odierno ricorrente). Tale missiva del Sindaco, che espressamente prevede che “nulla vi è da eccepire sull’allargamento della strada”, costituirebbe, ad avviso del ricorrente, elemento decisivo ai fini del riconoscimento della natura privata della strada, ove valutato insieme alle circostanze che la medesima strada non offrirebbe segni tangibili di azione della P.A., non avrebbe formato oggetto di opere di manutenzione da parte del Comune e non risulterebbe servita dalle reti comunali di distribuzione dei servizi pubblici.

Va premesso che i riferimenti svolti nell’ultima parte del mezzo di gravame all’assenza di indici di gestione pubblica della strada in questione vanno giudicati inammissibili perchè hanno ad oggetto circostanze di fatto che non emergono dalla sentenza gravata e delle quali il ricorrente non precisa in quali atti del giudizio di merito siano state dedotte; va qui ricordato il principio che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 8206/16).

Quanto, poi, alle critiche di contraddittorietà mosse dal ricorrente alla interpretazione operata dalla Corte di merito in ordine alla portata della lettera del Sindaco, è sufficiente rilevare, per un verso, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione (vedi Cass. 23940/17); per altro verso, che il mezzo di gravame non denuncia alcuna violazione delle regole legali di interpretazione degli atti negoziali, ma si limita a contrapporre all’interpretazione della lettera in questione operata dalla Corte d’appello la diversa interpretazione proposta dal ricorrente. La doglianza è quindi inammissibile, perchè questa Corte ha già chiarito che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (sent. n. 14435/16). Il ricorso va quindi interamente rigettato

Le spese seguono la soccombenza e si liquida in ragione dell’attività effettuata (solo la difesa del Comune di Marostica ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1).

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per il Comune di Marostica in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge e, per la sig.ra A., in Euro 2.600, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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